I danni causati dal prodotto a terzi o clienti finali sono
l’oggetto della specifica area di disciplina del diritto americano nota come “product liability” o, traducendo
la relativa espressione: Responsabilità per la qualità del prodotto.
I
soggetti, passibili di responsabilità per danni verso terzi o clienti o
consumatori, sono il produttore di componenti, il produttore dell’articolo finito,
l’assemblatore, il grossista, il rivenditore al dettaglio, tutti coloro che
fanno parte della catena di produzione e commercializzazione.
La product liability nasce dai difetti intrinseci o sopravvenienti
dei prodotti, che causano lesioni o danni materiali al consumatore o a chi
detiene a diverso titolo il prodotto (prestito, comodato, ecc.) e da luogo ad
azione legale.
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I beni da cui può derivare danno sono sia beni tangibili
che animali domestici che gas, proprietà immobiliari e documentazioni.
Le azioni legali sono basate sulla negligenza, su casi di
responsabilità oggettiva (c.d. strict liability, che prescinde dall’esame del dolo o della colpa
dei soggetti coinvolti), su violazioni intenzionali di doveri legali di
garanzia di qualità (ipotesi di warranty of fitness, che variano da stato a stato).
Molti stati differenziano il trattamento normativo della product liability, basandosi su
uno standard elaborato dal Dipartimento del Commercio USA, il c.d. Model Uniform Products Liability Act (MUPLA). Non
esiste infatti una legislazione uniforme di tipo
federale.
Comunque
è possibile identificare una sorta di dottrina comune relativa al funzionamento
dei meccanismi della Responsabilità per
Innanzitutto, vi sono tre tipi di difetto in cui possono
incorrere i produttori o i fornitori: difetti progettuali, difetti di
produzione e difetti di distribuzione.
I difetti di progettazione sono intrinseci e
chiaramente prescindono dalla produzione, che può essere corretta e pedissequa
rispetto al progetto. Tale difetti esistono prima
della produzione e il prodotto pur potendo essere astrattamente adeguato al suo
scopo, può tuttavia essere imprevedibilmente dannoso nel suo uso, a causa del
tipo di design utilizzato.
I difetti di produzione sono dovuti ad errori di
assemblaggio e costruzione e perciò sono difetti che determinano, rispetto al
tipo precedente, un minor aggravio di spesa in caso di responsabilità, in
quanto colpiscono un minimo numero di articoli.
I difetti di distribuzione, infine, dipendono dalla circostanza che in sede di
distribuzione e vendita:
- il distributore non segue le istruzioni
ricevute dal produttore o fornitore per stoccare, depositare, conservare le
merci oppure
- non comunica ai consumatori in modo
adeguato le istruzioni su un uso proprio dei prodotti oppure
- non mette in guardia i clienti finali
dai pericoli latenti nel prodotto.
Dal punto di vista legale, la product
liability insorge a fronte sia della presenza dei
difetti, (unitamente al dolo o alla colpa del produttore, fornitore,
assemblatore, grossista, rivenditore, ecc.) sia della semplice presenza dei
difetti (strict liability).
In tal caso vi è una violazione (offense) che
rientra nel genere delle violazioni note come “Torts”,
una violazione non penale, bensì civilistica, che da luogo a risarcimento del
danno o della lesione.
Le fonti disciplinari della responsabilità e le singole
fattispecie di difetto, come detto in precedenza, sono regolate dalle leggi dei
singoli stati, tuttavia vi sono almeno due articoli del codice commerciale
americano (UCC), artt. 2-314 e 2-315 che sono rispettati e modificati in modo
“personalizzato” da ogni diverso stato americano in cui l’impresa italiana può
trovarsi ad operare. Quindi si consiglia di precisare lo stato in cui si
effettuerà l’investimento prima di richiedere una più dettagliata disamina
delle regole di product liability.
Tali articoli concernono la vendita dei beni e in
particolare la product liability
che si ricollega alle garanzie legali che deve presentare in modo espresso e
implicito la messa in commercio dei prodotti in caso di “vendita” (si tratta
delle c.d. implied and express warranties of merchantibility
in the sales of goods).
In base all’art 2-314, il prodotto consegnato per vendita
deve essere coerente con la sua descrizione contrattuale, con gli standard di
accettabilità d’uso, con i limiti superiori ed inferiori di qualità determinati
dal contratto. Inoltre, deve essere adeguatamente confezionato, imballato ed
etichettato e deve rispettare tutte le garanzie implicite dettate dall’uso nel
commercio e dal tipo di affari.
In base all’art. 2-315, se il venditore conosce o si
presume che possa conoscere i fini per cui l’acquirente compra il prodotto e
l’acquirente fa affidamento sulla capacità di giudizio e produttiva e commerciale del venditore
per selezionare e fornire prodotti adatti a tali fini, allora il venditore deve
implicitamente garantire che i prodotti siano adatti ai predetti fini.
Questi due articoli forniscono il quadro delle principali
garanzie espresse ed implicite che il venditore (sia esso il produttore, il
fornitore, il grossista, ecc) deve fornire per non incorrere in product liability e possono
essere chiarite come segue.
Il vizio o il difetto, che consente sia di adottare delle
prevenzioni, ove scoperto in tempo, che di fondare delle azioni legali, dopo
che il danno si è prodotto,
dipende da due tipi di cause:
1)
il prodotto è difforme dal contratto;
2)
il prodotto è difforme dagli standard del mercato americano per prodotti
dello stesso tipo, in relazione sia alla confezione, l’etichettatura che alle
abitudini dei consumatori o degli operatori del settore a non accettare
prodotti di un certo livello di pericolosità o di qualità troppo scadente.
In secondo luogo, i difetti o i vizi dipendono anche
legalmente (art. 2-315) dal fatto che il danno è scaturito da un uso incorretto
dell’acquirente, scaturito dalla negligenza del venditore nel non sincerarsi
delle abitudini di consumo, mentre il consumatore faceva affidamento sul
giudizio del venditore nel fornire prodotti adatti e sulla capacità del
venditore di conoscere il tipo di uso che del prodotto sarebbe stato fatto.
Quindi, a titolo di cautela, l’impresa italiana dovrà
effettuare attente ricerche di mercato sulla destinazione finale del prodotto,
se intende evitare di incorrere nella product liability che dipende dalla garanzia implicita di
adeguatezza all’uso dell’art. 2-315.
Infatti, si ripete, la legge esige che il venditore
garantisca l’adeguatezza dei prodotti all’uso che ne sarà fatto da parte
di consumatori o acquirenti finali, onde
evitare danni materiali e lesioni personali scaturenti da un uso scorretto e
non avvisato.
Un’altra fonte di diritto da indicare, per completare il
quadro sopra svolto, è la legge sui Torts (Torts law), che l’area generale
di disciplina in cui rientra la product liability, come particolare tipo di violazione dei doveri di garanzia
relativa ai prodotti.
La product liability è un tort
che da luogo a un danno a cose o persone. Il tort
è una violazione della legge, nel nostro caso la product
liability è una violazione per negligenza (negligent tort),
che è l’ipotesi meno frequente unitamente alle violazioni intenzionali (intentional tort),
in quanto sono più numerosi i casi di strict
liability (responsabilità oggettiva per la
presenza pura e semplice del difetto, indipendentemente da dolo o colpa).
Se si verifica il “tort” della prod. liability occorre risarcire
per il caso di lesioni personali: lucro cessante, danni da sofferenza fisica e
psichica e ragionevoli spese mediche, nonché nelle ipotesi più gravi i c.d.
“danni punitivi”, non commisurati alle perdite effettive ma anche alle perdite future e
imprevedibili e, più spesso, contrassegnati dall’intenzione del giudice di
fornire una condanna esemplare tale da dissuadere altre imprese dal commettere
gli stessi errori.
Per il caso di danni materiali si risarcisce il lucro
cessante, la perdita effettiva e futura e, in qualche grave caso, è aggiunto un
risarcimento per danni punitivi.