USA, RESPONSABILITÀ PER LA QUALITÀ DEL PRODOTTO: “PRODUCT LIABILITY”

 

I danni causati dal prodotto a terzi o clienti finali sono l’oggetto della specifica area di disciplina del diritto americano nota come “product liability” o, traducendo la relativa espressione: Responsabilità per la qualità del prodotto.

I soggetti, passibili di responsabilità per danni verso terzi o clienti o consumatori, sono il produttore di componenti,  il produttore dell’articolo finito, l’assemblatore, il grossista, il rivenditore al dettaglio, tutti coloro che fanno parte della catena di produzione e commercializzazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


La product liability nasce dai difetti intrinseci o sopravvenienti dei prodotti, che causano lesioni o danni materiali al consumatore o a chi detiene a diverso titolo il prodotto (prestito, comodato, ecc.) e da luogo ad azione legale.

 

 

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I beni da cui può derivare danno sono sia beni tangibili che animali domestici che gas, proprietà immobiliari e documentazioni.

Le azioni legali sono basate sulla negligenza, su casi di responsabilità oggettiva (c.d. strict liability, che prescinde dall’esame del dolo o della colpa dei soggetti coinvolti), su violazioni intenzionali di doveri legali di garanzia di qualità (ipotesi di warranty of fitness, che variano da stato a stato).

Molti stati differenziano il trattamento normativo della product liability, basandosi su uno standard elaborato dal Dipartimento del Commercio USA, il c.d. Model Uniform Products Liability Act (MUPLA). Non esiste infatti una legislazione uniforme di tipo federale.

Comunque è possibile identificare una sorta di dottrina comune relativa al funzionamento dei meccanismi della Responsabilità per la Qualità del Prodotto ed anche uno standard legale minimo rappresentato da alcune previsioni del Codice Commerciale Uniforme degli USA (il c.d. UCC).

Innanzitutto, vi sono tre tipi di difetto in cui possono incorrere i produttori o i fornitori: difetti progettuali, difetti di produzione e difetti di distribuzione.

I difetti di progettazione sono intrinseci e chiaramente prescindono dalla produzione, che può essere corretta e pedissequa rispetto al progetto. Tale difetti esistono prima della produzione e il prodotto pur potendo essere astrattamente adeguato al suo scopo, può tuttavia essere imprevedibilmente dannoso nel suo uso, a causa del tipo di design utilizzato.

I difetti di produzione sono dovuti ad errori di assemblaggio e costruzione e perciò sono difetti che determinano, rispetto al tipo precedente, un minor aggravio di spesa in caso di responsabilità, in quanto colpiscono un minimo numero di articoli.

I difetti di distribuzione, infine,  dipendono dalla circostanza che in sede di distribuzione e vendita:

 - il distributore non segue le istruzioni ricevute dal produttore o fornitore per stoccare, depositare, conservare le merci oppure

      - non comunica ai consumatori in modo adeguato le istruzioni su un uso proprio dei prodotti oppure

      - non mette in guardia i clienti finali dai pericoli latenti nel prodotto.

Dal punto di vista legale, la product liability insorge a fronte sia della presenza dei difetti, (unitamente al dolo o alla colpa del produttore, fornitore, assemblatore, grossista, rivenditore, ecc.) sia della semplice presenza dei difetti (strict liability). In tal caso vi è una violazione (offense) che rientra nel genere delle violazioni note come “Torts”, una violazione non penale, bensì civilistica, che da luogo a risarcimento del danno o della lesione.

 

Le fonti disciplinari della responsabilità e le singole fattispecie di difetto, come detto in precedenza, sono regolate dalle leggi dei singoli stati, tuttavia vi sono almeno due articoli del codice commerciale americano (UCC), artt. 2-314 e 2-315 che sono rispettati e modificati in modo “personalizzato” da ogni diverso stato americano in cui l’impresa italiana può trovarsi ad operare. Quindi si consiglia di precisare lo stato in cui si effettuerà l’investimento prima di richiedere una più dettagliata disamina delle regole di product liability.

Tali articoli concernono la vendita dei beni e in particolare la product liability che si ricollega alle garanzie legali che deve presentare in modo espresso e implicito la messa in commercio dei prodotti in caso di “vendita” (si tratta delle c.d. implied and express warranties of merchantibility in the sales of goods).

In base all’art 2-314, il prodotto consegnato per vendita deve essere coerente con la sua descrizione contrattuale, con gli standard di accettabilità d’uso, con i limiti superiori ed inferiori di qualità determinati dal contratto. Inoltre, deve essere adeguatamente confezionato, imballato ed etichettato e deve rispettare tutte le garanzie implicite dettate dall’uso nel commercio e dal tipo di affari.

In base all’art. 2-315, se il venditore conosce o si presume che possa conoscere i fini per cui l’acquirente compra il prodotto e l’acquirente fa affidamento sulla capacità di giudizio e  produttiva e commerciale del venditore per selezionare e fornire prodotti adatti a tali fini, allora il venditore deve implicitamente garantire che i prodotti siano adatti ai predetti fini.

 

Questi due articoli forniscono il quadro delle principali garanzie espresse ed implicite che il venditore (sia esso il produttore, il fornitore, il grossista, ecc) deve fornire per non incorrere in product liability e possono essere chiarite come segue.

Il vizio o il difetto, che consente sia di adottare delle prevenzioni, ove scoperto in tempo, che di fondare delle azioni legali, dopo che il danno si è prodotto,  dipende da due tipi di cause:

1)      il prodotto è difforme dal contratto;

2)      il prodotto è difforme dagli standard del mercato americano per prodotti dello stesso tipo, in relazione sia alla confezione, l’etichettatura che alle abitudini dei consumatori o degli operatori del settore a non accettare prodotti di un certo livello di pericolosità o di qualità troppo scadente.

In secondo luogo, i difetti o i vizi dipendono anche legalmente (art. 2-315) dal fatto che il danno è scaturito da un uso incorretto dell’acquirente, scaturito dalla negligenza del venditore nel non sincerarsi delle abitudini di consumo, mentre il consumatore faceva affidamento sul giudizio del venditore nel fornire prodotti adatti e sulla capacità del venditore di conoscere il tipo di uso che del prodotto sarebbe stato fatto.

Quindi, a titolo di cautela, l’impresa italiana dovrà effettuare attente ricerche di mercato sulla destinazione finale del prodotto, se intende evitare di incorrere nella product liability che dipende dalla garanzia implicita di adeguatezza all’uso dell’art. 2-315.

Infatti, si ripete,  la legge esige che il venditore garantisca l’adeguatezza dei prodotti all’uso che ne sarà fatto da parte di  consumatori o acquirenti finali, onde evitare danni materiali e lesioni personali scaturenti da un uso scorretto e non avvisato.

 

Un’altra fonte di diritto da indicare, per completare il quadro sopra svolto, è la legge sui Torts (Torts law), che l’area generale di disciplina in cui rientra la product liability, come particolare tipo di  violazione dei doveri di garanzia relativa ai prodotti.

La product liability è un tort che da luogo a un danno a cose o persone. Il tort è una violazione della legge, nel nostro caso la product liability è una violazione per negligenza (negligent tort), che è l’ipotesi meno frequente unitamente alle violazioni intenzionali (intentional tort), in quanto sono più numerosi i casi di strict liability (responsabilità oggettiva per la presenza pura e semplice del difetto, indipendentemente da dolo o colpa).

Se si verifica il “tort” della prod. liability occorre risarcire per il caso di lesioni personali: lucro cessante, danni da sofferenza fisica e psichica e ragionevoli spese mediche, nonché nelle ipotesi più gravi i c.d. “danni punitivi”, non commisurati alle perdite effettive ma anche alle perdite  future e imprevedibili e, più spesso, contrassegnati dall’intenzione del giudice di fornire una condanna esemplare tale da dissuadere altre imprese dal commettere gli stessi errori.

Per il caso di danni materiali si risarcisce il lucro cessante, la perdita effettiva e futura e, in qualche grave caso, è aggiunto un risarcimento per danni punitivi.