Con l'emanazione della Legge n. 43 del 27 dicembre
1995, entrata in vigore all'inizio del 1996, parte delle
proprie controllate residenti all'estero.
Innanzitutto la società spagnola per poter essere
considerata "holding", e quindi usufruire dei benefici fiscali
concessi a queste particolari strutture societarie, dovrà, come di consueto,
soddisfare i seguenti requisiti:
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a) avere come fine principale, ma non esclusivo, la
gestione di azioni o quote di entità societarie residenti in territorio
straniero;
b) detenere, direttamente o indirettamente, non meno
del 5% del capitale della società collegata, per un periodo non inferiore
all'anno solare;
c) svolgere la propria attività tramite
l'organizzazione e la gestione sia di risorse umane che materiali.
A questo punto però, a nostro avviso, è necessario
soffermarsi su due punti fondamentali. Il primo riguarda l'attività di gestione
delle partecipazioni in società collegate; attività che, come detto in
precedenza, deve essere, secondo le nuove norme, principale - "primordial"
per usare lo stesso termine contenuto nella legge - e non necessariamente
"esclusiva". Partendo quindi da un'interpretazione, anche solo letterale
della norma si evince che la società residente nella penisola
iberica potrà svolgere, oltre all'attività
"principale" di gestione delle partecipazioni, anche un'attività
commerciale in via secondaria potendo, nel contempo, usufruire dei benefici concessi
unicamente alle "holding"; è chiaro tuttavia che le agevolazioni
fiscali spetteranno unicamente alla quota di reddito connessa allo svolgimento
dell'attività caratteristica e non a quella commerciale o d'altro tipo della
"holding".
A ciò si aggiunga che i redditi maturati in capo alle
società figlie residenti all'estero devono scaturire, per una quota non
inferiore al 90%, da una vera e propria attività imprenditoriale; solo infatti dimostrando che la "subsidiary"
straniera svolge un'attività di questo tipo sarà possibile per la
"holding" usufruire dell'esenzione. In questo senso però le nuove
norme dimostrano una certa elasticità, consentendo alla "holding"
spagnola di detenere partecipazioni in "intermediate holding" estere
che a loro volta possiedano quote azionarie "qualificate", ossia non
inferiori al 5%, in altre "subsidiary"
domiciliate all'estero.
Una volta quindi ottenuta l'approvazione, la
"holding" spagnola usufruirà, si presume fino a revoca espressa,
dell'esenzione sia sui capital gain che sui dividendi percepiti dalle proprie
figlie situate all'estero, rispettando però due condizioni.
1) La prima riguarda i capital gain. La legge in
questo senso è molto chiara; non essendo assoggettati ad imposizione i redditi
maturati in seguito alla cessione di partecipazioni (capital gain), allo stesso
modo e per la stessa ragione non sono considerate fiscalmente deducibili le
eventuali perdite scaturite da una transazione similare (capital losses).
2) La seconda concerne i dividendi e la loro successiva
redistribuzione. Se da una parte infatti i dividendi
distribuiti dalle società figlie estere sono esenti da imposizione in capo alla
madre spagnola, nella successiva fase di distribuzione tali dividendi sono da
includere, secondo la normativa fiscale spagnola, nel calcolo della base
imponibile degli azionisti che li percepiscono indipendentemente dal fatto che
essi siano rappresentati da persone giuridiche o fisiche. Ed allora non si può
parlare di una vera e propria "esenzione da partecipazione" ma
unicamente di un "differimento d'imposta" nel senso che il carico
tributario su tali redditi viene traslato dalla "holding"
all'azionista; ma questo discorso vale fino a che l'azionista della madre
spagnola è un soggetto residente nella penisola iberica.
Profondamente diverso è invece il discorso se
l'effettivo beneficiario dei redditi maturati in capo alla holding
è una persona giuridica residente nell'Unione Europea; in tal caso infatti,
usufruendo della Direttiva Comunitaria "madre-figlia" (435/90), tali
dividendi non solo non verranno assoggettati ad alcuna ritenuta alla fonte in
Spagna, ma potranno beneficiare di una sostanziale esenzione in capo
all'effettivo percipiente.