NORMATIVA SOCIETARIA - SPAGNA

 

La normativa societaria è stata sostanzialmente modificata con la L. 19/1989 (Ley de Reforma Parcial y adaptación de la Legislación Mercantil a las Directivas de la comunidad Europea en materia de Sociedades. Ley 19/1989, de 25 de julio (en su parte no derogada por legislaciones especiales posteriores).). Uno dei propositi di tale Legge era quello di adattare la normativa interna alle direttive emanate dall’UE. La Legge, però, non è un solo adattamento ma include anche alcune norme che non erano state richieste dall’UE. In base alla normativa vigente, sono previste diverse forme societarie attraverso le quali organizzare le proprie attività imprenditoriali nel Paese. Le principali forme di personalità giuridiche sono rappresentate dalla società per azioni (Sociedad Anonima: S.A.), la società a responsabilità limitata (Sociedad de Responsabilidad Limitada: S.L. o S.R.L.), la società in nome collettivo (Sociedad Regular Colectiva: S.R.C. o S.C.) e le società in accomandita semplice (Sociedad en Comandita: S. Com. o S. en Com.) o per azioni (Sociedad en Comandita por Acciones: S.Com. p. A.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le società sopra indicate sono elencate in ordine di frequenza. Tradizionalmente la società per azioni è il tipo di società più comune, mentre le società in accomandita sono le meno utilizzate. Alcune delle altre forme societarie hanno guadagnato popolarità come risultato della nuova Legge, poiché, fra le altre ragioni, un capitale minimo è stato introdotto per le S.A. e il capitale massimo per le S.L. è stato abolito. Una Legge specifica disciplina le società a responsabilità limitata (L. 1° luglio 1995). Tutte le SL già esistenti avevano tre anni di tempo per adeguarsi alle nuove direttive. Si sottolinea come la L. 19/89 preveda solo alcuni lineamenti generali e standard minimi, garantendo di fatto la flessibilità e la possibilità di adeguare la propria struttura produttiva alle proprie esigenze organizzative. 

 

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Sia la S.A. che la S.L. sono imprese di capitali nelle quali le responsabilità dei soci sono limitate all’ammontare del capitale versato. Il capitale delle S.A. è diviso in quote, quello delle S.L. in unità.

La responsabilità non è limitata nelle S.R.C.. I partner sono congiuntamente ed illimitatamente responsabili per tutti i debiti contratti dalla società.

Le società in accomandita prevedono responsabilità differenziate a seconda del tipo di partner accomandante e accomandatario, la cui responsabilità è rispettivamente illimitata e limitata. Tale forma di organizzazione è scarsamente usata, quasi nulla fra gli stranieri.

 

Società per Azioni

Il capitale minimo è di 10 milioni di pesetas. Il capitale deve essere interamente sottoscritto e almeno il 25% delle quote deve essere versato. Non è indicato un tempo massimo per i contributi in contante. Per i beni, il tempo massimo è pari a 5 anni dalla data di registrazione o dalla data dell’ultimo aumento di capitale.

Non è indicato un numero minimo di soci. I soci possono essere individui o aziende di ogni nazionalità. Dopo il rogito e la registrazione nel Registro Mercantile la società acquisisce personalità giuridica. Lo Statuto deve recare il nome, l’obiettivo d’affari (quadro generale delle attività della S.A., eventuali modifiche e ragioni per lo scioglimento al raggiungimento dello scopo) durata, data d’inizio delle attività, capitale versato e quote, corpi direttivi, restrizioni al trasferimento di quote (se esistenti), obbligazioni ancillari.

 

Società a responsabilità limitata

La L. 2/1995 sulle società a responsabilità limitata disciplina la materia relativa a tale forma societaria. Le innovazioni ivi contenute hanno accresciuto la popolarità di tale tipo di personalità giuridica. La flessibilità è uno dei principali obiettivi del nuovo contesto legale. Le S.L. non possono avere un capitale inferiore alle 500.000 pesetas che devono essere interamente versate. Il capitale può essere diviso in partecipazioni unitarie ma non possono essere attribuiti gli stessi diritti a tali soci. La contribuzione in contante deve essere attestata da un notaio. Le contribuzioni in beni non sono soggette alla stessa accertazione ma i soci si devono impegnare a garantirne la genuinità.

 

Sia la S.A. che le S.L. possono diventare società con un solo socio (S.A.) o una sola partecipazione (S.L.). Tali società sono però soggette ad un regime specifico e devono soddisfare alcuni requisiti per la registrazione.