La normativa societaria è stata sostanzialmente
modificata con
Le
società sopra indicate sono elencate in ordine di frequenza. Tradizionalmente
la società per azioni è il tipo di società più comune, mentre le società in
accomandita sono le meno utilizzate. Alcune delle altre forme societarie hanno
guadagnato popolarità come risultato della nuova Legge, poiché, fra le altre
ragioni, un capitale minimo è stato introdotto per le S.A. e il capitale
massimo per le S.L. è stato abolito. Una Legge
specifica disciplina le società a responsabilità limitata (L. 1° luglio 1995).
Tutte le SL già esistenti avevano tre anni di tempo per adeguarsi alle nuove
direttive. Si sottolinea come
IL DOCUMENTO È INCOMPLETO, A RICHIESTA
SARÀ INVIATA UNA COPIA COMPLETA (artt.17
ss Cod.Deont.) STUDIO
MISURACA &
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Sia
La
responsabilità non è limitata nelle S.R.C.. I partner sono congiuntamente ed illimitatamente
responsabili per tutti i debiti contratti dalla società.
Le
società in accomandita prevedono responsabilità differenziate a seconda del
tipo di partner accomandante e accomandatario, la cui responsabilità è
rispettivamente illimitata e limitata. Tale forma di organizzazione è
scarsamente usata, quasi nulla fra gli stranieri.
Il
capitale minimo è di 10 milioni di pesetas. Il
capitale deve essere interamente sottoscritto e almeno il 25% delle quote deve
essere versato. Non è indicato un tempo massimo per i contributi in contante.
Per i beni, il tempo massimo è pari a 5 anni dalla data di registrazione o
dalla data dell’ultimo aumento di capitale.
Non è
indicato un numero minimo di soci. I soci possono essere individui o aziende di
ogni nazionalità. Dopo il rogito e la registrazione nel Registro Mercantile la
società acquisisce personalità giuridica. Lo Statuto deve recare il nome,
l’obiettivo d’affari (quadro generale delle attività della S.A., eventuali
modifiche e ragioni per lo scioglimento al raggiungimento dello scopo) durata,
data d’inizio delle attività, capitale versato e quote, corpi direttivi,
restrizioni al trasferimento di quote (se esistenti), obbligazioni ancillari.
Sia