NORMATIVA SOCIETARIA EGIZIANA

 

 

Le società egiziane sono regolate dalla Legge n. 159/1981. Quest’ultima ammette anche la  forma societaria equivalente alla S.r.l.

 

Composizione della Società a responsabilità limitata

La S.r.l. deve essere formata da un minimo di 2 a un massimo di 50 persone e deve avere un capitale minimo completamente sottoscritto e versato di 50.000 sterline egiziane, suddiviso in quote di eguale valore non inferiori a 100 sterline egiziane ciascuna. E’ possibile avere uno o due direttori, ma nel secondo caso uno dei due deve essere cittadino egiziano. Non può inoltre svolgere attività nel settore bancario o assicurativo.

 

 

 

 

 

Con la Legge n. 98/1996 è stata emendata la Legge n. 34/1976 contenente le norme relative all’iscrizione delle imprese straniere nel Registro Commerciale e alle tasse da corrispondere per l’iscrizione nel registro stesso. A seguito dell’emendamento disposto con la Legge n. 98/1996, le imprese straniere che vogliono intraprendere attività di esportazione di prodotti egiziani verso i mercati esteri sono ora equiparate alle imprese nazionali. L’iscrizione al Registro Commerciale egiziano è stata liberalizzata, così da consentire alle aziende straniere di procedere in tal senso al fine di svolgere le predette attività.

 

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Procedura di costituzione della Srl

 

Per la costituzione di una società a responsabilità limitata sono sufficienti due soci fondatori (ma non più di cinquanta) ed un capitale, come detto, di 50.000 sterline egiziane, da versare  interamente.

La nuova normativa ha velocizzato la procedura di registrazione delle S.r.l. in base alla quale, ora, è sufficiente notificare l'avvenuta costituzione della società alla competente amministrazione (allegando copia degli atti costitutivi e la documentazione che dimostra l'avvenuto pagamento del deposito minimo e degli altri diritti), ritirare il certificato che provi l'avvenuta e regolare consegna di questi documenti per ottenere automaticamente, entro quindici giorni (in assenza di vizi e/o rilievi sostanziali da manifestare comunque entro dieci giorni), l'iscrizione al registro delle imprese.

 

Gestione della Srl

 

Nel caso di una Srl, il nome del direttore e/o dei direttori devono risultare dal medesimo atto costitutivo della società, con l'indicazione (eventuale) della loro durata in carica. Qualora il numero dei soci si riduca ad uno, la Srl si considera sciolta di fatto a meno che, entro massimo sei mesi, non si ricostituisca la composizione sociale minima necessaria; analogamente, se per ragioni sopravvenute il numero dei soci dovesse superare quello massimo consentito di cinquanta, occorrerà ripristinare la situazione originaria o mutare la tipologia societaria. I soci hanno un diritto di prelazione sulle quote eventualmente destinate alla vendita.

L'assemblea degli associati si riunisce almeno una volta l'anno e delibera a maggioranza semplice. Gli aumenti e/o le riduzioni di capitale possono invece essere disposti solo da una maggioranza numerica degli associati in rappresentanza di tre quarti del capitale stesso.

Agli addetti di una Srl spetta una partecipazione agli utili netti societari del 10%.

 

Scioglimento e liquidazione della società

 

L'ordinamento egiziano si modella su quello europeo-continentale e pertanto, lascia la massima libertà alle aziende straniere investitrici in merito al tempo della loro permanenza nel paese.

Qualora lo scioglimento sia disposto da una sentenza, il liquidatore viene nominato dal giudice, il quale determina anche la sua retribuzione.