LE SOCIETA’ AUSTRIACHE

 

La legge 304/1996, entrata in vigore il 1 luglio 1996, ha profondamente modificato il diritto societario austriaco, in attuazione delle direttive dell’U.E. in materia. Si riportano qui di seguito le forme societarie più comuni in Austria:

 

 

 

 

 


  • Aktiengesellschaft (AG), Società per azioni  
  • Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Società a responsabilità limitata Kommanditgesellschaft (KG), Società in accomandita semplice

·         Offene Handelsgesellschaft (OHG), Società in nome collettivo

 

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·                Stille Gesellschaft (stGes), Associazione in partecipazione

·                Eingetragene Erwerbsgesellschaft (EEG), Società a scopo di lucro registrata

·                Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GesBr), Società di diritto privato

·                Genossenschaft, Cooperativa

·                Stiftung, Fondazione

·                Verein, Associazione

 

LE SOCIETA’ DI CAPITALI

 

     a)     Le società per azioni (AG)

 La disciplina legale delle società per azioni è contenuta nella legge sulle società per azioni (Aktiengesetz) del 1965 e successivi emendamenti(l’ultimo del 1996). La società per azioni è una persona giuridica in cui i soci (azionisti) non rispondono personalmente delle obbligazioni della società. La scelta di questa forma societaria è conveniente nel caso si desideri coinvolgere molti soci e quando è necessario poter trasferire facilmente le partecipazioni. La vendita di azioni è infatti più semplice della vendita di quote in società a responsabilità limitata non essendo soggetta a particolari formalità.

 

Costituzione

 Sono possibili due forme di costituzione di una S.p.A.: la costituzione simultanea (Einheitsgründung o Simultangründung) e la costituzione successiva (Stufengründung o Sukzessivgründung). Nel primo caso i soci fondatori diventano titolari di tutte le azioni, mentre nel secondo caso vengono offerte azioni al pubblico già nella fase costitutiva. Quest’ultima forma di costituzione è comunque molto poco utilizzata. La costituzione di una SpA avviene con atto notarile registrato, a pena di nullità, presso il registro delle imprese. Capitale Sociale Una Società per Azioni deve disporre di un capitale minimo di ATS 1.000.000, di cui almeno un quarto deve essere versato in contanti. Anche l’eventuale sovrapprezzo d’emissione deve essere versato in contanti. Il conferimento di beni naturali complica la costituzione della società in quanto rende necessarie verifiche addizionali. Il capitale sociale è a disposizione della società subito dopo l’iscrizione nel registro delle imprese. Soci I fondatori, come tutti i futuri azionisti, possono essere stranieri, persone fisiche o giuridiche. Azioni Il capitale sociale è suddiviso in azioni con un valore nominale di ATS 100, 200, 1000 oppure un multiplo di 1000. Le azioni possono essere al portatore o nominali, gli azionisti non vengono registrati nel registro delle imprese e possono ovviamente rimanere anonimi nel caso di azioni al portatore. E’ possibile l’emissione di azioni privilegiate alle quali sono attribuiti particolari diritti. E’ anche possibile emettere azioni privilegiate senza diritto di voto. Le azioni vincolate (vinkulierte Aktien) possono essere cedute solo con il consenso della società. Le azioni con diritto di voto plurimo sono vietate. L’acquisto di azioni proprie è possibile solo in casi eccezionali, mentre è vietata la presa in pegno di azioni proprie e l’acquisto di azioni proprie tramite società controllate. La cessione di azioni non richiede la forma dell’atto notarile come invece avviene per le quote delle società a responsabilità limitata. Le azioni al portatore vengono cedute tramite la loro consegna, le azioni nominali tramite girata ed il consenso della società, se questo è previsto dallo statuto. Organi societari Gli organi sociali di una società per azioni sono il Consiglio di amministrazione (Vorstand), il Colleggio sindacale (Aufsichtsrat) e l’Assemblea dei soci (Vollversammlung).

 

 

 Consiglio di amministrazione

 Il consiglio di amministrazione rappresenta la società verso terzi e la dirige. E’ composto da una o più persone e viene nominato dall’Aufsichtsrat (il collegio sindacale austriaco) per un periodo massimo di 5 anni. Esso può essere revocato dal Collegio sindacale solo in casi eccezionali. Ne gli azionisti né il Collegio sindacale possono impartire disposizioni vincolanti ai membri del consiglio di amministrazione. Tutti i membri del Consiglio di amministrazione ed anche del Collegio sindacale possono essere stranieri.

 

Collegio sindacale

Il Collegio sindacale nomina, revoca e controlla il Consiglio d’amministrazione e convoca l’Assemblea dei soci. Esso esamina inoltre le operazioni che necessitano della sua approvazione, come l’acquisto e l’alienazione di partecipazioni e l’attuazione di investimenti che superino un certo limite. Al Collegio spetta l’approvazione del bilancio e il controllo della contabilità. Il Collegio sindacale deve essere composto da almeno 3 persone, con un massimo di 20, nominate dall’assemblea dei soci. A singoli azionisti può essere concesso il diritto di nominare membri del collegio sindacale. Nel Collegio sindacale siedono anche rappresentanti dei lavoratori, che vengono nominati dal consiglio di fabbrica. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno tre volte all’anno.

 

Assemblea dei soci

L’Assemblea nomina i membri del Collegio sindacale, con l’eccezione di quelli nominati dal Consiglio di fabbrica. Lo statuto può concedere a singoli soci di nominare membri del Collegio sindacale, fino ad un massimo di un terzo dei membri del Collegio. Inoltre l’Assemblea delibera sulla distribuzione degli utili e sull’esonero da responsabilità degli amministratori per l’anno precedente. Essa non approva invece il bilancio, compito che è attribuito al Collegio sindacale. L’Assemblea ordinaria dei soci va convocata annualmente per deliberare sulla distribuzione degli utili. Un gruppo di azionisti che rappresenti almeno il 5% del capitale sociale ha diritto di convocare un’Assemblea straordinaria dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte del tribunale. Il verbale dell’assemblea deve essere redatto da un notaio. La votazione avviene in base al valore nominale delle azioni. In genere è sufficiente una maggioranza semplice, ma le modifiche allo statuto richiedono una maggioranza del 75%. I patti di sindacato sono molto diffusi. Infine l’Assemblea degli azionisti nomina gli “auditors” o revisori della società. I bilanci delle SpA devono infatti essere esaminati e vidimati da “auditors” e, dopo la loro approvazione da parte del Collegio sindacale, vanno depositati presso l’Ufficio del Registro.

I bilanci vengono pubblicati nella Gazzetta ufficiale se si sono verificati almeno due delle tre seguenti condizioni:

1)     totale di bilancio superiore ad ATS 150.000.000,

2)     fatturato superiore ad ATS 300.000.000,

3)     più di 150 dipendenti.

 

 

b)     La Società a Responsabilità Limitata (GmbH)

 

La disciplina giuridica della S.r.l. austriaca è contenuta nella legge sulla società a responsabilità limitata (Gmbh-Gesetz) del 6 marzo 1906, emendata più volte nel corso degli anni. La S.r.l. austriaca può essere definita come una società di capitali con personalità giuridica i cui soci non rispondono degli obblighi della società. La S.r.l. è la forma societaria più diffusa in Austria, soprattutto per le piccole e medie imprese. Costituzione Per la costituzione di una S.r.l. in Austria è necessario:

         un atto costitutivo

         presentare l’atto costitutivo all’ufficio tributario competente per il calcolo della tassa sulla circolazione dei capitali

         registrare la società nel registro delle imprese.

 

Atto costitutivo

 Va redatto nella forma dell’atto notarile e deve essere sottoscritto normalmente da almeno due persone. Sin dal 1. luglio 1996 la società può anche essere costituita da un solo socio. In tal caso il contratto sociale viene sostituito dalla dichiarazione di costituzione. L’atto costitutivo deve contenere i seguenti elementi: Ditta e sede della società.

La ditta deve contenere un riferimento all’attività della società oppure contenere il nome di uno o di tutti i soci della società.

La denominazione sociale deve anche contenere l’indicazione che si tratta di una S.r.l. (in tedesco: G.m.b.H.)

 

Oggetto dell’attività

Non sono ammesse: attività assicurative e attività politiche. Per gli affari di natura bancaria è necessaria una speciale autorizzazione.

 

Registrazione nel libro delle imprese

La società a responsabilità limitata ha inizio con l’iscrizione nel registro delle imprese (“Firmenbuch”). Per ottenere la registrazione è necessario presentare domanda al tribunale commerciale presso il quale viene tenuto il registro, allegando numerosi documenti. Dopo la registrazione, le quote sociali possono convergere in una sola mano.

 

Capitale sociale

 Il capitale sociale minimo è di 500.000 ATS, di cui almeno la metà deve essere versata in contanti ed il resto può consistere in conferimenti in natura. Se il capitale sociale supera la cifra minima, l’importo da versare in contanti deve essere almeno un quarto del capitale sociale e comunque non inferiore a ATS 250.000. Nel caso i conferimenti in natura superino il 50% del capitale sociale, deve essere fatto un auditing dei beni conferiti da parte di un auditor indipendente. Gli aumenti di capitale successivi sono soggetti ad una tassa sulla circolazione dei capitali. Soci I soci possono essere anche stranieri, persone fisiche o giuridiche con residenza o sede anche all’estero. I soci vengono registrati in un pubblico registro.

 

Organi Societari

Gli organi della Società a responsabilità limitata sono gli amministratori o l’amministratore unico (Geschäftsführer), l’Assemblea dei soci (Generalversammlung) ed eventualmente il Collegio sindacale (Aufsichtsrat).

 

Amministratore

I poteri dell’amministratore sono definiti per legge, nel senso che egli rappresenta la società nei confronti di terzi in sede giudiziaria ed extragiudiziaria, senza alcun limite. L’Assemblea generale può limitare i poteri dell’amministrazione solo con effetto interno e non nei confronti di terzi, e non è registrabile alcuna restrizione tranne la firma congiunta di due o più amministratori oppure la firma congiunta di un amministratore con un procuratore. Non è tuttavia inusuale indicare, l’atto della nomina dell’amministratore, gli atti giuridici per i quali egli necessita della preventiva approvazione da parte dell’Assemblea generale. Il mancato rispetto di tale obbligo rende l’amministratore responsabile nei confronti della società. Nei confronti di terzi, peraltro, l’atto è valido e impegna la società. Gli amministratori possono anche essere stranieri, però è consigliabile per ovvie ragioni che almeno un amministratore abbia la residenza in Austria.

 

Assemblea generale

L’Assemblea generale è costituita dai soci della S.r.l. Essa nomina e revoca gli amministratori e (se la S.r.l. dispone di un Collegio Sindacale) i sindaci, approva il bilancio annuale delibera la distribuzione degli utili. L’Assemblea generale ha la facoltà di impartire in qualsiasi momento disposizioni vincolanti agli amministratori. Per poter concludere determinati affari, specificati dallo statuto o dalla legge, gli amministratori necessitano dell’approvazione dei soci. L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno. L’Assemblea può deliberare anche in forma scritta.. Le delibere vengono prese, salvo diverse disposizioni della legge o dello statuto, a maggioranza semplice dei voti esercitati. Per alcune delibere la legge richiede maggioranze superiori, come per la modifica dello statuto. Per alcune delibere la legge prevede la presenza di un notaio (per esempio per le modifiche dello statuto e per lo scioglimento della società). Ad un gruppo di soci che rappresenti almeno il 10% del capitale sociale sono riservati determinati diritti: convocazione dell’assemblea, richiesta di mettere all’ordine del giorno determinati argomenti, nomina da parte del tribunale di revisori per riesaminare il bilancio dell’anno precedente ecc.

 

Collegio sindacale

Il collegio sindacale è obbligatorio solo nei seguenti casi:

         qualora il capitale sociale superi Ats 1.000.000 e il numero dei soci superi i 50

         qualora il numero dei dipendenti o dei dipendenti delle società da essa controllata superi in media i 300.

 

 Negli altri casi il collegio sindacale è facoltativo. Il collegio sindacale è composto da almeno tre persone fisiche capaci di agire, nominate dai soci, e deve riunirsi almeno tre volte all’anno. Se la società dispone di un consiglio di fabbrica (Betriebsrat), questo ha il diritto di nominare, per ogni due membri nominati dai soci, un proprio rappresentante. Dato che il collegio delibera normalmente con maggioranza semplice, i rappresentanti dei dipendenti non sono in grado di bloccare le delibere. Il collegio sindacale controlla l’amministrazione della società. I bilanci della Srl devono essere verificati da un auditor, nominati dall’Assemblea generale, se la società stessa ha per legge un Collegio sindacale oppure se si verificano due delle tre seguenti condizioni: 1) totale di bilancio superiore ad ATS 37.000.000,-2) fatturato annuale superiore ad ATS 74.000.000,-3) più di 50 dipendenti.

In tali casi i bilanci vanno depositati entro nove mesi presso l’Ufficio del Registro delle imprese (Firmenbuch), in essere presso il Tribunale Commerciale (Handelsgericht).

 

 

c) Confronto tra S.p.A. e S.r.l. in Austria

 

 Le principali differenze fra i due tipi di società sono le seguenti: Il Collegio sindacale è obbligatorio per le S.p.A., mentre per le S.r.l. è obbligatorio solo a partire da una certa dimensione della società.

I soci possono essere anonimi per le S.p.A. Il Consiglio d’Amministrazione di una S.p.A. viene nominato dal collegio sindacale e non dall’Assemblea dei soci come avviene invece per le S.r.l. I Membri del Consiglio di amministrazione di una S.p.A. possono essere revocati prima della scadenza del loro mandato solo per gravi motivi, mentre gli amministratori di una S.r.l. possono essere revocati in qualsiasi momento senza fornire motivi. Il trasferimento di azioni di una S.p.A. è più semplice del trasferimento delle quote di una S.r.l.: per queste ultime occorre un’atto notarile mentre per la vendita di azioni al portatore è sufficiente la loro consegna . Le procedure di costituzione e di gestione sono più costose per la S.p.A. che per la S.r.l. (per l’Assemblea degli azionisti occorre, ad esempio, un protocollo notarile mentre le delibere dei soci della S.r.l. possono essere prese anche con voto circolare per corrispondenza). Il bilancio di una S.p.A. deve essere sottoposto obbligatoriamente ad una revisione, mentre per le S.r.l. questo obbligo sussiste solamente per quelle di grandi dimensioni o che in base alla legge o allo statuto dispongano di un collegio sindacale. L’obbligo di pubblicazione, che comprende (in linea di principio) il deposito del bilancio presso il registro delle imprese e la sua pubblicazione in un giornale, è regolato diversamente per i due tipi di società. Il bilancio di una S.p.A. deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato su un organo di stampa quotidiano (per le S.p.A. di piccole dimensioni secondo il paragrafo 221 del Codice Commerciale è sufficiente il deposito e la pubblicazione di un avviso dell’avvenuto deposito). L’obbligo di deposito e di pubblicazione in un giornale (o di un avviso dell’avvenuto deposito) sussiste solo per le S.r.l. di grandi dimensioni. La Srl è, per ragioni pratiche e di convenienza di costi, la forma societaria più utilizzata per l’internazionalizzazione delle imprese. Anche se l’ultima riforma tributaria ha introdotto in Austria una minimum tax per le società di capitali, queste ultime sono senz’altro preferibili per i soggetti esteri intenzionati a stabilirsi in Austria, tenuto conto che le società di persone comportano la responsabilità illimitata dei soci.

 

LE SOCIETÀ DI PERSONE

 

a)        Offene Handelsgesellschaft OHG (Società in nome collettivo) Una Offene Handelsgesellschaft è costituita da una o più persone fisiche o giuridiche responsabili in solido e illimitatamente per le obbligazioni della società. La società deve svolgere un’attività che presupponga una certa organizzazione aziendale (Vollhandelsgewerbe). Se questa condizione non è rispettata è possibile optare per altre forme societarie. Per lo Statuto non è richiesta la forma scritta, ma tale forma è preferibile per evitate successive dispute tra i soci. La società deve essere registrata nel registro delle imprese. La ditta deve contenere il nome di almeno uno dei soci e l’indicazione che si tratti di una società oppure i nomi di tutti i soci.

b)        Kommanditgesellschaft KG (Società in accomandita) Le norme che regolano la OHG (società in nome collettivo) sono valide in generale anche per la società in accomandita. In questo caso però, oltre ad almeno un socio responsabile in via illimitata (accomandatario) vi è almeno un socio responsabile solo limitatamente ad una quota definita nello statuto. L’amministrazione della società spetta ai soci accomandatari. La ditta deve contenere il nome di almeno un socio accomandatario e l’indicazione che si tratti di una società. Diffusa è la GmbH & Co. KG. Si tratta di una società in accomandita semplice in cui il socio accomandatario è una società a responsabilità limitata, limitando così il rischio del socio accomandatario in quanto la S.r.l. risponde solo con il proprio patrimonio. Questa forma godeva di vantaggi fiscali che però sono stati eliminati.

c)        Eingetragene Erwerbsgesellschaften Questa forma è stata introdotta con una legge del 1994 e può essere utilizzata in quei casi in cui non è possibile servirsi della società in nome collettivo o della società in accomandita in quanto non viene esercitata un’attività che presupponga una organizzazione aziendale. Le EEG sono rilevanti soprattutto nel campo delle libere  Procedura di costituzione delle società. Esistono due tipi di società a scopo di lucro registrate: la Offene Erwerbsgesellschaft e la Kommanditerwerbsgesellschaft che fanno riferimento rispettivamente ai modelli della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice. Le EEG possono essere titolari di diritti ed assumere obbligazioni in nome proprio, acquistare immobili, aprire procedimenti legali ed essere citata in giudizio.

Anche se le società di persone possono essere interessanti in singoli casi tenuto conto che la riforma tributaria in Austria ha introdotto una minimum tax per le società di capitali, esse sono di norma da escludere per un investimento in quanto presuppongono la responsabilità illimitata dei soci.

 

 

Il registro delle imprese (Firmenbuch)

 

Esso è stato introdotto nel 1991 sostituendo il vecchio registro del commercio e delle cooperative. Il registro è tenuto presso i tribunali commerciali (Handelsgericht). Il registro delle imprese contiene tutte le informazioni fondamentali sulle società, le cooperative, le società di mutua assicurazione, le ditte individuali, le casse di risparmio ecc. come la ditta, la forma legale, le eventuali filiali, gli organi con potere di rappresentanza ecc. Per alcune forme societarie è richiesta l’iscrizione di informazioni particolari. Nel caso della S.r.l. è necessaria la trascrizione dei nomi e delle date di nascita dei singoli soci, delle loro partecipazioni iniziali e dell’ammontare dei versamenti effettuati. Gli amministratori devono chiedere l’iscrizione della società nel registro e devono comunicare tutte le modifiche prescritte dalla legge. Le informazioni contenute nel registro delle imprese sono pubbliche. Il terzo che in buona fede fa affidamento sulle notizie contenute nel registro viene in linea di principio tutelato dalla legge.

 

Filiali di società estere (Zweigniederlassung einer ausländischen Gesellschaft)

 

 Le società che intendono operare all’estero possono costituire delle proprie filiali in Austria. La filiale è un azienda commerciale economicamente, ma non giuridicamente indipendente dalla sede   10 centrale della società, dispone di una propria organizzazione, deve avere una contabilità separata della sede principale in osservanza alle legge tributaria austriaca. La filiale deve altresì essere registrata presso il registro delle imprese “Firmenbuch” e deve pubblicare il bilancio, compilato per la sede in Austria, in lingua tedesca secondo le regole generali. La società con sede all’estero risponde per tutti i debiti della filiale in Austria. In pratica le imprese estere preferiscono comunque costituire una società apposita in Austria, tanto che le filiali di società estere non sono molto frequenti. La legge sulle società a responsabilità limitata richiede che venga dimostrata l’esistenza giuridica della società estera nello Stato in cui ha sede e che venga provata l’operatività della stessa. La filiale austriaca deve inoltre disporre di un rappresentante con domicilio abituale in Austria (§ 107-108 GmbHG). A differenza di quanto avviene per le S.r.l. la legge austriaca non prevede che il rappresentante di una filiale di una S.p.A. estera abbia il domicilio abituale in Austria.

 

Società Holding

 

 La costituzione di una Holding in Austria può rivelarsi utile sotto il profilo fiscale, come potrà rilevarsi da quanto evidenziato qui di seguito: a) I dividendi che affluiscono ad una società Holding austriaca da parte di una propria consociata estera sono esenti dalle imposte sulla società perché la Holding stessa possegga per lo meno il 25% delle azioni della consociata estera da almeno 12 mesi dalla data di bilancio della Holding. b) Alle suddette condizioni (possesso del 25% del capitale azionario della consociata almeno un anno prima della data di bilancio) sono esenti da tassazione anche gli utili ricavati dalla vendita di partecipazioni (capital gains). In tal caso il periodo di 12 mesi viene calcolato dalla data dell’ultimo bilancio precedente la vendita della partecipazione. c) Non essendo l’Austria né un paradiso fiscale né un paese con imposte particolarmente basse la società Holding austriaca offre un’ottima protezione nei confronti delle Autorità tributarie straniere, in quanto esclude un’azione diretta sui soci della Holding sulla base di norme contro l’evasione fiscale nazionale.    d) Sia il diritto commerciale austriaco che quello fiscale ignorano il “debt equity ratios”. Indipendentemente dalla struttura finanziaria gli interessi maturati da capitali stranieri sono deducibili in Austria; non sono invece defalcabili gli interessi connessi a partecipazioni internazionali (Schachtelbeteiligungen). e) L’Austria ha stipulato Convenzioni contro doppie imposizioni con tutti i più importanti paesi industrializzati occidentali e ovviamente con quasi tutti i paesi dell’Est. La società Holding austriaca può usufruire di tutti i vantaggi offerti da tali convenzioni stipulate dall’Austria, fatta eccezione per affari fittizi o abuso del diritto. Tenuto conto che alcuni paesi dell’Est concedono almeno per un periodo transitorio il trasferimento di dividendi in Austria senza applicare ritenute, tali dividendi arrivano in Austria senza tassazione né nel paese di origine né in Austria. Fonte: Studio legale Petsch -Frosch und Klein  

 

Scioglimento e liquidazione delle società

 

 Liquidazione volontaria

 Una società si scioglie per il decorso del termine previsto nello statuto, per delibera assembleare o per altre ragioni statutariamente previste (art. 84 GmbHG, art. 203 AktG). L’Assemblea che delibera lo scioglimento provvede a nominare i liquidatori (che possono anche essere gli Amministratori), i quali redigono un bilancio iniziale ed uno finale di liquidazione (art. 91 GmbHG, art. 211 AktG) oltre ad un bilancio al termine di ogni esercizio qualora il periodo di liquidazione oltrepassi l’anno. Al termine della liquidazione l’Assemblea che approva l’ultimo bilancio delibera la distribuzione di eventuali attività residue di spettanza dei soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale (sempre che nelle SpA non siano state ammesse azioni che attribuiscono diritti privilegiati in ordine alla distribuzione del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, art. 212 AktG).

 

TRATTAMENTO FISCALE

 

Le riforme tributarie austriache che hanno sostanzialmente semplificato la disciplina fiscale risalgono al 1 gennaio 1989 e 1 gennaio 1994. Con la legge di riforma n. 201/1996 sono state introdotte ulteriori modifiche per l’adattamento delle normative ai criteri di Maastricht.

 

 Imposta sulle società (Körperschaftssteuer)

 Le società di capitali con sede, legale o amministrativa, in Austria sono soggette all’imposta sulle società per i redditi ovunque prodotti. Le società non residenti ed in particolare le stabili organizzazioni di società estere sono soggette a tale imposta per il reddito prodotto in Austria. Con l’Italia (e con quasi tutti i principali Stati) è in vigore un Trattato per evitare le doppie imposizioni. La base imponibile è costituita dai redditi (profitti commerciali, dividendi, interessi, canoni ecc.) conseguiti nell’anno solare con la deduzione di tutti gli oneri e le spese attinenti l’esercizio dell’impresa (stipendi, interessi passivi pagati, diritti di licenza, ammortamenti etc.) Il periodo di ammortamento dipende dalla durata di utilizzo economico del bene in oggetto. Esso differisce pertanto a seconda dei diversi tipi di beni. Per i macchinari, ad esempio, esso oscilla fra i 5 e 10 anni, per gli autoveicoli è di otto anni. Per gli edifici aziendali utilizzati per la produzione e lo stoccaggio delle merci la legge permette un ammortamento del 4% l’anno mentre per gli edifici destinati all’amministrazione è del 2%. Al di là dell’ammortamento ordinario la legge concede, in relazione alla normale durata del bene nell’impresa, degli ammortamenti addizionali nell’anno dell’investimento pari al 12% fino al 1.1.98 e al 9% dopo tale data. Di conseguenza la base dell’ammortamento sale al 112% o al 109% delle spese di acquisto. Per spese provate di ricerca viene riconosciuta, esente da tassazione, una quota del 12%. I dividendi provenienti da partecipazioni al capitale di società austriache oppure da partecipazioni al capitale di società estere in misura superiore al 25% non rientrano nel reddito imponibile. Non rientrano altresì nel reddito imponibile certi redditi di capitale, come depositi bancari presso banche austriache, obbligazioni in scellini posteriori al 1993 etc., che peraltro sono sottoposti alla ritenuta alla fonte del 25%.

 

Trattamento fiscale nell’imposta sulle società

 Le perdite di un esercizio possono essere portate in deduzione del reddito degli esercizi successivi. L’aliquota d’imposta è unica e ammonta al 34% del reddito imponibile. Dal 1994 è stata introdotta per le società con sede o amministrazione in Austria una minimum tax annuale pari – a decorrere dal 1997- a ATS 25.000,- per le Srl e a ATS 50.000,- per le SpA, aumentabili a ATS 75.000,- qualora il giro d’affari annuale di queste ultime ammonti a ATS 50 milioni. La differenza tra minimum tax pagata e l’importo effettivamente dovuto viene trattenuta come acconto d’imposta per gli anni successivi. Il periodo d’imposta è basato sull’anno solare. La dichiarazione dei redditi va presentata entro il 31 marzo e ad essa vanno allegati il bilancio e relativa delibera d’approvazione, una copia della certificazione di bilancio, un prospetto di raccordo tra bilancio e dichiarazione. È stata abolita dal 1994 l’imposta sulle imprese commerciali e industriali (Gewerbesteuer). Le società di persone non vengono tassate direttamente, gli utili o le perdite vengono attribuiti direttamente ai soci e tassati in base alla Einkommensteuer (imposta sui redditi).

 

Imposta comunale

Tutte le imprese che occupano dipendenti sono soggette all’imposta comunale pari al 3% del monte salario. La tassa può essere considerata come spesa nel calcolo dell’imposta sui redditi o dell’imposta sulle persone giuridiche e pertanto risulta deducibile.

 

 Altre imposte

 In Austria non esiste più l’imposta sul patrimonio che per le società di capitali ammontava all´1,35% del patrimonio stesso. Da ultimo va menzionata l’imposta sulla circolazione dei capitali che prevede l’applicazione di un’aliquota dell´1% per l’acquisto di quote di partecipazione, per l’aumento del capitale sociale e per i contributi a fondo perduto dei soci.

 

Imposta sul valore aggiunto

 Il sistema austriaco dell’imposta sul valore aggiunto corrisponde in linea di massima a quello italiano. L’aliquota normale che si applica per la maggior parte delle prestazioni di beni o servizi è in generale del 20%. Sin dal 1. gennaio 1995 per i rapporti bilaterali tra imprenditori italiani e austriaci sono da osservare le regole UE.

 

 Tasse di registrazione

 Numerose documentazioni e transazioni sono soggette a tassazione. Le tasse sui documenti vengono pagate mediante l’applicazione di marche da bollo (Stempelmarken). I negozi giuridici sono di regola soggetti a tassazione solo se è necessaria la forma scritta. Le tasse di registrazione dovute per alcuni tipi frequenti di negozi giuridici sono:

         contratti di credito: 0,8-1,5% dell’ammontare del credito

         garanzie per debiti altrui: 1% del valore del debito

         contratti di mutuo: 0,8% dell’importo del mutuo.

 

 La tassa di registrazione deve essere spesso pagata anche per documenti italiani (o per copie autenticate degli stessi) da presentare alle autorità austriache.

 

Doppia imposizione

 Dal 6.4.1985 vige fra Austria e Italia una convenzione per evitare la doppia imposizione, consentire la ripartizione del diritto di tassazione tra gli Stati e prevenire l’evasione fiscale. Il testo della convenzione è stato pubblicato in Austria nella Gazzetta Ufficiale Federale 125/1985. I redditi derivanti da immobili, inclusi i redditi delle attività agricole e forestali, vengono tassati nello Stato in cui si trova l’immobile (art. 6). Gli utili di un’impresa sono tassati nello stato di residenza fiscale della stessa, a meno che l’impresa svolga attività nell’altro Stato tramite una stabile organizzazione ivi situata. In tal caso gli utili della stabile organizzazione possono essere tassati nello Stato in cui questa si trova, ma solo nella misura in cui gli utili sono attribuibili a detta stabile organizzazione (art. 7). Secondo la convenzione, una stabile organizzazione è definita come una sede fissa d’affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte i suoi affari (art. 5).

Si può trattare in particolare di:

una sede di direzione

una succursale

un ufficio

una officina

un laboratorio

una miniera

una cava o altro luogo di estrazione di risorse minerali

un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

I dividendi, i canoni e gli interessi sono imponibili nello Stato di residenza della persona che li percepisce. Allo Stato in cui tali redditi siano stati prodotti spetta comunque un diritto di tassazione limitata che non può superare il 10% per gli interessi ed i canoni (per i canoni solo se chi gli percepisce possiede più del 50% della società erogante) o il 15% per i dividendi (artt. 10-12). Gli utili derivanti dalla vendita di beni immobili vengono tassati nello Stato in cui si trova l’immobile. Con il § 94a della Legge sull’imposta dei redditi è stata recepita in Austria la Direttiva dell’Unione Europea sulle società madri e figlie in base alla quale i dividendi distribuiti da una società figlia alla società madre in un altro Stato membro dell’Unione Europea sono esenti da imposta. La società madre deve detenere una partecipazione pari ad almeno il 25% per un periodo ininterrotto di 2 anni.

 

Le riforme tributarie austriache che hanno sostanzialmente semplificato la disciplina fiscale risalgono al 1 gennaio 1989 e 1 gennaio 1994. Con la legge di riforma n. 201/1996 sono state introdotte ulteriori modifiche per l’adattamento delle normative ai criteri di Maastricht.

 

Imposta sulle società (Körperschaftssteuer)

 Le società di capitali con sede, legale o amministrativa, in Austria sono soggette all’imposta sulle società per i redditi ovunque prodotti. Le società non residenti ed in particolare le stabili organizzazioni di società estere sono soggette a tale imposta per il reddito prodotto in Austria. Con l’Italia (e con quasi tutti i principali Stati) è in vigore un Trattato per evitare le doppie imposizioni. La base imponibile è costituita dai redditi (profitti commerciali, dividendi, interessi, canoni ecc.) conseguiti nell’anno solare con la deduzione di tutti gli oneri e le spese attinenti l’esercizio dell’impresa (stipendi, interessi passivi pagati, diritti di licenza, ammortamenti etc.) Il periodo di ammortamento dipende dalla durata di utilizzo economico del bene in oggetto. Esso differisce pertanto a seconda dei diversi tipi di beni. Per i macchinari, ad esempio, esso oscilla fra i 5 e 10 anni, per gli autoveicoli è di otto anni. Per gli edifici aziendali utilizzati per la produzione e lo stoccaggio delle merci la legge permette un ammortamento del 4% l’anno mentre per gli edifici destinati all’amministrazione è del 2%. Al di là dell’ammortamento ordinario la legge concede, in relazione alla normale durata del bene nell’impresa, degli ammortamenti addizionali nell’anno dell’investimento pari al 12% fino al 1.1.98 e al 9% dopo tale data. Di conseguenza la base dell’ammortamento sale al 112% o al 109% delle spese di acquisto. Per spese provate di ricerca viene riconosciuta, esente da tassazione, una quota del 12%. I dividendi provenienti da partecipazioni al capitale di società austriache oppure da partecipazioni al capitale di società estere in misura superiore al 25% non rientrano nel reddito imponibile. Non rientrano altresì nel reddito imponibile certi redditi di capitale, come depositi bancari presso banche austriache, obbligazioni in scellini posteriori al 1993 etc., che peraltro sono sottoposti alla ritenuta alla fonte del 25%.

 

Specifico trattamento fiscale

Le perdite di un esercizio possono essere portate in deduzione del reddito degli esercizi successivi. L’aliquota d’imposta è unica e ammonta al 34% del reddito imponibile. Dal 1994 è stata introdotta per le società con sede o amministrazione in Austria una minimum tax annuale pari – a decorrere dal 1997- a ATS 25.000,- per le Srl e a ATS 50.000,- per le SpA, aumentabili a ATS 75.000,- qualora il giro d’affari annuale di queste ultime ammonti a ATS 50 milioni. La differenza tra minimum tax pagata e l’importo effettivamente dovuto viene trattenuta come acconto d’imposta per gli anni successivi. Il periodo d’imposta è basato sull’anno solare. La dichiarazione dei redditi va presentata entro il 31 marzo e ad essa vanno allegati il bilancio e relativa delibera d’approvazione, una copia della certificazione di bilancio, un prospetto di raccordo tra bilancio e dichiarazione. È stata abolita dal 1994 l’imposta sulle imprese commerciali e industriali (Gewerbesteuer). Le società di persone non vengono tassate direttamente, gli utili o le perdite vengono attribuiti direttamente ai soci e tassati in base alla Einkommensteuer (imposta sui redditi).

 

Rimpatrio dei profitti

Il trasferimento di profitti all´estero è completamente libero. Non esistono in proposito vincoli o restrizioni di sorta.

 

Joint venture contrattuali (accordi di licenza)

 Una joint venture può costituirsi in Austria in uno dei seguenti modi: a) costituendo una società, che può essere una società di persone oppure di capitali; b) in base ad un contratto di cooperazione al quale si applicano le norme generali (codice civile oppure commerciale); c) costituendo una società semplice La società semplice non è una persona giuridica e non è registrabile nel registro delle società. Normalmente viene formata per la realizzazione di determinate opere e viene disciolta e liquidata quando esse sono state realizzate. I soci rispondono per i debiti della società in via solidale tra di loro. La gestione di una joint venture è regolata dal contratto fra le parti. Il contratto sociale non richiede una forma specifica, ma, per ovvie ragioni, è consigliabile la forma scritta. Esso deve contenere disposizioni sulle prestazioni dei soci e sulla loro reciproca collaborazione, sui poteri di amministrazione, sulle quote di partecipazione e sulla partecipazione agli utili e alle perdite, sulla nomina degli organi della società, sull’ordinamento interno della stessa nonché sull’amministrazione commerciale, tecnica e organizzativa.