LE SOCIETA’
AUSTRIACHE
La legge
304/1996, entrata in vigore il 1 luglio
·
Offene Handelsgesellschaft (OHG), Società in nome
collettivo
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·
Stille Gesellschaft
(stGes), Associazione in partecipazione
·
Eingetragene Erwerbsgesellschaft (EEG),
Società a scopo di lucro registrata
·
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GesBr), Società di diritto privato
·
Stiftung, Fondazione
·
Verein, Associazione
a) Le società per azioni (AG)
La disciplina legale delle società
per azioni è contenuta nella legge sulle società per azioni (Aktiengesetz) del 1965 e successivi emendamenti(l’ultimo
del 1996). La società per azioni è una persona giuridica in cui i soci (azionisti)
non rispondono personalmente delle obbligazioni della società. La scelta di
questa forma societaria è conveniente nel caso si desideri coinvolgere molti
soci e quando è necessario poter trasferire facilmente le partecipazioni. La
vendita di azioni è infatti più semplice della vendita
di quote in società a responsabilità limitata non essendo soggetta a
particolari formalità.
Sono possibili
due forme di costituzione di una S.p.A.: la costituzione simultanea (Einheitsgründung o Simultangründung)
e la costituzione successiva (Stufengründung o Sukzessivgründung). Nel primo caso i soci fondatori
diventano titolari di tutte le azioni, mentre nel secondo caso vengono offerte
azioni al pubblico già nella fase costitutiva. Quest’ultima forma di
costituzione è comunque molto poco utilizzata. La
costituzione di una SpA avviene con atto notarile registrato, a pena di
nullità, presso il registro delle imprese. Capitale Sociale Una Società per
Azioni deve disporre di un capitale minimo di ATS 1.000.000, di cui almeno un
quarto deve essere versato in contanti. Anche l’eventuale sovrapprezzo
d’emissione deve essere versato in contanti. Il conferimento di beni naturali
complica la costituzione della società in quanto rende necessarie verifiche addizionali.
Il capitale sociale è a disposizione della società subito dopo l’iscrizione nel
registro delle imprese. Soci I fondatori, come tutti i futuri azionisti,
possono essere stranieri, persone fisiche o giuridiche. Azioni Il capitale
sociale è suddiviso in azioni con un valore nominale di ATS 100, 200, 1000
oppure un multiplo di 1000. Le azioni possono essere al portatore o nominali,
gli azionisti non vengono registrati nel registro delle imprese e possono
ovviamente rimanere anonimi nel caso di azioni al portatore. E’ possibile
l’emissione di azioni privilegiate alle quali sono attribuiti particolari
diritti. E’ anche possibile emettere azioni privilegiate senza diritto di voto.
Le azioni vincolate (vinkulierte Aktien)
possono essere cedute solo con il consenso della società. Le azioni con diritto
di voto plurimo sono vietate. L’acquisto di azioni proprie è possibile solo in
casi eccezionali, mentre è vietata la presa in pegno di azioni proprie e
l’acquisto di azioni proprie tramite società controllate. La cessione di azioni
non richiede la forma dell’atto notarile come invece avviene per le quote delle
società a responsabilità limitata. Le azioni al portatore vengono cedute
tramite la loro consegna, le azioni nominali tramite girata ed il consenso della
società, se questo è previsto dallo statuto. Organi societari Gli organi
sociali di una società per azioni sono il Consiglio di amministrazione (Vorstand), il Colleggio sindacale
(Aufsichtsrat) e l’Assemblea dei soci (Vollversammlung).
Il consiglio di
amministrazione rappresenta la società verso terzi e la dirige. E’ composto da
una o più persone e viene nominato dall’Aufsichtsrat
(il collegio sindacale austriaco)
per un periodo massimo di 5 anni. Esso può essere revocato dal Collegio
sindacale solo in casi eccezionali. Ne gli azionisti
né il Collegio sindacale possono impartire disposizioni vincolanti ai membri
del consiglio di amministrazione. Tutti i membri del Consiglio di
amministrazione ed anche del Collegio sindacale possono essere stranieri.
Collegio
sindacale
Il Collegio sindacale nomina, revoca e controlla il
Consiglio d’amministrazione e convoca l’Assemblea dei soci. Esso esamina
inoltre le operazioni che necessitano della sua approvazione, come l’acquisto e
l’alienazione di partecipazioni e l’attuazione di investimenti che superino un
certo limite. Al Collegio spetta l’approvazione del bilancio e il controllo
della contabilità. Il Collegio sindacale deve essere composto da almeno 3
persone, con un massimo di 20, nominate dall’assemblea dei soci. A singoli
azionisti può essere concesso il diritto di nominare membri del collegio
sindacale. Nel Collegio sindacale siedono anche rappresentanti dei lavoratori,
che vengono nominati dal consiglio di fabbrica. Il collegio sindacale deve
riunirsi almeno tre volte all’anno.
L’Assemblea nomina i membri del Collegio sindacale, con
l’eccezione di quelli nominati dal Consiglio di fabbrica. Lo statuto può
concedere a singoli soci di nominare membri del Collegio sindacale, fino ad un
massimo di un terzo dei membri del Collegio. Inoltre l’Assemblea delibera sulla
distribuzione degli utili e sull’esonero da responsabilità degli amministratori
per l’anno precedente. Essa non approva invece il bilancio, compito che è
attribuito al Collegio sindacale. L’Assemblea ordinaria dei soci va convocata
annualmente per deliberare sulla distribuzione degli utili. Un gruppo di
azionisti che rappresenti almeno il 5% del capitale sociale ha diritto di
convocare un’Assemblea straordinaria dopo aver ottenuto l’autorizzazione da
parte del tribunale. Il verbale dell’assemblea deve essere redatto da un
notaio. La votazione avviene in base al valore nominale delle azioni. In genere
è sufficiente una maggioranza semplice, ma le modifiche allo statuto richiedono
una maggioranza del 75%. I patti di sindacato sono molto diffusi. Infine
l’Assemblea degli azionisti nomina gli “auditors” o
revisori della società. I bilanci delle SpA devono infatti
essere esaminati e vidimati da “auditors” e, dopo la
loro approvazione da parte del Collegio sindacale, vanno depositati presso
l’Ufficio del Registro.
I bilanci vengono pubblicati nella Gazzetta ufficiale se
si sono verificati almeno due delle tre seguenti condizioni:
1)
totale di bilancio superiore ad ATS 150.000.000,
2)
fatturato superiore ad ATS 300.000.000,
3)
più di 150 dipendenti.
b)
La
disciplina giuridica della S.r.l. austriaca è contenuta nella legge sulla società
a responsabilità limitata (Gmbh-Gesetz) del 6 marzo
1906, emendata più volte nel corso degli anni.
un atto costitutivo
presentare l’atto costitutivo all’ufficio tributario
competente per il calcolo della tassa sulla circolazione dei capitali
registrare la società nel registro delle imprese.
Va redatto nella forma dell’atto notarile e
deve essere sottoscritto normalmente da almeno due persone. Sin dal 1. luglio
1996 la società può anche essere costituita da un solo socio. In tal caso il
contratto sociale viene sostituito dalla dichiarazione di costituzione. L’atto
costitutivo deve contenere i seguenti elementi: Ditta e sede della società.
La ditta deve contenere un
riferimento all’attività della società oppure contenere il nome di uno o di
tutti i soci della società.
La denominazione sociale deve anche
contenere l’indicazione che si tratta di una S.r.l. (in tedesco: G.m.b.H.)
Non sono ammesse: attività
assicurative e attività politiche. Per gli affari di natura bancaria è
necessaria una speciale autorizzazione.
La società a responsabilità limitata
ha inizio con l’iscrizione nel registro delle imprese (“Firmenbuch”).
Per ottenere la registrazione è necessario presentare domanda al tribunale
commerciale presso il quale viene tenuto il registro, allegando numerosi
documenti. Dopo la registrazione, le quote sociali possono convergere in una
sola mano.
Il capitale
sociale minimo è di 500.000 ATS, di cui almeno la metà deve essere versata in
contanti ed il resto può consistere in conferimenti in natura. Se il capitale
sociale supera la cifra minima, l’importo da versare in contanti deve essere
almeno un quarto del capitale sociale e comunque non inferiore a ATS 250.000.
Nel caso i conferimenti in natura superino il 50% del capitale sociale, deve
essere fatto un auditing dei beni conferiti da parte di un auditor
indipendente. Gli aumenti di capitale successivi sono soggetti ad una tassa
sulla circolazione dei capitali. Soci I soci possono essere anche stranieri,
persone fisiche o giuridiche con residenza o sede anche all’estero. I soci
vengono registrati in un pubblico registro.
Gli organi della Società a responsabilità limitata sono
gli amministratori o l’amministratore unico (Geschäftsführer),
l’Assemblea dei soci (Generalversammlung) ed
eventualmente il Collegio sindacale (Aufsichtsrat).
I poteri dell’amministratore sono definiti per legge,
nel senso che egli rappresenta la società nei confronti di terzi in sede
giudiziaria ed extragiudiziaria, senza alcun limite. L’Assemblea generale può
limitare i poteri dell’amministrazione solo con effetto interno e non nei
confronti di terzi, e non è registrabile alcuna restrizione tranne la firma
congiunta di due o più amministratori oppure la firma congiunta di un
amministratore con un procuratore. Non è tuttavia inusuale indicare, l’atto
della nomina dell’amministratore, gli atti giuridici per i quali egli necessita
della preventiva approvazione da parte dell’Assemblea generale. Il mancato
rispetto di tale obbligo rende l’amministratore responsabile nei confronti
della società. Nei confronti di terzi, peraltro, l’atto è valido e impegna la
società. Gli amministratori possono anche essere stranieri, però è
consigliabile per ovvie ragioni che almeno un amministratore abbia la residenza
in Austria.
L’Assemblea generale è costituita dai soci della S.r.l.
Essa nomina e revoca gli amministratori e (se
Il collegio sindacale è obbligatorio solo nei seguenti
casi:
qualora il capitale sociale superi Ats
1.000.000 e il numero dei soci superi i 50
qualora il numero dei dipendenti o dei dipendenti
delle società da essa controllata superi in media i 300.
Negli altri casi
il collegio sindacale è facoltativo. Il collegio sindacale è composto da almeno
tre persone fisiche capaci di agire, nominate dai soci, e deve riunirsi almeno
tre volte all’anno. Se la società dispone di un consiglio di fabbrica (Betriebsrat), questo ha il diritto di nominare, per ogni
due membri nominati dai soci, un proprio rappresentante. Dato che il collegio
delibera normalmente con maggioranza semplice, i rappresentanti dei dipendenti
non sono in grado di bloccare le delibere. Il collegio sindacale controlla
l’amministrazione della società. I bilanci della Srl devono essere verificati
da un auditor, nominati dall’Assemblea generale, se la società stessa ha per
legge un Collegio sindacale oppure se si verificano due delle tre seguenti
condizioni: 1) totale di bilancio superiore ad ATS 37.000.000,-2)
fatturato annuale superiore ad ATS 74.000.000,-3) più di 50 dipendenti.
In tali casi i bilanci vanno depositati entro nove mesi
presso l’Ufficio del Registro delle imprese (Firmenbuch),
in essere presso il Tribunale Commerciale (Handelsgericht).
c) Confronto
tra S.p.A. e S.r.l. in Austria
Le principali differenze fra i due
tipi di società sono le seguenti: Il Collegio sindacale è obbligatorio per le
S.p.A., mentre per le S.r.l. è obbligatorio solo a partire da una certa
dimensione della società.
I soci possono essere anonimi per le S.p.A. Il Consiglio
d’Amministrazione di una S.p.A. viene nominato dal collegio sindacale e non
dall’Assemblea dei soci come avviene invece per le S.r.l. I Membri del
Consiglio di amministrazione di una S.p.A. possono essere revocati prima della
scadenza del loro mandato solo per gravi motivi, mentre gli amministratori di
una S.r.l. possono essere revocati in qualsiasi momento senza fornire motivi.
Il trasferimento di azioni di una S.p.A. è più semplice del trasferimento delle
quote di una S.r.l.: per queste ultime occorre un’atto notarile mentre per la vendita di azioni al
portatore è sufficiente la loro consegna . Le procedure di costituzione e di
gestione sono più costose per
LE SOCIETÀ DI
PERSONE
a)
Offene Handelsgesellschaft
OHG (Società in nome collettivo) Una Offene Handelsgesellschaft è costituita da una o più persone
fisiche o giuridiche responsabili in solido e illimitatamente per le
obbligazioni della società. La società deve svolgere un’attività che
presupponga una certa organizzazione aziendale (Vollhandelsgewerbe).
Se questa condizione non è rispettata è possibile optare per altre forme
societarie. Per lo Statuto non è richiesta la forma scritta,
ma tale forma è preferibile per evitate successive dispute tra i soci.
La società deve essere registrata nel registro delle imprese. La ditta deve
contenere il nome di almeno uno dei soci e l’indicazione che si tratti di una
società oppure i nomi di tutti i soci.
b)
Kommanditgesellschaft KG (Società in
accomandita) Le norme che regolano
c) Eingetragene Erwerbsgesellschaften Questa forma è
stata introdotta con una legge del 1994 e può essere utilizzata in quei casi in
cui non è possibile servirsi della società in nome collettivo o della società
in accomandita in quanto non viene esercitata un’attività che presupponga una
organizzazione aziendale. Le EEG sono rilevanti soprattutto nel campo delle
libere Procedura di costituzione delle
società. Esistono due tipi di società a scopo di lucro registrate:
Anche se le società di persone possono essere
interessanti in singoli casi tenuto conto che la riforma tributaria in Austria
ha introdotto una minimum tax per le società di
capitali, esse sono di norma da escludere per un investimento in quanto
presuppongono la responsabilità illimitata dei soci.
Il registro
delle imprese (Firmenbuch)
Esso è stato introdotto nel 1991 sostituendo il vecchio
registro del commercio e delle cooperative. Il registro è tenuto presso i
tribunali commerciali (Handelsgericht). Il registro
delle imprese contiene tutte le informazioni fondamentali sulle società, le
cooperative, le società di mutua assicurazione, le ditte individuali, le casse
di risparmio ecc. come la ditta, la forma legale, le eventuali filiali, gli
organi con potere di rappresentanza ecc. Per alcune forme societarie è
richiesta l’iscrizione di informazioni particolari. Nel caso della S.r.l. è
necessaria la trascrizione dei nomi e delle date di nascita dei singoli soci,
delle loro partecipazioni iniziali e dell’ammontare dei versamenti effettuati.
Gli amministratori devono chiedere l’iscrizione della società nel registro e
devono comunicare tutte le modifiche prescritte dalla legge. Le informazioni
contenute nel registro delle imprese sono pubbliche. Il terzo che in buona fede
fa affidamento sulle notizie contenute nel registro viene in linea di principio
tutelato dalla legge.
Filiali di società estere (Zweigniederlassung einer ausländischen
Gesellschaft)
Le società che intendono
operare all’estero possono costituire delle proprie filiali in Austria. La
filiale è un azienda commerciale economicamente, ma
non giuridicamente indipendente dalla sede 10 centrale della società, dispone di
una propria organizzazione, deve avere una contabilità separata della sede
principale in osservanza alle legge tributaria austriaca. La filiale deve
altresì essere registrata presso il registro delle imprese “Firmenbuch”
e deve pubblicare il bilancio, compilato per la sede in Austria, in lingua
tedesca secondo le regole generali. La società con sede all’estero risponde per
tutti i debiti della filiale in Austria. In pratica le imprese estere
preferiscono comunque costituire una società apposita in Austria, tanto che le
filiali di società estere non sono molto frequenti. La legge sulle società a
responsabilità limitata richiede che venga dimostrata l’esistenza giuridica
della società estera nello Stato in cui ha sede e che venga provata
l’operatività della stessa. La filiale austriaca deve inoltre disporre di un
rappresentante con domicilio abituale in Austria (§ 107-108 GmbHG).
A differenza di quanto avviene per le S.r.l. la legge austriaca non prevede che
il rappresentante di una filiale di una S.p.A. estera abbia il domicilio
abituale in Austria.
Società
Holding
La costituzione di una Holding in
Austria può rivelarsi utile sotto il profilo fiscale, come potrà rilevarsi da
quanto evidenziato qui di seguito: a) I dividendi che affluiscono ad una
società Holding austriaca da parte di una propria consociata estera sono esenti
dalle imposte sulla società perché
Scioglimento
e liquidazione delle società
Liquidazione volontaria
Una società si scioglie per il
decorso del termine previsto nello statuto, per delibera assembleare o per
altre ragioni statutariamente previste (art. 84 GmbHG,
art. 203 AktG). L’Assemblea che delibera lo
scioglimento provvede a nominare i liquidatori (che possono anche essere gli
Amministratori), i quali redigono un bilancio iniziale ed uno
finale di liquidazione (art. 91 GmbHG, art. 211 AktG) oltre ad un bilancio al termine di ogni esercizio
qualora il periodo di liquidazione oltrepassi l’anno. Al termine della
liquidazione l’Assemblea che approva l’ultimo bilancio delibera la
distribuzione di eventuali attività residue di spettanza dei soci in
proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale (sempre che nelle SpA
non siano state ammesse azioni che attribuiscono diritti privilegiati in ordine
alla distribuzione del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, art. 212
AktG).
TRATTAMENTO
FISCALE
Le riforme tributarie austriache che hanno
sostanzialmente semplificato la disciplina fiscale risalgono al
1 gennaio 1989 e 1 gennaio 1994. Con la legge di riforma n. 201/1996
sono state introdotte ulteriori modifiche per l’adattamento delle normative ai
criteri di Maastricht.
Imposta sulle società (Körperschaftssteuer)
Le società di capitali con sede,
legale o amministrativa, in Austria sono soggette all’imposta sulle società per
i redditi ovunque prodotti. Le società non residenti ed in particolare le
stabili organizzazioni di società estere sono soggette a tale imposta per il
reddito prodotto in Austria. Con l’Italia (e con quasi tutti i principali
Stati) è in vigore un Trattato per evitare le doppie imposizioni. La base
imponibile è costituita dai redditi (profitti commerciali, dividendi,
interessi, canoni ecc.) conseguiti nell’anno solare con la deduzione di tutti
gli oneri e le spese attinenti l’esercizio dell’impresa (stipendi, interessi
passivi pagati, diritti di licenza, ammortamenti etc.) Il periodo di
ammortamento dipende dalla durata di utilizzo economico del bene in oggetto.
Esso differisce pertanto a seconda dei diversi tipi di beni. Per i macchinari,
ad esempio, esso oscilla fra i 5 e 10 anni, per gli autoveicoli è di otto anni.
Per gli edifici aziendali utilizzati per la produzione e lo stoccaggio delle
merci la legge permette un ammortamento del 4% l’anno mentre per gli edifici
destinati all’amministrazione è del 2%. Al di là dell’ammortamento ordinario la
legge concede, in relazione alla normale durata del bene nell’impresa, degli
ammortamenti addizionali nell’anno dell’investimento pari al 12% fino al 1.1.98 e al 9% dopo tale data. Di conseguenza la base
dell’ammortamento sale al 112% o al 109% delle spese di acquisto. Per spese
provate di ricerca viene riconosciuta, esente da tassazione, una quota del 12%.
I dividendi provenienti da partecipazioni al capitale di società austriache
oppure da partecipazioni al capitale di società estere in misura superiore al
25% non rientrano nel reddito imponibile. Non rientrano altresì nel reddito
imponibile certi redditi di capitale, come depositi bancari presso banche
austriache, obbligazioni in scellini posteriori al 1993 etc., che peraltro sono
sottoposti alla ritenuta alla fonte del 25%.
Le perdite di un esercizio possono
essere portate in deduzione del reddito degli esercizi successivi. L’aliquota
d’imposta è unica e ammonta al 34% del reddito imponibile. Dal 1994 è stata
introdotta per le società con sede o amministrazione in Austria una minimum tax annuale pari – a decorrere dal 1997- a ATS 25.000,- per le Srl e a ATS 50.000,- per le SpA, aumentabili a ATS
75.000,- qualora il giro d’affari annuale di queste ultime ammonti a ATS 50
milioni. La differenza tra minimum tax pagata e
l’importo effettivamente dovuto viene trattenuta come acconto d’imposta per gli
anni successivi. Il periodo d’imposta è basato sull’anno solare. La
dichiarazione dei redditi va presentata entro il 31 marzo e ad essa vanno allegati
il bilancio e relativa delibera d’approvazione, una copia della certificazione
di bilancio, un prospetto di raccordo tra bilancio e dichiarazione. È stata
abolita dal 1994 l’imposta sulle imprese commerciali e industriali (Gewerbesteuer). Le società di persone non vengono tassate
direttamente, gli utili o le perdite vengono attribuiti direttamente ai soci e
tassati in base alla Einkommensteuer
(imposta sui redditi).
Imposta
comunale
Tutte le imprese che occupano dipendenti sono soggette
all’imposta comunale pari al 3% del monte salario. La tassa può essere
considerata come spesa nel calcolo dell’imposta sui redditi o dell’imposta
sulle persone giuridiche e pertanto risulta deducibile.
Altre imposte
In Austria non esiste più l’imposta
sul patrimonio che per le società di capitali ammontava all´1,35% del
patrimonio stesso. Da ultimo va menzionata l’imposta sulla circolazione dei
capitali che prevede l’applicazione di un’aliquota dell´1% per l’acquisto di
quote di partecipazione, per l’aumento del capitale sociale e per i contributi
a fondo perduto dei soci.
Imposta sul
valore aggiunto
Il sistema austriaco dell’imposta sul
valore aggiunto corrisponde in linea di massima a quello italiano. L’aliquota
normale che si applica per la maggior parte delle prestazioni di beni o servizi
è in generale del 20%. Sin dal 1. gennaio 1995 per i rapporti bilaterali tra
imprenditori italiani e austriaci sono da osservare le regole UE.
Tasse di registrazione
Numerose documentazioni e transazioni
sono soggette a tassazione. Le tasse sui documenti vengono pagate mediante
l’applicazione di marche da bollo (Stempelmarken). I
negozi giuridici sono di regola soggetti a tassazione solo se è necessaria la
forma scritta. Le tasse di registrazione dovute per alcuni tipi frequenti di
negozi giuridici sono:
contratti di credito: 0,8-1,5% dell’ammontare del
credito
garanzie per debiti altrui: 1% del valore del debito
contratti di mutuo: 0,8% dell’importo del mutuo.
La tassa di
registrazione deve essere spesso pagata anche per documenti italiani (o per
copie autenticate degli stessi) da presentare alle autorità austriache.
Doppia
imposizione
Dal 6.4.1985 vige fra Austria e Italia
una convenzione per evitare la doppia imposizione, consentire la ripartizione
del diritto di tassazione tra gli Stati e prevenire l’evasione fiscale. Il
testo della convenzione è stato pubblicato in Austria nella Gazzetta Ufficiale
Federale 125/1985. I redditi derivanti da immobili, inclusi i redditi delle
attività agricole e forestali, vengono tassati nello Stato in cui si trova
l’immobile (art. 6). Gli utili di un’impresa sono tassati nello stato di
residenza fiscale della stessa, a meno che l’impresa svolga attività nell’altro
Stato tramite una stabile organizzazione ivi situata.
In tal caso gli utili della stabile organizzazione possono essere tassati nello
Stato in cui questa si trova, ma solo nella misura in cui gli utili sono
attribuibili a detta stabile organizzazione (art. 7). Secondo la convenzione,
una stabile organizzazione è definita come una sede fissa d’affari in cui
l’impresa esercita in tutto o in parte i suoi affari (art. 5).
Si può trattare in particolare di:
una sede di direzione
una succursale
un ufficio
una officina
un laboratorio
una miniera
una cava o altro luogo di estrazione di
risorse minerali
un cantiere di costruzione o di
montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
I dividendi, i canoni e gli interessi sono imponibili
nello Stato di residenza della persona che li percepisce. Allo Stato in cui
tali redditi siano stati prodotti spetta comunque un diritto di tassazione
limitata che non può superare il 10% per gli interessi ed i canoni (per i
canoni solo se chi gli percepisce possiede più del 50% della società erogante)
o il 15% per i dividendi (artt. 10-12). Gli utili derivanti dalla vendita di
beni immobili vengono tassati nello Stato in cui si trova l’immobile. Con il §
94a della Legge sull’imposta dei redditi è stata recepita in Austria
Le riforme tributarie austriache che hanno
sostanzialmente semplificato la disciplina fiscale risalgono al
1 gennaio 1989 e 1 gennaio 1994. Con la legge di riforma n. 201/1996
sono state introdotte ulteriori modifiche per l’adattamento delle normative ai
criteri di Maastricht.
Imposta sulle
società (Körperschaftssteuer)
Le società di capitali con sede,
legale o amministrativa, in Austria sono soggette all’imposta sulle società per
i redditi ovunque prodotti. Le società non residenti ed in particolare le
stabili organizzazioni di società estere sono soggette a tale imposta per il
reddito prodotto in Austria. Con l’Italia (e con quasi tutti i principali
Stati) è in vigore un Trattato per evitare le doppie imposizioni. La base
imponibile è costituita dai redditi (profitti commerciali, dividendi,
interessi, canoni ecc.) conseguiti nell’anno solare con la deduzione di tutti
gli oneri e le spese attinenti l’esercizio dell’impresa (stipendi, interessi
passivi pagati, diritti di licenza, ammortamenti etc.) Il periodo di
ammortamento dipende dalla durata di utilizzo economico del bene in oggetto.
Esso differisce pertanto a seconda dei diversi tipi di beni. Per i macchinari,
ad esempio, esso oscilla fra i 5 e 10 anni, per gli autoveicoli è di otto anni.
Per gli edifici aziendali utilizzati per la produzione e lo stoccaggio delle
merci la legge permette un ammortamento del 4% l’anno mentre per gli edifici
destinati all’amministrazione è del 2%. Al di là dell’ammortamento ordinario la
legge concede, in relazione alla normale durata del bene nell’impresa, degli
ammortamenti addizionali nell’anno dell’investimento pari al 12% fino al 1.1.98 e al 9% dopo tale data. Di conseguenza la base
dell’ammortamento sale al 112% o al 109% delle spese di acquisto. Per spese
provate di ricerca viene riconosciuta, esente da tassazione, una quota del 12%.
I dividendi provenienti da partecipazioni al capitale di società austriache
oppure da partecipazioni al capitale di società estere in misura superiore al
25% non rientrano nel reddito imponibile. Non rientrano altresì nel reddito
imponibile certi redditi di capitale, come depositi bancari presso banche
austriache, obbligazioni in scellini posteriori al 1993 etc., che peraltro sono
sottoposti alla ritenuta alla fonte del 25%.
Specifico trattamento fiscale
Le perdite di un esercizio possono essere portate in
deduzione del reddito degli esercizi successivi. L’aliquota d’imposta è unica e
ammonta al 34% del reddito imponibile. Dal 1994 è stata introdotta per le
società con sede o amministrazione in Austria una minimum tax
annuale pari – a decorrere dal 1997- a ATS 25.000,-
per le Srl e a ATS 50.000,- per le SpA, aumentabili a ATS 75.000,- qualora il
giro d’affari annuale di queste ultime ammonti a ATS 50 milioni. La differenza
tra minimum tax pagata e l’importo effettivamente
dovuto viene trattenuta come acconto d’imposta per gli anni successivi. Il
periodo d’imposta è basato sull’anno solare. La dichiarazione dei redditi va
presentata entro il 31 marzo e ad essa vanno allegati il bilancio e relativa
delibera d’approvazione, una copia della certificazione di bilancio, un
prospetto di raccordo tra bilancio e dichiarazione. È stata abolita dal 1994 l’imposta
sulle imprese commerciali e industriali (Gewerbesteuer).
Le società di persone non vengono tassate direttamente, gli utili o le perdite
vengono attribuiti direttamente ai soci e tassati in base alla
Einkommensteuer (imposta sui redditi).
Rimpatrio dei
profitti
Il trasferimento di profitti all´estero è completamente
libero. Non esistono in proposito vincoli o restrizioni di sorta.
Joint venture
contrattuali (accordi di licenza)
Una joint venture può costituirsi in
Austria in uno dei seguenti modi: a) costituendo una società, che può essere
una società di persone oppure di capitali; b) in base ad un contratto di
cooperazione al quale si applicano le norme generali (codice civile oppure
commerciale); c) costituendo una società semplice La società semplice non è una
persona giuridica e non è registrabile nel registro delle società. Normalmente
viene formata per la realizzazione di determinate opere e viene disciolta e
liquidata quando esse sono state realizzate. I soci rispondono per i debiti
della società in via solidale tra di loro. La gestione di una joint venture è
regolata dal contratto fra le parti. Il contratto sociale non richiede una
forma specifica, ma, per ovvie ragioni, è consigliabile la forma scritta. Esso
deve contenere disposizioni sulle prestazioni dei soci e sulla loro reciproca
collaborazione, sui poteri di amministrazione, sulle quote di partecipazione e
sulla partecipazione agli utili e alle perdite, sulla nomina degli organi della
società, sull’ordinamento interno della stessa nonché sull’amministrazione
commerciale, tecnica e organizzativa.