MODELLO DI CONTRATTO DI MANUTENZIONE TRA IMPRESE


Tra

.................................................................................................................

con sede in .................................................................................................

rappresentato da ...........................................................................................

in seguito denominato «il Cliente»

e

 

 

 


..................................................................................................................

con sede in ..................................................................................................

rappresentato da ............................................................................................

in seguito denominato «il Contraente»,

 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1
Oggetto del Contratto

Il Contraente si impegna ad effettuare, alle condizioni stabilite nel presente Contratto, la manutenzione del seguente impianto del Cliente ................................., situato a ........................................ (in seguito denominata «L'Impianto»), la cui descrizione dettagliata è contenuta nell'Allegato ....................,  che costituisce parte integrante del presente contratto.

 

IL CONTRATTO È INCOMPLETO, A RICHIESTA SARÀ INVIATA UNA COPIA COMPLETA (artt.17 ss Cod.Deont.)

 

STUDIO

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Il contratto manca di molte clausole, lo studio legale SMAF invia su gentile richiesta una completa copia a titolo di prestazione professionale a pagamento ex artt.17 ss. Cod. Deont. Forense / The contract has missing clauses; please, consider SMAF law firm allowed to send a you a payable copy according to Italian Forensic Deontology Code.

 

 

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L'lmpianto non verrà modificato, se non nei casi previsti all'articolo 7 (f).

Articolo 2

Inizio delle operazioni di manutenzione

Le operazioni di manutenzione inizieranno il .......... (data), in conformità con l'Allegato 1, paragrafo B.

Articolo 3

Oggetto del contratto

Le prestazioni di manutenzione da eseguirsi a cura del Contraente consistono in:

A.         Servizi di manutenzione normale, come descritti nell'Allegato 1 al presente contratto, nonché, qualora specificati,

B.         Servizi di manutenzione addizionali, come descritti nelI'Allegato 2 del presente contratto.

Articolo 4

Prezzi

(a)        Il corrispettivo per le prestazioni di manutenzione normale dell'Impianto, come specificate nell'Allegato 1 del presente contratto, sarà di ......... /per mese/per trimestre/per anno.

            Il Cliente pagherà il corrispettivo fatturatogli (nonché qualsiasi imposta dovuta sulla cifra d'affari o altra) alla firma del presente contratto, ed in seguito anticipatamente ogni mese/trimestre/anno entro 30 giorni dalla data della fattura.

            Le spese di viaggio, trasporto, indennità di spostamento e spese di soggiorno sono/non sono/ incluse nel corrispettivo. Ove tali spese non siano incluse, esse verranno rimborsate dal Cliente al prezzo di costo alle scadenze di fatturazione del Contraente, entro 30 giorni dalla data della fattura.

            Il corrispettivo è calcolato per l'esecuzione delle prestazioni di manutenzione durante/fuori dal normale orario di lavoro del Con­traente.

(b)        Il Cliente pagherà le fatture relative alle prestazioni di manutenzione addizionale, come specificato nell'Allegato 2 del presente contratto, entro 30 giorni dalla data della fattura.

(c)        Il corrispettivo per la manutenzione normale sarà rivisto secondo la formula contenuta nell'Allegato 3 del presente contratto.

(d)        Ove il Cliente non paghi le somme dovute alle date ed entro i termini previsti sopra, il Contraente avrà diritto agli interessi a partire dal giorno in cui i pagamenti sono dovuti. Il tasso annuale di tali interessi sarà, salvo diverso accordo, di cinque punti (in percentuale) sopra il tasso di sconto della Banca Nazionale del paese del Contraente.

Articolo 5

Cessione e subappalto

Le parti non potranno cedere il presente contratto a terzi, senza preventiva autorizzazione scritta della controparte.

Tuttavia, il Contraente potrà, salvo patto contrario, subappaltare o delegare parzialmente - senza il consenso del Cliente - le prestazioni, dopo averne preventivamente informato per iscritto il Cliente. Tale subappalto non solleverà in alcun modo il Contraente da qualsiasi degli obblighi assunti in relazione al presente contratto.

Articolo 6

Notifica delle visite di manutenzione—Rinvio delle visite

Qualora le parti non abbiano concordato delle date precise per le visite di manutenzione, il Contraente preavviserà il Cliente di ogni visita con almeno 14 giorni di anticipo.

Qualora il Cliente desideri rinviare una visita, egli dovrà comunicarlo al Contraente al più tardi 7 giorni prima della relativa data.

Articolo 7

Obblighi del Cliente

(a)        Il Cliente assicurerà al Contraente ed ai soggetti da quest'ultimo delegati in virtù del presente contratto l'accesso libero e privo di pericoli all'Impianto.

(b)        Fatti salvi i casi di emergenza o quando si tratti di eseguire delle istruzioni date dal Contraente in base al paragrafo c) del presente articolo, il Cliente non procederà alla manutenzione o riparazione dell'Impianto, né richiederà di effettuare tali operazioni ad un terzo, se non in seguito a preventiva autorizzazione scritta del Contraente.

(c)        Il Cliente farà in modo che nei periodi intercorrenti tra le visite vengano rispettate tutte le istruzioni date dal Contraente per mantenere l'Impianto in buone condizioni.

(d)        Qualora l'Impianto cessi di funzionare o qualora il suo funzionamento non sia soddisfacente, il Cliente dovrà avvisarne il Contraente non appena possibile.

(e)        Il Cliente farà eseguire a proprie spese appena possibile (salvo che essi non siano imputabili a colpa del Contraente) tutti i lavori necessari per assicurare la sicurezza dell'Impianto o per adeguarlo a qualsiasi nor­mativa applicabile (alla data di entrata in vigore del contratto o durante la sua vigenza).

(f)        Il Cliente comunicherà per iscritto al Contraente qualsiasi modifica dell'Impianto definito all'articolo 1 o qualsiasi condizione d'impiego che possa influire sulla manutenzione effettuata dal Contraente.

            In tal caso, ciascuna parte avrà diritto di ottenere le modifiche di prezzo che ne conseguano.

            Qualora le modifiche sopramenzionate incidano materialmente sugli obblighi del Contraente, ciascuna parte potrà richiedere la modifica di qualsiasi disposizione del presente contratto che venga toccata dalle modifiche sopramenzionate. Ove le parti non riescano ad accordarsi su tali modifiche, ciascuna di esse avrà la facoltà di risolvere il presente contratto con un preavviso scritto di 30 giorni.

(g)        Su richiesta del Contraente, il Cliente gli fornirà copia della documentazione tecnica in suo possesso (piani, descrizioni, schemi ed istruzioni) necessaria ed utile alla manutenzione dell'Impianto. Tale documentazione resterà di proprietà del Cliente e potrà essere utilizzata dal Contraente unicamente per l'esecuzione del presente contratto.

(h)        Il Cliente fornirà per iscritto al Contraente i dettagli relativi alle norme di sicurezza o a qualsiasi altra normativa applicabile all'Impianto, la cui conoscenza sia necessaria per l'esecuzione dei lavori da svolgersi in virtù del presente contratto.

Articolo 8

Rinvio o interruzione della manutenzione per fatto del Cliente

Qualora, per motivi imputabili al Cliente, venga rinviata o interrotta la manutenzione dell'Impianto, il Contraente avrà diritto di ispezionare l'Impianto prima di proseguire nell'esecuzione delle proprie obbligazioni contrattuali. Qualora, in seguito a tale ispezione, il Contraente reputi necessarie delle riparazioni, egli ne informerà il Cliente, e sarà libero di sospendere qualsiasi manutenzione fin quando non saranno state eseguite le riparazioni necessarie. Il costo dell'ispezione e delle eventuali riparazioni sarà a carico del Cliente. Ove il Cliente rifiuti di far eseguire le riparazioni, il Contraente avrà la facoltà di risolvere il presente contratto con un preavviso di 30 giorni, senza che sia dovuto al Cliente alcun risarcimento del danno derivante da tale risoluzione.

Il Contraente ha il diritto di richiedere al Cliente un compenso per i costi supplementari risultanti dal rinvio o dall'interruzione della manutenzione.

Articolo 9

Resoconti sulla manutenzione

Il Contraente fornirà in seguito ad ogni visita di manutenzione al Cliente per iscritto i dettagli dei lavori eseguiti.

Qualora il Contraente reputi necessaria un'operazione non coperta dalla normale manutenzione, egli ne informerà il Cliente non appena possibile, fornendogli l'elenco dei lavori e dei pezzi necessari insieme ad un preventivo di spesa. Il Contraente non assumerà alcuna responsabilità per i danni risultanti dal rifiuto del Cliente di far eseguire i lavori necessari.

Articolo 10

Ritardi del Contraente

Qualora il Contraente non effettui i lavori di manutenzione alle date convenute o alla scadenza di un periodo convenuto, il Cliente notificherà al Contraente la richiesta di effettuare tali operazioni di manutenzione entro un termine determinato (essendo inteso che tale termine dovrà essere fissato in maniera ragionevole, tenendo conto delle circostanze). Qualora il Contraente non dia seguito a tale notifica, il Cliente potrà, a spese del Contraente, effettuare o far effettuare da terzi i lavori necessari, a condizioni ragionevoli. Il Contraente non assume alcuna ulteriore responsabilità verso il Cliente derivante da tale inadempimento[1][1].

Qualora il Contraente risulti ripetutamente inadempiente ai propri obblighi di manutenzione, il Cliente potrà risolvere il presente contratto con effetto immediato.

Articolo 11

Responsabilità del Contraente per manutenzione difettosa

Qualora il Contraente non effettui i lavori di manutenzione in maniera cor­retta o conformemente al contratto, il Cliente dovrà notificargli senza ritardo per iscritto le mancanze lamentate ed il Contraente dovrà procedere rapidamente ad una ispezione e rimediare a proprie spese ai difetti constatati nell'Impianto nel corso di tale ispezione.

Gli obblighi assunti dal Contraente ai sensi della presente clausola non si estendono ai difetti derivanti da una utilizzazione non corretta o anormale dell’Impianto. La responsabilità del Contraente cessa .......... mesi dopo la fine del contratto[2][2].

Dopo esser stato informato per iscritto dal Cliente, il Contraente porrà rimedio, a proprie spese e nei termini che esigono le circostanze, ai difetti delle parti da lui fornite, quando tali vizi derivino da difetto di progettazione, di materiali o di fabbricazione, oppure secondo la garanzia abituale del Contraente per le parti di ricambio.

Articolo 12

Limitazione della responsabilità del Contraente

Nella misura in cui ciò è consentito dalla legge applicabile al presente contratto, la responsabilità del Contraente sarà limitata come segue:

(a)        Il Contraente sarà responsabile dei danni causati all'Impianto che siano imputabili a colpa sua o di coloro che egli abbia delegato in virtù del presente contratto, restando inteso che, in mancanza di patto contrario, tale responsabilità sarà limitata a due volte il corrispettivo annuo pattuito per la manutenzione normale.

(b)        Salvo i casi espressamente previsti nel presente contratto, il Contraente non assume alcuna responsabilità per i danni consistenti in mancata produzione, mancato utile né per qualsiasi danno diretto, indiretto o consequenziale, derivanti da un suo inadempimento o colpa.

(c)        Tuttavia, la presente clausola non limita la responsabilità del Contraente per decesso o danni corporali che possano risultare dalla negligenza sua o delle persone da lui delegate in virtù del presente contratto.

 
Articolo 13

Forza Maggiore

Ciascuna parte sarà liberata dagli obblighi assunti in base al presente contratto, nella misura in cui e per il periodo in cui l'esecuzione dello stesso sia impedita da una causa di forza maggiore. La parte che intenda avvalersi di una causa di forza maggiore dovrà notificare immediatamente alla controparte il verificarsi e la cessazione di tale evento. Ai fini dell'applicazione della presente clausola si considerano cause di «forza maggiore», a titolo non limitativo: sciopero, incendio, mobilitazione, requisizione, embargo, restrizioni valutarie, insurrezione, interruzione dei trasporti, restrizioni all’uso di energia ed in generale qualsiasi circostanza indipendente dalla volontà delle parti che impedisca ad una di esse di eseguire i propri obblighi.

Qualora le circostanze di forza maggiore perdurino per un periodo superiore a tre mesi, ciascuna parte avrà la facoltà di risolvere per iscritto il presente contratto senza incorrere in ulteriori responsabilità.

Articolo 14

Risoluzione

In deroga a quanto disposto all'art. 10, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il presente contratto ove la controparte sia sottoposta ad una procedura concorsuale oppure ove essa, essendo inadempiente ad una delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, non vi ponga rimedio entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, con cui la controparte le chiede di rimediare a tale inadempimento.

Articolo 15

Legge applicabile

Salvo diverso accordo, l’esecuzione e l'<span class=GramE>interpretazione del presente contratto sono sottoposte alla legge in vigore presso la sede sociale del Contraente.

Articolo 16

Controversie

Tutte le controversie eventualmente derivanti dal presente contratto saranno decise in via definitiva secondo il Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento.

Articolo 17

Durata del contratto

Salvo diverso accordo, il presente contratto è concluso per un periodo iniziale di un anno a partire dalla data menzionata sopra all'art. 2 e si rinnoverà in seguito di anno in anno in mancanza di un preavviso scritto da darsi almeno due mesi prima della fine del periodo iniziale o di un qualsiasi successivo periodo annuale.

Articolo 18

Testo facente fede

Il testo in lingua .......... del presente contratto sarà considerato il testo originale. Il presente contratto non potrà essere modificato ed integrato, se non per iscritto.

Articolo 19

Notifiche

Qualsiasi notifica da farsi in virtù del presente contratto verrà spedita all'indirizzo della controparte indicato sopra, sotto il suo nome.

«Per iscritto» significa mediante manoscritto, dattiloscritto, stampato, per telex o telegramma.

Articolo 20

Imposte e tasse

Il Cliente rimborserà al Contraente qualsiasi imposta gravante sul Contraente nel paese del Cliente e collegata al presente contratto.

 

ALLEGATO 1


Servizi di manutenzione normale

A.         Le operazioni descritte qui sotto fanno parte dei servizi di manutenzione ordinaria, e sono incluse nel corrispettivo, nella misura in cui vengano eseguite durante l'orario lavorativo normale del Contraente.

(Indicare qui le operazioni da effettuarsi ivi compresi i controlli necessari per ogni visita, quali ad esempio: lubrificazione, pulizia, regolazioni, sostituzione di pezzi soggetti ad usura, ecc.... distinguendo eventualmente tra manutenzione «maggiore» e «minore»).

B.         Il servizio verrà effettuato alle date seguenti: ................................... (Indicare le date convenute o la frequenza delle visite - mensile, trimestrale, annuale - ed indicare ove necessario quale visita sia da considerarsi «maggiore» o «minore» sul presupposto di un uso normale dell'Impianto, cioè ..... ore/giorno..

C.         La sostituzione dei seguenti pezzi di ricambio o parti soggette ad usura è inclusa nel corrispettivo: ............................................................. (Indicare i pezzi)

D.         Il seguente servizio d'emergenza è/non è/ incluso nel corrispettivo: ..................

            ......................................................... (Elencare i servizi d'emergenza for­ni­ti e le eventuali limitazioni, ad es. «sabati, domeniche» ecc..., nonché il termine entro cui debbono essere effettuati, ad es.: «entro 24 ore dalla richiesta»).

E.         Accesso.

            (Indicare le disposizioni previste per l'accesso all'Impianto, nonché le attrezzature ed i servizi che il Cliente dovrà fornire al Contraente in occasione di ciascuna visita).

F.         Il prezzo è determinato in relazione a lavori di manutenzione normale eseguiti durante /o fuori orario normale di lavoro del Contraente.

 

 

Allegato 2

Servizi di manutenzione addizionale

A.         I servizi di manutenzione addizionale non sono compresi nel corrispettivo per la manutenzione normale. Tutte le prestazioni non rientranti nella manutenzione normale costituiscono, ai sensi del presente contratto, dei servizi di manutenzione addizionale.

Ad es.  Sostituzione di pezzi o riparazioni non comprese nell'Allegato 1.

           Servizi di emergenza, se o nella misura in cui non siano inclusi nell'Allegato 1.

           Prestazioni di manutenzione normale svolte fuori dall'orario precisato nell'Allegato 1.

B.1       Il Contraente non può effettuare le prestazioni consigliate nei resoconti di cui all'articolo 9, se non dopo aver ottenuto l’assenso scritto del Cliente.

            oppure (cancellare B.l o B.2. secondo quanto concordato)

B.2       Il Contraente può eseguire le prestazioni non rientranti nella manutenzione normale che egli consideri necessarie senza l'autorizzazione del Cliente, a condizione che il prezzo di tali prestazioni non superi ................. (indicare un massimo o una percentuale rispetto al corrispettivo per i servizi di manutenzione normale).

C.         Il periodo dei servizi di manutenzione addizionali sarà il seguente:

     Tassi orari/uomo

o          indicare le tariffe del Contraente per ingegneri, operai, trasferte, ecc. vigenti alla data del contratto, con una formula di revisione appropriata, da determinarsi nel presente Allegato[3][3]

o          al tasso applicato dal Contraente al momento in cui i lavori sono eseguiti.

     Forniture

            (saranno fatturate al «Prezzo di acquisto più ..%»).

     Pezzi di ricambio

(saranno fatturati al prezzo di listino del Contraente alla data in cui vengono effettuate le prestazioni).

D.         Il Contraente fatturerà il prezzo dei servizi di manutenzione addizionale al momento di effettuazione delle relative prestazioni. Il prezzo sarà pagato dal Cliente in conformità con l'articolo 4 del presente contratto.

ALLEGATO 3

Revisione dei prezzi

(omissis)

 

 

 



[1][1]      Qualora il contratto sia sottoposto alla legge tedesca, questa frase dovrà essere sostituita dalla seguente: «Qualora i termini di manutenzione non siano rispettati per colpa del Contraente, il Cliente potrà reclamare il risarcimento del danno per qualsiasi pregiudizio che egli provi essere la conseguenza di tale ritardo, essendo inteso che il risarcimento non potrà eccedere ....».

[2][2]      Tale durata dovrà essere determinata in modo ragionevole, tenendo conto del periodo durante il quale i difetti di manutenzione possono manifestarsi.

[3][3]      Si potrà ad esempio adattare la formula prevista all'Allegato 3 in modo che la percentuale c. risulti eguale a zero, modificando a. e b. di conseguenza.