MODELLO DI CONTRATTO DI MANUTENZIONE TRA IMPRESE
Tra
.................................................................................................................
con sede in
.................................................................................................
rappresentato da
...........................................................................................
in seguito denominato «il Cliente»
e
..................................................................................................................
con sede in
..................................................................................................
rappresentato da ............................................................................................
in seguito denominato «il
Contraente»,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1
Oggetto del Contratto
Il Contraente si impegna ad effettuare, alle condizioni
stabilite nel presente Contratto, la manutenzione del seguente impianto del
Cliente ................................., situato a
........................................ (in seguito denominata «L'Impianto»),
la cui descrizione dettagliata è contenuta nell'Allegato ...................., che costituisce parte integrante del presente
contratto.
IL CONTRATTO È INCOMPLETO, A RICHIESTA
SARÀ INVIATA UNA COPIA COMPLETA (artt.17
ss Cod.Deont.) STUDIO
MISURACA&
Associati/Associates
Studio Legale Law Firm Il contratto manca di molte clausole, lo studio legale SMAF invia su
gentile richiesta una completa copia a titolo di prestazione professionale a
pagamento ex artt.17 ss. Cod. Deont. Forense / The contract has missing clauses; please,
consider SMAF law firm allowed to send a you a payable copy according to
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L'lmpianto non verrà modificato, se non nei casi previsti
all'articolo 7 (f).
Articolo 2
Inizio delle operazioni di
manutenzione
Le operazioni di manutenzione inizieranno il ..........
(data), in conformità con l'Allegato 1, paragrafo B.
Articolo 3
Oggetto del contratto
Le prestazioni di manutenzione da eseguirsi a cura del
Contraente consistono in:
A. Servizi di
manutenzione normale, come descritti nell'Allegato 1 al presente contratto,
nonché, qualora specificati,
B. Servizi di
manutenzione addizionali, come descritti nelI'Allegato 2 del presente
contratto.
Articolo 4
Prezzi
(a) Il corrispettivo
per le prestazioni di manutenzione normale dell'Impianto, come specificate
nell'Allegato 1 del presente contratto, sarà di ......... /per mese/per
trimestre/per anno.
Il Cliente
pagherà il corrispettivo fatturatogli (nonché qualsiasi imposta dovuta sulla
cifra d'affari o altra) alla firma del presente contratto, ed in seguito
anticipatamente ogni mese/trimestre/anno entro 30 giorni dalla data della
fattura.
Le spese
di viaggio, trasporto, indennità di spostamento e spese di soggiorno sono/non sono/
incluse nel corrispettivo. Ove tali spese non siano incluse, esse verranno
rimborsate dal Cliente al prezzo di costo alle scadenze di fatturazione del
Contraente, entro 30 giorni dalla data della fattura.
Il
corrispettivo è calcolato per l'esecuzione delle prestazioni di manutenzione
durante/fuori dal normale orario di lavoro del Contraente.
(b) Il Cliente
pagherà le fatture relative alle prestazioni di manutenzione addizionale, come
specificato nell'Allegato 2 del presente contratto, entro 30 giorni dalla data
della fattura.
(c) Il
corrispettivo per la manutenzione normale sarà rivisto secondo la formula
contenuta nell'Allegato 3 del presente contratto.
(d) Ove il
Cliente non paghi le somme dovute alle date ed entro i termini previsti sopra,
il Contraente avrà diritto agli interessi a partire dal giorno in cui i
pagamenti sono dovuti. Il tasso annuale di tali interessi sarà, salvo diverso
accordo, di cinque punti (in percentuale) sopra il tasso di sconto della Banca
Nazionale del paese del Contraente.
Articolo 5
Cessione e subappalto
Le parti non potranno cedere il presente contratto a terzi,
senza preventiva autorizzazione scritta della controparte.
Tuttavia, il Contraente potrà, salvo patto contrario,
subappaltare o delegare parzialmente - senza il consenso del Cliente - le
prestazioni, dopo averne preventivamente informato per iscritto il Cliente.
Tale subappalto non solleverà in alcun modo il Contraente da qualsiasi degli
obblighi assunti in relazione al presente contratto.
Articolo 6
Notifica delle visite di
manutenzione—Rinvio delle visite
Qualora le parti non abbiano concordato delle date precise
per le visite di manutenzione, il Contraente preavviserà il Cliente di ogni
visita con almeno 14 giorni di anticipo.
Qualora il Cliente desideri rinviare una visita, egli dovrà
comunicarlo al Contraente al più tardi 7 giorni prima della relativa data.
Articolo 7
Obblighi del Cliente
(a) Il Cliente
assicurerà al Contraente ed ai soggetti da quest'ultimo delegati in virtù del
presente contratto l'accesso libero e privo di pericoli all'Impianto.
(b) Fatti salvi
i casi di emergenza o quando si tratti di eseguire delle istruzioni date dal
Contraente in base al paragrafo c) del presente articolo, il Cliente non
procederà alla manutenzione o riparazione dell'Impianto, né richiederà di
effettuare tali operazioni ad un terzo, se non in seguito a preventiva
autorizzazione scritta del Contraente.
(c) Il Cliente
farà in modo che nei periodi intercorrenti tra le visite vengano rispettate
tutte le istruzioni date dal Contraente per mantenere l'Impianto in buone
condizioni.
(d) Qualora
l'Impianto cessi di funzionare o qualora il suo funzionamento non sia
soddisfacente, il Cliente dovrà avvisarne il Contraente non appena possibile.
(e) Il Cliente
farà eseguire a proprie spese appena possibile (salvo che essi non siano
imputabili a colpa del Contraente) tutti i lavori necessari per assicurare la
sicurezza dell'Impianto o per adeguarlo a qualsiasi normativa applicabile
(alla data di entrata in vigore del contratto o durante la sua vigenza).
(f) Il Cliente
comunicherà per iscritto al Contraente qualsiasi modifica dell'Impianto
definito all'articolo 1 o qualsiasi condizione d'impiego che possa influire
sulla manutenzione effettuata dal Contraente.
In tal caso, ciascuna parte avrà
diritto di ottenere le modifiche di prezzo che ne conseguano.
Qualora le
modifiche sopramenzionate incidano materialmente sugli obblighi del Contraente,
ciascuna parte potrà richiedere la modifica di qualsiasi disposizione del
presente contratto che venga toccata dalle modifiche sopramenzionate. Ove le
parti non riescano ad accordarsi su tali modifiche, ciascuna di esse avrà la
facoltà di risolvere il presente contratto con un preavviso scritto di 30
giorni.
(g) Su
richiesta del Contraente, il Cliente gli fornirà copia della documentazione
tecnica in suo possesso (piani, descrizioni, schemi ed istruzioni) necessaria
ed utile alla manutenzione dell'Impianto. Tale documentazione resterà di
proprietà del Cliente e potrà essere utilizzata dal Contraente unicamente per
l'esecuzione del presente contratto.
(h) Il Cliente
fornirà per iscritto al Contraente i dettagli relativi alle norme di sicurezza
o a qualsiasi altra normativa applicabile all'Impianto, la cui conoscenza sia
necessaria per l'esecuzione dei lavori da svolgersi in virtù del presente
contratto.
Articolo 8
Rinvio o interruzione della
manutenzione per fatto del Cliente
Qualora, per motivi imputabili al Cliente, venga rinviata o
interrotta la manutenzione dell'Impianto, il Contraente avrà diritto di
ispezionare l'Impianto prima di proseguire nell'esecuzione delle proprie
obbligazioni contrattuali. Qualora, in seguito a tale ispezione, il Contraente
reputi necessarie delle riparazioni, egli ne informerà il Cliente, e sarà
libero di sospendere qualsiasi manutenzione fin quando non saranno state
eseguite le riparazioni necessarie. Il costo dell'ispezione e delle eventuali
riparazioni sarà a carico del Cliente. Ove il Cliente rifiuti di far eseguire
le riparazioni, il Contraente avrà la facoltà di risolvere il presente
contratto con un preavviso di 30 giorni, senza che sia dovuto al Cliente alcun
risarcimento del danno derivante da tale risoluzione.
Il Contraente ha il diritto di richiedere al Cliente un compenso
per i costi supplementari risultanti dal rinvio o dall'interruzione della
manutenzione.
Articolo 9
Resoconti sulla manutenzione
Il Contraente fornirà in seguito ad ogni visita di
manutenzione al Cliente per iscritto i dettagli dei lavori eseguiti.
Qualora il Contraente reputi necessaria un'operazione non
coperta dalla normale manutenzione, egli ne informerà il Cliente non appena
possibile, fornendogli l'elenco dei lavori e dei pezzi necessari insieme ad un
preventivo di spesa. Il Contraente non assumerà alcuna responsabilità per i
danni risultanti dal rifiuto del Cliente di far eseguire i lavori necessari.
Articolo 10
Ritardi del Contraente
Qualora il Contraente non effettui i lavori di manutenzione
alle date convenute o alla scadenza di un periodo convenuto, il Cliente
notificherà al Contraente la richiesta di effettuare tali operazioni di
manutenzione entro un termine determinato (essendo inteso che tale termine
dovrà essere fissato in maniera ragionevole, tenendo conto delle circostanze).
Qualora il Contraente non dia seguito a tale notifica, il Cliente potrà, a
spese del Contraente, effettuare o far effettuare da terzi i lavori necessari,
a condizioni ragionevoli. Il Contraente non assume alcuna ulteriore
responsabilità verso il Cliente derivante da tale inadempimento[1][1].
Qualora il Contraente risulti ripetutamente inadempiente ai
propri obblighi di manutenzione, il Cliente potrà risolvere il presente contratto
con effetto immediato.
Articolo 11
Responsabilità del Contraente per
manutenzione difettosa
Qualora il Contraente non effettui i lavori di manutenzione
in maniera corretta o conformemente al contratto, il Cliente dovrà
notificargli senza ritardo per iscritto le mancanze lamentate ed il Contraente
dovrà procedere rapidamente ad una ispezione e rimediare a proprie spese ai
difetti constatati nell'Impianto nel corso di tale ispezione.
Gli obblighi assunti dal Contraente ai sensi della presente
clausola non si estendono ai difetti derivanti da una utilizzazione non
corretta o anormale dell’Impianto. La responsabilità del Contraente cessa
.......... mesi dopo la fine del contratto[2][2].
Dopo esser stato informato per iscritto dal Cliente, il
Contraente porrà rimedio, a proprie spese e nei termini che esigono le
circostanze, ai difetti delle parti da lui fornite, quando tali vizi derivino
da difetto di progettazione, di materiali o di fabbricazione, oppure secondo la
garanzia abituale del Contraente per le parti di ricambio.
Articolo 12
Limitazione della responsabilità
del Contraente
Nella misura in cui ciò è consentito dalla legge
applicabile al presente contratto, la responsabilità del Contraente sarà
limitata come segue:
(a) Il
Contraente sarà responsabile dei danni causati all'Impianto che siano
imputabili a colpa sua o di coloro che egli abbia delegato in virtù del
presente contratto, restando inteso che, in mancanza di patto contrario, tale
responsabilità sarà limitata a due volte il corrispettivo annuo pattuito per la
manutenzione normale.
(b) Salvo i
casi espressamente previsti nel presente contratto, il Contraente non assume
alcuna responsabilità per i danni consistenti in mancata produzione, mancato
utile né per qualsiasi danno diretto, indiretto o consequenziale, derivanti da
un suo inadempimento o colpa.
(c) Tuttavia,
la presente clausola non limita la responsabilità del Contraente per decesso o
danni corporali che possano risultare dalla negligenza sua o delle persone da
lui delegate in virtù del presente contratto.
Articolo 13
Forza Maggiore
Ciascuna parte sarà liberata dagli obblighi assunti in base
al presente contratto, nella misura in cui e per il periodo in cui l'esecuzione
dello stesso sia impedita da una causa di forza maggiore. La parte che intenda
avvalersi di una causa di forza maggiore dovrà notificare immediatamente alla
controparte il verificarsi e la cessazione di tale evento. Ai fini
dell'applicazione della presente clausola si considerano cause di «forza
maggiore», a titolo non limitativo: sciopero, incendio, mobilitazione,
requisizione, embargo, restrizioni valutarie, insurrezione, interruzione dei
trasporti, restrizioni all’uso di energia ed in generale qualsiasi circostanza
indipendente dalla volontà delle parti che impedisca ad una di esse di eseguire
i propri obblighi.
Qualora le circostanze di forza maggiore perdurino per un
periodo superiore a tre mesi, ciascuna parte avrà la facoltà di risolvere per iscritto
il presente contratto senza incorrere in ulteriori responsabilità.
Articolo 14
Risoluzione
In deroga a quanto disposto all'art. 10, ciascuna parte
avrà il diritto di risolvere il presente contratto ove la controparte sia
sottoposta ad una procedura concorsuale oppure ove essa, essendo inadempiente
ad una delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, non vi ponga
rimedio entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, con cui la
controparte le chiede di rimediare a tale inadempimento.
Articolo 15
Legge applicabile
Salvo diverso accordo, l’esecuzione e l'<span
class=GramE>interpretazione del presente contratto sono sottoposte alla
legge in vigore presso la sede sociale del Contraente.
Articolo 16
Controversie
Tutte le controversie eventualmente derivanti dal presente
contratto saranno decise in via definitiva secondo il Regolamento di
Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale da uno o
più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento.
Articolo 17
Durata del contratto
Salvo diverso accordo, il presente contratto è concluso per
un periodo iniziale di un anno a partire dalla data menzionata sopra all'art. 2
e si rinnoverà in seguito di anno in anno in mancanza di un preavviso scritto
da darsi almeno due mesi prima della fine del periodo iniziale o di un
qualsiasi successivo periodo annuale.
Articolo 18
Testo facente fede
Il testo in lingua .......... del presente contratto sarà
considerato il testo originale. Il presente contratto non potrà essere modificato
ed integrato, se non per iscritto.
Articolo 19
Notifiche
Qualsiasi notifica da farsi in virtù del presente contratto
verrà spedita all'indirizzo della controparte indicato sopra, sotto il suo
nome.
«Per iscritto» significa mediante manoscritto, dattiloscritto,
stampato, per telex o telegramma.
Articolo 20
Imposte e tasse
Il Cliente rimborserà al Contraente qualsiasi imposta
gravante sul Contraente nel paese del Cliente e collegata al presente
contratto.
ALLEGATO 1
Servizi di manutenzione normale
A. Le
operazioni descritte qui sotto fanno parte dei servizi di manutenzione
ordinaria, e sono incluse nel corrispettivo, nella misura in cui vengano
eseguite durante l'orario lavorativo normale del Contraente.
(Indicare qui le operazioni da effettuarsi
ivi compresi i controlli necessari per ogni visita, quali ad esempio:
lubrificazione, pulizia, regolazioni, sostituzione di pezzi soggetti ad usura,
ecc.... distinguendo eventualmente tra manutenzione «maggiore» e «minore»).
B. Il servizio
verrà effettuato alle date seguenti: ...................................
(Indicare le date convenute o la frequenza delle visite - mensile, trimestrale,
annuale - ed indicare ove necessario quale visita sia da considerarsi
«maggiore» o «minore» sul presupposto di un uso normale dell'Impianto, cioè
..... ore/giorno..
C. La
sostituzione dei seguenti pezzi di ricambio o parti soggette ad usura è inclusa
nel corrispettivo:
............................................................. (Indicare i
pezzi)
D. Il seguente
servizio d'emergenza è/non è/ incluso nel corrispettivo: ..................
.........................................................
(Elencare i servizi d'emergenza forniti e le eventuali limitazioni, ad es.
«sabati, domeniche» ecc..., nonché il termine entro cui debbono essere
effettuati, ad es.: «entro 24 ore dalla richiesta»).
E. Accesso.
(Indicare
le disposizioni previste per l'accesso all'Impianto, nonché le attrezzature ed
i servizi che il Cliente dovrà fornire al Contraente in occasione di ciascuna
visita).
F. Il prezzo è
determinato in relazione a lavori di manutenzione normale eseguiti durante /o
fuori orario normale di lavoro del Contraente.
Allegato 2
Servizi di manutenzione addizionale
A. I servizi
di manutenzione addizionale non sono compresi nel corrispettivo per la
manutenzione normale. Tutte le prestazioni non rientranti nella manutenzione
normale costituiscono, ai sensi del presente contratto, dei servizi di
manutenzione addizionale.
Ad es. Sostituzione di pezzi o riparazioni non
comprese nell'Allegato 1.
Servizi di emergenza, se o nella
misura in cui non siano inclusi nell'Allegato 1.
Prestazioni di manutenzione normale
svolte fuori dall'orario precisato nell'Allegato 1.
B.1 Il
Contraente non può effettuare le prestazioni consigliate nei resoconti di cui
all'articolo 9, se non dopo aver ottenuto l’assenso scritto del Cliente.
oppure
(cancellare B.l o B.2. secondo quanto concordato)
B.2 Il
Contraente può eseguire le prestazioni non rientranti nella manutenzione normale
che egli consideri necessarie senza l'autorizzazione del Cliente, a condizione
che il prezzo di tali prestazioni non superi ................. (indicare un
massimo o una percentuale rispetto al corrispettivo per i servizi di
manutenzione normale).
C. Il periodo
dei servizi di manutenzione addizionali sarà il seguente:
Tassi
orari/uomo
o indicare
le tariffe del Contraente per ingegneri, operai, trasferte, ecc. vigenti alla
data del contratto, con una formula di revisione appropriata, da determinarsi
nel presente Allegato[3][3]
o al
tasso applicato dal Contraente al momento in cui i lavori sono eseguiti.
Forniture
(saranno
fatturate al «Prezzo di acquisto più ..%»).
Pezzi
di ricambio
(saranno fatturati al prezzo di
listino del Contraente alla data in cui vengono effettuate le prestazioni).
D. Il
Contraente fatturerà il prezzo dei servizi di manutenzione addizionale al
momento di effettuazione delle relative prestazioni. Il prezzo sarà pagato dal
Cliente in conformità con l'articolo 4 del presente contratto.
ALLEGATO 3
Revisione dei prezzi
(omissis)
[1][1] Qualora il contratto sia sottoposto alla legge tedesca, questa frase dovrà essere sostituita dalla seguente: «Qualora i termini di manutenzione non siano rispettati per colpa del Contraente, il Cliente potrà reclamare il risarcimento del danno per qualsiasi pregiudizio che egli provi essere la conseguenza di tale ritardo, essendo inteso che il risarcimento non potrà eccedere ....».
[2][2] Tale durata dovrà essere determinata in modo ragionevole, tenendo conto del periodo durante il quale i difetti di manutenzione possono manifestarsi.
[3][3] Si potrà ad esempio adattare la formula prevista all'Allegato