

I danni causati dal prodotto a terzi o clienti finali sono
l’oggetto della specifica area di disciplina del
diritto americano nota come “product liability” o, traducendo la relativa espressione:
Responsabilità per la qualità del prodotto.
I
soggetti, passibili di responsabilità per danni verso terzi o clienti o
consumatori, sono il produttore di componenti, il produttore dell’articolo finito,
l’assemblatore, il grossista, il rivenditore al dettaglio, tutti coloro che
fanno parte della catena di produzione e commercializzazione.
La product liability nasce dai difetti intrinseci o sopravvenienti
dei prodotti, che causano lesioni o danni materiali al consumatore o a chi
detiene a diverso titolo il prodotto (prestito, comodato, ecc.) e da luogo ad
azione legale.
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I beni da cui può derivare danno
sono sia beni tangibili che animali domestici che gas, proprietà immobiliari e
documentazioni.
Le azioni legali sono basate sulla negligenza, su casi di
responsabilità oggettiva (c.d. strict liability, che prescinde dall’esame del dolo o della colpa
dei soggetti coinvolti), su violazioni intenzionali di doveri legali di
garanzia di qualità (ipotesi di warranty
of fitness, che variano da stato a stato).
Molti stati differenziano il trattamento
normativo della product liability,
basandosi su uno standard elaborato dal Dipartimento del Commercio USA,
il c.d. Model Uniform Products
Liability Act (MUPLA).
Non esiste infatti una legislazione uniforme di tipo
federale.
Comunque è possibile identificare una sorta di dottrina comune
relativa al funzionamento dei meccanismi della Responsabilità per la Qualità
del Prodotto ed anche uno standard legale minimo rappresentato da alcune
previsioni del Codice Commerciale Uniforme degli USA (il c.d. UCC).
Innanzitutto, vi sono tre tipi di difetto in cui possono
incorrere i produttori o i fornitori: difetti progettuali, difetti di
produzione e difetti di distribuzione.
I difetti di progettazione sono intrinseci e
chiaramente prescindono dalla produzione, che può essere corretta e pedissequa
rispetto al progetto. Tale difetti esistono prima
della produzione e il prodotto pur potendo essere astrattamente adeguato al suo
scopo, può tuttavia essere imprevedibilmente dannoso nel suo uso, a causa del
tipo di design utilizzato.
I difetti di produzione sono
dovuti ad errori di assemblaggio e costruzione e perciò sono difetti che
determinano, rispetto al tipo precedente, un minor aggravio di spesa in caso di
responsabilità, in quanto colpiscono un minimo numero di articoli.
I difetti di distribuzione, infine, dipendono dalla circostanza che in sede di
distribuzione e vendita:
- il distributore non segue le istruzioni
ricevute dal produttore o fornitore per stoccare, depositare, conservare le
merci oppure
- non comunica ai consumatori in modo
adeguato le istruzioni su un uso proprio dei prodotti oppure
- non mette in guardia i clienti finali
dai pericoli latenti nel prodotto.
Dal punto di vista legale, la product
liability insorge a fronte sia della presenza dei
difetti, (unitamente al dolo o alla colpa del produttore, fornitore,
assemblatore, grossista, rivenditore, ecc.) sia della semplice presenza dei
difetti (strict liability).
In tal caso vi è una violazione (offense) che
rientra nel genere delle violazioni note come “Torts”,
una violazione non penale, bensì civilistica, che da
luogo a risarcimento del danno o della lesione.
Le fonti disciplinari della responsabilità e le singole
fattispecie di difetto, come detto in precedenza, sono regolate dalle leggi dei
singoli stati, tuttavia vi sono almeno due articoli del codice commerciale
americano (UCC), artt. 2-314 e
2-315 che sono rispettati e modificati in modo “personalizzato” da ogni diverso
stato americano in cui l’impresa italiana può trovarsi ad operare. Quindi
si consiglia di precisare lo stato in cui si effettuerà
l’investimento prima di richiedere una più dettagliata disamina delle regole di
product liability.
Tali articoli concernono la vendita dei beni e in
particolare la product liability
che si ricollega alle garanzie legali che deve presentare in modo espresso e
implicito la messa in commercio dei prodotti in caso di “vendita” (si tratta
delle c.d. implied and express warranties of merchantibility in
the sales of goods).
In base all’art 2-314, il prodotto consegnato per vendita
deve essere coerente con la sua descrizione contrattuale, con gli standard di accettabilità d’uso, con i limiti superiori ed inferiori
di qualità determinati dal contratto. Inoltre, deve
essere adeguatamente confezionato, imballato ed etichettato e deve rispettare
tutte le garanzie implicite dettate dall’uso nel commercio
e dal tipo di affari.
In base all’art. 2-315, se il venditore conosce o si
presume che possa conoscere i fini per cui
l’acquirente compra il prodotto e l’acquirente fa affidamento sulla capacità di
giudizio e produttiva e commerciale del
venditore per selezionare e fornire prodotti adatti a tali fini, allora il
venditore deve implicitamente garantire che i prodotti siano adatti ai predetti
fini.
Questi due articoli forniscono il quadro delle principali
garanzie espresse ed implicite che il venditore (sia esso il produttore, il
fornitore, il grossista, ecc) deve fornire per non incorrere in product liability e possono
essere chiarite come segue.
Il vizio o il difetto, che consente sia
di adottare delle prevenzioni, ove scoperto in tempo, che di fondare delle
azioni legali, dopo che il danno si è prodotto,
dipende da due tipi di cause:
1)
il prodotto è difforme dal contratto;
2)
il prodotto è difforme dagli standard del mercato americano per prodotti
dello stesso tipo, in relazione sia alla confezione, l’etichettatura che alle
abitudini dei consumatori o degli operatori del settore a non accettare
prodotti di un certo livello di pericolosità o di qualità troppo scadente.
In secondo luogo, i difetti o i vizi dipendono anche
legalmente (art. 2-315) dal fatto che il danno è scaturito da un uso incorretto
dell’acquirente, scaturito dalla negligenza del venditore nel non sincerarsi
delle abitudini di consumo, mentre il consumatore faceva affidamento sul
giudizio del venditore nel fornire prodotti adatti e sulla capacità del
venditore di conoscere il tipo di uso che del prodotto
sarebbe stato fatto.
Quindi, a titolo di cautela, l’impresa italiana dovrà effettuare attente ricerche di mercato sulla destinazione
finale del prodotto, se intende evitare di incorrere nella product
liability che dipende dalla garanzia implicita di
adeguatezza all’uso dell’art. 2-315.
Infatti, si ripete, la legge esige che il venditore garantisca
l’adeguatezza dei prodotti all’uso che ne sarà fatto da parte di consumatori o acquirenti finali, onde evitare
danni materiali e lesioni personali scaturenti da un uso scorretto e non
avvisato.
Un’altra fonte di diritto da indicare, per completare il
quadro sopra svolto, è la legge sui Torts (Torts law), che l’area generale
di disciplina in cui rientra la product liability, come particolare tipo di violazione dei doveri di garanzia relativa ai prodotti.
La product liability è un tort
che da luogo a un danno a cose o persone. Il tort è una violazione della legge, nel nostro caso
la product liability è una
violazione per negligenza (negligent tort), che è l’ipotesi meno frequente unitamente alle
violazioni intenzionali (intentional tort), in quanto sono più
numerosi i casi di strict liability (responsabilità oggettiva per la presenza
pura e semplice del difetto, indipendentemente da dolo o colpa).
Se si verifica il “tort” della prod. liability occorre risarcire per il
caso di lesioni personali: lucro cessante, danni da sofferenza fisica e
psichica e ragionevoli spese mediche, nonché nelle ipotesi più gravi i c.d.
“danni punitivi”, non commisurati alle perdite effettive ma anche alle
perdite future e imprevedibili e, più
spesso, contrassegnati dall’intenzione del giudice di fornire una condanna
esemplare tale da dissuadere altre imprese dal commettere gli stessi errori.
Per il caso di danni materiali si risarcisce
il lucro cessante, la perdita effettiva e futura e, in qualche grave caso, è
aggiunto un risarcimento per danni punitivi.