VENDITA IN SIRIA, SETTORE CALZATURE (caso risolto)

 

Si propone esemplificativamente il seguente testo di preambolo:

 

premesso che

-           l'Acquirente è interessato ad acquistare dei prodotti fabbricati dal Fornitore al fine di realizzare una produzione di alto livello nel settore calzaturiero per sopperire alle seguenti esigenze………….

-           il Fornitore è interessato a fornire su base continuativa tali prodotti all'Acquirente, secondo le condizioni in appresso indicate, al fine di entrare nel mercato siriano;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono necessarie di seguito per l’operatore italiano:

 

*       La clausola del diritto di rivendita dell’acquirente, che ne limiti i poteri. Si propone la seguente formula: Limitazioni al diritto di rivendita - L’Acquirente ha il diritto non esclusivo di rivendere i Prodotti. Egli può vendere i Prodotti unicamente come parti di un prodotto complessivo o di un sistema da lui fabbricato o assemblato. Di conseguenza l’Acquirente si impegna a non vendere, dare in locazione, promuovere o pubblicizzare i Prodotti come unità separate, se non previa autorizzazione scritta del Fornitore. Tale autorizzazione non è necessaria per la fornitura dei Prodotti, come pezzi di ricambio, ai clienti dell’Acquirente. -    Il Fornitore garantisce di non avere, al momento della firma del presente Contratto, alcun impegno confliggente con i diritti garantiti all’Acquirente in base al Contratto stesso.

 

IL DOCUMENTO È INCOMPLETO, A RICHIESTA SARÀ INVIATA UNA COPIA COMPLETA (artt.17 ss Cod.Deont.)

 

STUDIO

MISURACA & Associati/Associates

Studio Legale

Law Firm

www.smaf-legal.com

 

Il documento manca di molte parti, lo studio legale SMAF invia su gentile richiesta una completa copia a titolo di prestazione professionale a pagamento ex artt.17 ss. Cod. Deont. Forense / The document has missing parts; please, consider SMAF law firm allowed to send a you a payable copy according to Italian Forensic Deontology Code.

 

 

20123 MILANO (MI), Italia

Via Monti, 8

tel.:   +(39) 02 006 15 017  

fax:   +(39) 02 700 50 81 00

e-mail: info@smaf-legal.com

 

00198 ROMA (RM), Italia

Via Savoia, 78

tel.:  +39 06 92 938 008

cell.: +39 06 8928 10 51

e-mail: info@smaf-legal.com

 

40123 BOLOGNA (BO), Italia

Via Urbana 5/3

tel.:    +(39) 051 64 40 543

fax.:   +(39) 051 09 52 565

2°fax: +(39) 051 33 70 177

e-mail: misuraca@smaf-legal.com

 

 

 

 

 

*       una clausola sul collaudo e sulla liberatoria del fornitore

*       una clausola sui marchi e i diritti di proprietà industriale del fornitore, come il seguente esempio: Marchio del Fornitore Il Fornitore apporrà sui Prodotti Contrattuali il marchio ................... o altri eventuali marchi indicati da esso indicati. E' espressamente convenuto che i prodotti recanti i marchi suddetti dovranno essere venduti esclusivamente all'Acquirente e che l’Acquirente non acquisirà alcun diritto su tali marchi, essendo il suo ruolo limitato all'apposizione del marchio per conto dell'Acquirente. E’ altresì inibito all’Acquirente il diritto di rimuovere e/o cancellare i marchi del fornitore dai Prodotti. Diritti di proprietà industriale. Il Fornitore garantisce che i prodotti forniti non violano alcun diritto di proprietà industriale di terzi e si impegna a tener indenne l'Acquirente da eventuali pretese di terzi in materia. L'Acquirente si impegna a mantenere strettamente confidenziali eventuali informazioni segrete messe a sua disposizione dal Fornitore sul contesto del presente contratto.

*       una clausola sul diritto di ispezione del fornitore, come la seguente: diritto di ispezione del fornitore : Fino alla presa in carico e durante qualsiasi periodo in cui intercorra l’ operatività della garanzia, il fornitore ha in qualsiasi momento il diritto di ispezionare a sue spese le opere durante le ore di lavoro sull'area di installazione. Nel recarsi in luogo, gli ispettori devono osservare le norme stabilite dal compratore per quanto concerne la circolazione nel luogo medesimo.

*       Le seguenti e più protettive clausole:

- I prezzi sopraindicati non comprendono eventuali imposte o tasse sulla vendita o l’uso, accise o altre similari. Pertanto qualsiasi tassa sulla vendita o l’uso, accise o similare, presente o futura, applicabile alla vendita o all'uso dei Prodotti, sarà a carico del Acquirente.

- I prezzi unitari dei Prodotti, specificati nel listino prezzi allegato, non potranno essere modificati per un periodo di .......... In caso di rinegoziazione dei prezzi, questi saranno validi per un periodo di ....... Ove le parti non raggiungano un accordo sul nuovo prezzo, ognuna di esse potrà risolvere il contratto dando un preavviso, in forma scritta, di ....... mesi. Durante il periodo di preavviso, il prezzo corrente rimarrà applicabile  I prezzi dei Prodotti specificati nel listino prezzi allegato verranno aggiornati in base alla formula di adeguamento del prezzo, prevista nell'Allegato …..ogni qual volta l'applicazione di questa formula comporti un aumento/diminuzione non inferiore al 3% del prezzo corrente.

*       Si propone il riferimento all’apposita clausola: controlli e  prove dei materiali controlli.

Il compratore e il venditore hanno il diritto di far controllare e verificare, da parte di loro rappresentanti autorizzati, la qualità dei materiali impiegati e le parti del materiale. Tali controlli e verifiche verranno eseguiti nel luogo di fabbricazione e in quello di consegna durante le ore normali di lavoro, dopo accordo con la controparte sul giorno e l'ora. Se, come risultato di tali controlli e verifiche, la parte riterrà che alcuni dei materiali o delle parti sopraddette siano difettosi o non conformi al contratto, deve redigere per iscritto le sue obiezioni motivandole. Le prove di collaudo, diverse dalle prove di presa in carico, sono eseguite negli stabilimenti delle parti durante le ore di lavoro normali, tranne diversa pattuizione. Se le specificazioni tecniche per le prove non sono precisate nel contratto, le prove verranno effettuate secondo i sistemi generalmente seguiti nella branca di industria interessata nel Paese dove il materiale è fabbricato. La parte che svolge il collaudo deve avvertire la controparte delle prove, dandogli un termine sufficiente in modo da permettere ai rappresentanti di quest'ultima di presenziarvi. Se la parte non si fa rappresentare alle prove, la controparte gli invierà il bollettino delle prove, del quale le parti non potranno contestare l'esattezza. Se durante una prova il materiale venisse riconosciuto difettoso o non conforme al contratto, il fornitore dovrà rimediare con ogni sollecitudine al difetto, oppure adoperarsi in modo che il materiale risponda alle clausole contrattuali. Se il compratore lo desidera, la prova dovrà essere ripetuta. Tranne diversa pattuizione, ogni parte assume a suo carico tutte le spese delle prove effettuate nei suoi stabilimenti tranne le spese personali dei rappresentanti della controparte.

*       è opportuno aggiungere una clausola del seguente tenore:

- La garanzia del Venditore non copre eventuali difetti causati da normale deterioramento, manutenzione inadeguata o riparazione scorretta, mancata osservanza delle istruzioni relative al funzionamento, sovraccarico, utilizzo di qualsiasi materiale inidoneo, effetti di un procedimento chimico o elettrolitico, lavori di costruzione o di assemblaggio non effettuati dal Venditore, o comunque difetti derivanti da qualsiasi altra causa estranea alla sfera di controllo del Venditore.

- La garanzia non copre i vizi determinati da modifiche alle quali si è impegnato l’Acquirente o un terzo, senza il consenso del Venditore

*       E rimandare ad un regolamento dell’arbitrato internazionale CCI e dalle seguenti espressioni: arbitrato. Qualsiasi controversia derivante dal contratto viene definitivamente decisa, in base al regolamento di conciliazione ed arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da uno o più arbitri designati in conformità al detto regolamento. La corte arbitrale avrà sede in ….e sarà composta da tre arbitri nominati in accordo alle predette Regole ed il suo presidente sarà nominato dagli altri due arbitri o, in mancanza di accordo, secondo le predette Regole.

*       Per la responsabilità per infortuni alle persone e danni alle cose: Nel caso di infortuni alle persone o danni alle cose verificatisi prima della totale presa in carico delle opere, le responsabilità sono ripartite nel modo seguente:     1°, il fornitore deve sopportare ogni perdita o danno al materiale o alle opere che si verifichi prima del trasferimento del rischio e che dipenda da qualsiasi causa che non sia un'azione od una omissione del compratore;  2 °, il fornitore deve sopportare ogni perdita o danno al materiale o alle opere che si verifichi dopo il trasferimento del rischio, se tale perdita o danno è imputabile ad una sua azione od omissione; 3 ° se una parte qualsiasi del materiale o delle opere è distrutta o danneggiata in seguito ad una causa della quale il fornitore non è responsabile ai sensi dei capoversi  1° o  2° del presente paragrafo, il fornitore stesso, su richiesta ed a spese del compratore, deve provvedere alla sostituzione od alla riparazione. Per quanto concerne i danni alle cose di proprietà del compratore diverse dalle opere, il fornitore deve indennizzarlo sino alla misura in cui il danno è stato da lui causato o, se è dovuto a manchevolezza degli equipaggiamenti o delle attrezzature da lui fornite per il montaggio, qualora risulti dalle circostanze del caso che egli non abbia usato della dovuta diligenza e competenza tecnica; per quanto concerne gli infortuni alle persone, le rispettive responsabilità del compratore e del fornitore verso gli infortunati sono rette dalla legge del luogo ove è avvenuto l'infortunio. Per quanto concerne i danni a cose di terzi, si applicano le disposizioni dei precedenti capoversi.