

VENDITA IN
SIRIA, SETTORE CALZATURE (caso risolto)
Si
propone esemplificativamente il seguente testo di
preambolo:
premesso che
- l'Acquirente
è interessato ad acquistare dei prodotti fabbricati dal Fornitore al fine di
realizzare una produzione di alto livello nel settore
calzaturiero per sopperire alle seguenti esigenze………….
- il
Fornitore è interessato a fornire su base continuativa
tali prodotti all'Acquirente, secondo le condizioni in appresso indicate, al
fine di entrare nel mercato siriano;
Sono
necessarie di seguito per l’operatore italiano:
La clausola
del diritto di rivendita dell’acquirente, che ne limiti i poteri. Si propone la seguente formula: Limitazioni al diritto di rivendita - L’Acquirente ha il diritto non esclusivo di
rivendere i Prodotti. Egli può vendere i Prodotti unicamente come parti di un
prodotto complessivo o di un sistema da lui fabbricato o assemblato.
Di conseguenza l’Acquirente si impegna a non vendere,
dare in locazione, promuovere o pubblicizzare i Prodotti come unità separate,
se non previa autorizzazione scritta del Fornitore. Tale autorizzazione non è
necessaria per la fornitura dei Prodotti, come pezzi di ricambio, ai clienti
dell’Acquirente. - Il Fornitore garantisce di non avere, al
momento della firma del presente Contratto, alcun impegno confliggente
con i diritti garantiti all’Acquirente in base al Contratto stesso.
|
IL DOCUMENTO È INCOMPLETO, A RICHIESTA
SARÀ INVIATA UNA COPIA COMPLETA (artt.17 ss Cod.Deont.) STUDIO
MISURACA, FRANCESCHIN
& Associati/Associates
Studio Legale Law Firm Il documento manca di molte parti, lo studio legale
SMAF invia su gentile richiesta una completa copia a titolo di
prestazione professionale a pagamento ex artt.17
ss. Cod. Deont. Forense / The
document has missing parts; please, consider SMAF
law firm allowed to send a you a payable copy according to Italian Forensic
Deontology Code. |
|
20123 MILANO (MI), Italia Via Monti, 8 tel.:
+(39) 02 006
15 017 fax:
+(39) 02 700 50 81 00 e-mail:
info@smaf-legal.com
00198 ROMA
(RM), Italia Via Savoia, 78 tel.: +39 06 983 56 983 cell.: +39 06 8928 10 51 e-mail:
info@smaf-legal.com 40125 BOLOGNA (BO), Italia Strada Maggiore, 48 tel.: +(39) 051 64
40 543 fax.: +(39) 051 09 52 565 2°fax: +(39) 051 33 70 177 e-mail:
misuraca@smaf-legal.com 35131 PADOVA (PD), Italia Via Foscolo, 18 tel./fax: +(39) 049 8 364 364 fax: +(39) 049 8 364 364 e-mail: franceschin@smaf-legal.com |
una clausola sul collaudo e sulla
liberatoria del fornitore
una clausola sui marchi e i diritti di
proprietà industriale del fornitore, come il seguente esempio: Marchio del Fornitore Il Fornitore apporrà sui Prodotti
Contrattuali il marchio ................... o altri eventuali marchi indicati
da esso indicati. E' espressamente convenuto che i prodotti recanti
i marchi suddetti dovranno essere venduti esclusivamente all'Acquirente
e che l’Acquirente non acquisirà alcun diritto su tali marchi, essendo il suo
ruolo limitato all'apposizione del marchio per conto dell'Acquirente. E’
altresì inibito all’Acquirente il diritto di rimuovere e/o cancellare i marchi
del fornitore dai Prodotti. Diritti
di proprietà industriale. Il
Fornitore garantisce che i prodotti forniti non violano alcun diritto di
proprietà industriale di terzi e si impegna a tener
indenne l'Acquirente da eventuali pretese di terzi in materia. L'Acquirente si impegna a mantenere strettamente confidenziali eventuali
informazioni segrete messe a sua disposizione dal Fornitore sul contesto del
presente contratto.
una clausola sul diritto di ispezione
del fornitore, come la seguente: diritto
di ispezione del fornitore : Fino
alla presa in carico e durante qualsiasi periodo in cui intercorra l’
operatività della garanzia, il fornitore ha in qualsiasi momento il diritto di
ispezionare a sue spese le opere durante le ore di lavoro sull'area di
installazione. Nel recarsi in luogo, gli ispettori devono osservare le norme
stabilite dal compratore per quanto concerne la circolazione nel luogo
medesimo.
Le seguenti e più
protettive clausole:
- I prezzi sopraindicati non comprendono
eventuali imposte o tasse sulla vendita o l’uso, accise
o altre similari. Pertanto qualsiasi tassa sulla vendita o l’uso, accise o similare, presente o futura, applicabile alla
vendita o all'uso dei Prodotti, sarà a carico del Acquirente.
- I prezzi unitari dei Prodotti, specificati nel listino prezzi
allegato, non potranno essere modificati per un periodo di .......... In caso
di rinegoziazione dei prezzi, questi saranno validi
per un periodo di ....... Ove le parti non raggiungano un accordo sul nuovo
prezzo, ognuna di esse potrà risolvere il contratto
dando un preavviso, in forma scritta, di ....... mesi. Durante il periodo di
preavviso, il prezzo corrente rimarrà applicabile I prezzi dei Prodotti specificati nel listino prezzi
allegato verranno aggiornati in base alla formula di adeguamento del prezzo,
prevista nell'Allegato …..ogni qual volta l'applicazione di questa formula
comporti un aumento/diminuzione non inferiore al 3% del prezzo corrente.
Si propone il
riferimento all’apposita clausola: controlli e
prove dei materiali controlli.
Il compratore e il venditore hanno il diritto di far
controllare e verificare, da parte di loro rappresentanti autorizzati, la
qualità dei materiali impiegati e le parti del materiale. Tali controlli e
verifiche verranno eseguiti nel luogo di fabbricazione
e in quello di consegna durante le ore normali di lavoro, dopo accordo con la
controparte sul giorno e l'ora. Se, come risultato di tali controlli e
verifiche, la parte riterrà che alcuni dei materiali o
delle parti sopraddette siano difettosi o non conformi al contratto, deve
redigere per iscritto le sue obiezioni motivandole. Le prove di collaudo,
diverse dalle prove di presa in carico, sono eseguite negli stabilimenti delle
parti durante le ore di lavoro normali, tranne diversa pattuizione. Se le specificazioni
tecniche per le prove non sono precisate nel contratto, le prove verranno effettuate secondo i sistemi generalmente seguiti
nella branca di industria interessata nel Paese dove il materiale è fabbricato.
La parte che svolge il collaudo deve avvertire la controparte delle prove,
dandogli un termine sufficiente in modo da permettere ai rappresentanti di quest'ultima di presenziarvi. Se la parte non si fa rappresentare alle prove, la
controparte gli invierà il bollettino delle prove, del quale le parti non
potranno contestare l'esattezza. Se durante una prova il
materiale venisse riconosciuto difettoso o non conforme al contratto, il
fornitore dovrà rimediare con ogni sollecitudine al difetto, oppure adoperarsi
in modo che il materiale risponda alle clausole contrattuali. Se il compratore lo desidera, la prova dovrà essere
ripetuta. Tranne diversa pattuizione, ogni parte assume a suo
carico tutte le spese delle prove effettuate nei suoi stabilimenti
tranne le spese personali dei rappresentanti della controparte.
è opportuno aggiungere una clausola
del seguente tenore:
- La garanzia del Venditore non
copre eventuali difetti causati da normale deterioramento, manutenzione
inadeguata o riparazione scorretta, mancata osservanza delle istruzioni relative al funzionamento, sovraccarico, utilizzo di
qualsiasi materiale inidoneo, effetti di un procedimento chimico o
elettrolitico, lavori di costruzione o di assemblaggio non effettuati dal
Venditore, o comunque difetti derivanti da qualsiasi altra causa estranea alla
sfera di controllo del Venditore.
- La garanzia non copre i vizi
determinati da modifiche alle quali si è impegnato l’Acquirente o un terzo,
senza il consenso del Venditore
E
rimandare ad un regolamento dell’arbitrato internazionale CCI e dalle seguenti
espressioni: arbitrato. Qualsiasi controversia derivante dal contratto viene
definitivamente decisa, in base al regolamento di conciliazione ed arbitrato
della Camera di Commercio Internazionale, da uno o più arbitri designati in
conformità al detto regolamento. La corte arbitrale avrà sede in ….e sarà
composta da tre arbitri nominati in accordo alle
predette Regole ed il suo presidente sarà nominato dagli altri due arbitri o,
in mancanza di accordo, secondo le predette Regole.
Per la responsabilità per infortuni alle persone e danni
alle cose: Nel caso di infortuni
alle persone o danni alle cose verificatisi prima della totale presa in carico
delle opere, le responsabilità sono ripartite nel modo seguente: 1°, il fornitore deve sopportare ogni
perdita o danno al materiale o alle opere che si verifichi prima del
trasferimento del rischio e che dipenda da qualsiasi causa che non sia
un'azione od una omissione del compratore;
2 °, il fornitore deve sopportare ogni perdita o danno al materiale o
alle opere che si verifichi dopo il trasferimento del rischio, se tale perdita
o danno è imputabile ad una sua azione od omissione; 3 ° se una parte qualsiasi del materiale o delle opere è distrutta o
danneggiata in seguito ad una causa della quale il fornitore non è responsabile
ai sensi dei capoversi 1° o 2° del presente paragrafo, il fornitore
stesso, su richiesta ed a spese del compratore, deve provvedere alla
sostituzione od alla riparazione. Per quanto concerne i danni alle cose di proprietà
del compratore diverse dalle opere, il fornitore deve indennizzarlo sino alla
misura in cui il danno è stato da lui causato o, se è dovuto
a manchevolezza degli equipaggiamenti o delle attrezzature da lui fornite per
il montaggio, qualora risulti dalle circostanze del caso che egli non abbia
usato della dovuta diligenza e competenza tecnica; per quanto concerne gli
infortuni alle persone, le rispettive responsabilità del compratore e del
fornitore verso gli infortunati sono rette dalla legge del luogo ove è avvenuto
l'infortunio. Per quanto concerne i danni a cose di terzi, si applicano le
disposizioni dei precedenti capoversi.
![]()