

VENDITA IN
SIRIA, SETTORE CALZATURE (caso risolto)
Si
propone esemplificativamente il seguente testo di
preambolo:
premesso che
- l'Acquirente
è interessato ad acquistare dei prodotti fabbricati dal Fornitore al fine di
realizzare una produzione di alto livello nel settore calzaturiero per
sopperire alle seguenti esigenze………….
- il
Fornitore è interessato a fornire su base continuativa tali prodotti
all'Acquirente, secondo le condizioni in appresso indicate, al fine di entrare
nel mercato siriano;
Sono
necessarie di seguito per l’operatore italiano:
La clausola del
diritto di rivendita dell’acquirente, che ne limiti i poteri. Si propone la
seguente formula: Limitazioni al diritto
di rivendita - L’Acquirente ha il
diritto non esclusivo di rivendere i Prodotti. Egli può vendere i Prodotti
unicamente come parti di un prodotto complessivo o di un sistema da lui
fabbricato o assemblato. Di conseguenza l’Acquirente si impegna a non vendere,
dare in locazione, promuovere o pubblicizzare i Prodotti come unità separate,
se non previa autorizzazione scritta del Fornitore. Tale autorizzazione non è
necessaria per la fornitura dei Prodotti, come pezzi di ricambio, ai clienti
dell’Acquirente. - Il Fornitore garantisce di non avere, al
momento della firma del presente Contratto, alcun impegno confliggente
con i diritti garantiti all’Acquirente in base al Contratto stesso.
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SARÀ INVIATA UNA COPIA COMPLETA (artt.17 ss Cod.Deont.) STUDIO
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una clausola sul collaudo e sulla
liberatoria del fornitore
una clausola sui marchi e i diritti di
proprietà industriale del fornitore, come il seguente esempio: Marchio del Fornitore Il Fornitore apporrà sui Prodotti
Contrattuali il marchio ................... o altri eventuali marchi indicati
da esso indicati. E' espressamente convenuto che i prodotti recanti i marchi
suddetti dovranno essere venduti esclusivamente all'Acquirente e che
l’Acquirente non acquisirà alcun diritto su tali marchi, essendo il suo ruolo
limitato all'apposizione del marchio per conto dell'Acquirente. E’ altresì
inibito all’Acquirente il diritto di rimuovere e/o cancellare i marchi del
fornitore dai Prodotti. Diritti di
proprietà industriale. Il Fornitore
garantisce che i prodotti forniti non violano alcun diritto di proprietà
industriale di terzi e si impegna a tener indenne l'Acquirente da eventuali
pretese di terzi in materia. L'Acquirente si impegna a mantenere strettamente
confidenziali eventuali informazioni segrete messe a sua disposizione dal
Fornitore sul contesto del presente contratto.
una clausola sul diritto di ispezione
del fornitore, come la seguente: diritto
di ispezione del fornitore : Fino
alla presa in carico e durante qualsiasi periodo in cui intercorra l’
operatività della garanzia, il fornitore ha in qualsiasi momento il diritto di
ispezionare a sue spese le opere durante le ore di lavoro sull'area di
installazione. Nel recarsi in luogo, gli ispettori devono osservare le norme
stabilite dal compratore per quanto concerne la circolazione nel luogo
medesimo.
Le seguenti e più
protettive clausole:
- I prezzi sopraindicati non comprendono
eventuali imposte o tasse sulla vendita o l’uso, accise o altre similari.
Pertanto qualsiasi tassa sulla vendita o l’uso, accise o similare, presente o
futura, applicabile alla vendita o all'uso dei Prodotti, sarà a carico del Acquirente.
- I prezzi unitari dei Prodotti, specificati nel listino
prezzi allegato, non potranno essere modificati per un periodo di .......... In
caso di rinegoziazione dei prezzi, questi saranno validi per un periodo di
....... Ove le parti non raggiungano un accordo sul nuovo prezzo, ognuna di esse potrà risolvere il
contratto dando un preavviso, in forma scritta, di ....... mesi. Durante il
periodo di preavviso, il prezzo corrente rimarrà applicabile I prezzi dei Prodotti specificati nel listino
prezzi allegato verranno aggiornati in base alla formula di adeguamento del
prezzo, prevista nell'Allegato …..ogni qual volta
l'applicazione di questa formula comporti un aumento/diminuzione non inferiore
al 3% del prezzo corrente.
Si propone il
riferimento all’apposita clausola: controlli
e prove dei
materiali controlli.
Il compratore e il venditore hanno il diritto di far
controllare e verificare, da parte di loro rappresentanti autorizzati, la
qualità dei materiali impiegati e le parti del materiale. Tali controlli e
verifiche verranno eseguiti nel luogo di fabbricazione e in quello di consegna
durante le ore normali di lavoro, dopo accordo con la controparte sul giorno e
l'ora. Se, come risultato di tali controlli e verifiche, la parte riterrà che
alcuni dei materiali o delle parti sopraddette siano difettosi o non conformi
al contratto, deve redigere per iscritto le sue obiezioni motivandole. Le prove
di collaudo, diverse dalle prove di presa in carico, sono eseguite negli
stabilimenti delle parti durante le ore di lavoro normali, tranne diversa
pattuizione. Se le specificazioni tecniche per le prove non sono precisate nel
contratto, le prove verranno effettuate secondo i sistemi generalmente seguiti
nella branca di industria interessata nel Paese dove il materiale è fabbricato.
La parte che svolge il collaudo deve avvertire la controparte delle prove,
dandogli un termine sufficiente in modo da permettere ai rappresentanti di
quest'ultima di presenziarvi. Se la parte non si fa rappresentare alle prove,
la controparte gli invierà il bollettino delle prove, del
quale le parti non potranno contestare l'esattezza. Se durante una prova
il materiale venisse riconosciuto difettoso o non conforme al contratto, il
fornitore dovrà rimediare con ogni sollecitudine al difetto, oppure adoperarsi
in modo che il materiale risponda alle clausole contrattuali. Se il compratore
lo desidera, la prova dovrà essere ripetuta. Tranne diversa pattuizione, ogni
parte assume a suo carico tutte le spese delle prove effettuate nei suoi
stabilimenti tranne le spese personali dei rappresentanti della controparte.
è opportuno aggiungere una clausola
del seguente tenore:
- La garanzia del Venditore non copre
eventuali difetti causati da normale deterioramento, manutenzione inadeguata o
riparazione scorretta, mancata osservanza delle istruzioni relative al
funzionamento, sovraccarico, utilizzo di qualsiasi materiale inidoneo, effetti
di un procedimento chimico o elettrolitico, lavori di costruzione o di
assemblaggio non effettuati dal Venditore, o comunque difetti derivanti da
qualsiasi altra causa estranea alla sfera di controllo del Venditore.
- La garanzia non copre i vizi
determinati da modifiche alle quali si è impegnato l’Acquirente o un terzo,
senza il consenso del Venditore
E rimandare ad un
regolamento dell’arbitrato internazionale CCI e dalle seguenti espressioni: arbitrato. Qualsiasi controversia derivante dal contratto viene definitivamente
decisa, in base al regolamento di conciliazione ed arbitrato della Camera di
Commercio Internazionale, da uno o più arbitri designati in conformità al detto
regolamento. La corte arbitrale avrà sede in ….e sarà composta da tre arbitri
nominati in accordo alle predette Regole ed il suo presidente sarà nominato
dagli altri due arbitri o, in mancanza di accordo, secondo le predette Regole.
Per la responsabilità per infortuni
alle persone e danni alle cose: Nel caso di infortuni alle persone
o danni alle cose verificatisi prima della totale presa in carico delle opere,
le responsabilità sono ripartite nel modo seguente: 1°, il fornitore deve
sopportare ogni perdita o danno al materiale o alle opere che si verifichi
prima del trasferimento del rischio e che dipenda da qualsiasi causa che non
sia un'azione od una omissione del compratore; 2 °, il fornitore deve sopportare ogni
perdita o danno al materiale o alle opere che si verifichi dopo il
trasferimento del rischio, se tale perdita o danno è imputabile ad una sua
azione od omissione; 3 ° se una parte qualsiasi del materiale o delle opere è
distrutta o danneggiata in seguito ad una causa della quale il fornitore non è
responsabile ai sensi dei capoversi 1°
o 2° del presente paragrafo, il
fornitore stesso, su richiesta ed a spese del compratore, deve provvedere alla
sostituzione od alla riparazione. Per quanto concerne i danni alle cose di
proprietà del compratore diverse dalle opere, il fornitore deve indennizzarlo
sino alla misura in cui il danno è stato da lui causato o, se è dovuto a
manchevolezza degli equipaggiamenti o delle attrezzature da lui fornite per il
montaggio, qualora risulti dalle circostanze del caso che egli non abbia usato
della dovuta diligenza e competenza tecnica; per quanto concerne gli infortuni
alle persone, le rispettive responsabilità del compratore e del fornitore verso
gli infortunati sono rette dalla legge del luogo ove è avvenuto l'infortunio.
Per quanto concerne i danni a cose di terzi, si applicano le disposizioni dei precedenti
capoversi.