

La normativa societaria è stata sostanzialmente
modificata con la L. 19/1989 (Ley de Reforma Parcial y adaptación de la Legislación
Mercantil a las Directivas de la comunidad Europea en materia de Sociedades.
Ley 19/1989, de 25 de julio (en su parte no derogada por legislaciones
especiales posteriores).). Uno dei propositi di tale Legge era quello di adattare la normativa interna
alle direttive emanate dall’UE. La Legge, però, non è un solo adattamento ma
include anche alcune norme che non erano state
richieste dall’UE. In base alla normativa vigente, sono previste diverse forme
societarie attraverso le quali organizzare le proprie attività imprenditoriali
nel Paese. Le principali forme di personalità giuridiche sono
rappresentate dalla società per azioni (Sociedad
Anonima: S.A.), la società a responsabilità limitata (Sociedad
de Responsabilidad Limitada:
S.L. o S.R.L.), la società
in nome collettivo (Sociedad Regular Colectiva: S.R.C. o S.C.) e le società in accomandita
semplice (Sociedad en Comandita:
S. Com. o S. en Com.) o per
azioni (Sociedad en Comandita
por Acciones: S.Com. p.
A.).
Le
società sopra indicate sono elencate in ordine di frequenza. Tradizionalmente
la società per azioni è il tipo di società più comune, mentre le società in
accomandita sono le meno utilizzate. Alcune delle altre forme societarie hanno guadagnato popolarità come risultato della nuova Legge,
poiché, fra le altre ragioni, un capitale minimo è stato introdotto per
le S.A. e il capitale massimo per le S.L. è stato
abolito. Una Legge specifica disciplina le società a responsabilità limitata (L. 1° luglio 1995). Tutte le SL già esistenti avevano tre
anni di tempo per adeguarsi alle nuove direttive. Si sottolinea
come la L. 19/89 preveda solo alcuni lineamenti
generali e standard minimi, garantendo di fatto la flessibilità e la
possibilità di adeguare la propria struttura produttiva alle proprie esigenze
organizzative.
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Sia la
S.A. che la S.L. sono
imprese di capitali nelle quali le responsabilità dei soci sono limitate
all’ammontare del capitale versato. Il capitale delle S.A. è diviso in quote,
quello delle S.L. in unità.
La
responsabilità non è limitata nelle S.R.C.. I partner sono congiuntamente ed illimitatamente
responsabili per tutti i debiti contratti dalla società.
Le
società in accomandita prevedono responsabilità differenziate
a seconda del tipo di partner accomandante e accomandatario, la cui
responsabilità è rispettivamente illimitata e limitata. Tale forma di organizzazione è scarsamente usata, quasi nulla fra gli
stranieri.
Il
capitale minimo è di 10 milioni di pesetas. Il capitale
deve essere interamente sottoscritto e almeno il 25% delle quote deve essere
versato. Non è indicato un tempo massimo per i contributi in contante. Per i
beni, il tempo massimo è pari a 5 anni dalla data di registrazione o dalla data
dell’ultimo aumento di capitale.
Non è
indicato un numero minimo di soci. I soci possono essere individui o aziende di ogni nazionalità. Dopo il rogito e la registrazione nel
Registro Mercantile la società acquisisce personalità
giuridica. Lo Statuto deve recare il nome, l’obiettivo d’affari (quadro
generale delle attività della S.A.,
eventuali modifiche e ragioni per lo scioglimento al raggiungimento dello
scopo) durata, data d’inizio delle attività, capitale versato e quote, corpi
direttivi, restrizioni al trasferimento di quote (se esistenti), obbligazioni
ancillari.
La L. 2/1995 sulle società a responsabilità limitata
disciplina la materia relativa a tale forma
societaria. Le innovazioni ivi contenute hanno accresciuto la popolarità di
tale tipo di personalità giuridica. La flessibilità è uno dei principali
obiettivi del nuovo contesto legale. Le S.L. non possono avere un capitale inferiore alle 500.000 pesetas che devono essere interamente versate. Il capitale
può essere diviso in partecipazioni unitarie ma non possono essere attribuiti
gli stessi diritti a tali soci. La contribuzione in contante deve essere
attestata da un notaio. Le contribuzioni in beni non sono soggette alla stessa accertazione ma i soci si devono impegnare a garantirne la
genuinità.
Sia la S.A. che le S.L. possono diventare
società con un solo socio (S.A.) o una sola partecipazione (S.L.). Tali società sono però soggette
ad un regime specifico e devono soddisfare alcuni requisiti per la
registrazione.
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