LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE IN LIBANO

                                                               

 

 

A - DEFINIZIONE

Per essere rappresentante di commercio :

PERSONA GIURIDICA

le società devono avere:

*       società di persone ed a responsabilità limitata

a) la maggioranza degli associati libanesi;
b) la maggioranza del capitale sociale libanese
c) Il o gli amministratori libanesi

*       società per azioni

a) I 2/3 del Consiglio d'amministrazione, il direttore generale, l’amministratore delegato libanesi; Il Presidente del Consiglio d'amministrazione può essere straniero.
b) la maggioranza del capitale sociale controllato da cittadini libanesi
c) le azioni devono essere nominali.

PERSONA FISICA

Il rappresentante deve essere cittadino libanese (condizione richiesta dal 1975) e essere titolato di una ditta libanese individuale

B - Situazione del rappresentante di Commercio italiano

Dopo il 1975, il cittadino di un paese terzo, quindi anche un cittadino italiano, non può esercitare, secondo la legge in questione, alcuna attività di rappresentanza commerciale in Libano.

 

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C - Condizioni relativi alla natura dell'attività

E' rappresentante di Commercio :

Il mandatario

a) il commerciante che esercita abitualmente, indipendentemente e professionalmente, senza essere obbligato da un contratto di lavoro che negozia, in vista della conclusione di contratti di compravendità, di prestazione di servizi in nome e per conto dei suoi mandanti (è il caso per noi di interesse, l’agente commerciale)

b) Il commerciante che, nella sua professione indipendente ed abituale, senza essere vincolato da un contratto di lavoro, compie operazioni commerciali in nome proprio e per conti dei propri mandanti è considerato commissionario. I rapporti con i mandatari (fornitori) sono regolati dalla normativa sui mandati stessi.

l'importatore-rivenditore esclusivo

il commerciante che acquista in nome proprio e per proprio conto, merci per la vendita a terzi a condizione che sia legato ai propri fornitori da un contratto di esclusività.

D - Clausole di esclusività

Le differenti clausole che possono essere inserite nei contratti sono le seguenti :

*       clausola di esclusività unilaterale di vendità e fornitura
- clausola di esclusività unilaterale di acquisto ed approviggionamento
- clausola bilaterale di vendità o di acquisto.

*        clausola di durata minima di un anno

L'esclusività attribuita al rappresentante libanese gli conceda i seguenti diritti:

a) diritto di esercitare in maniera esclusiva sul territorio di sua competenza la rappresentanza dei prodotti del concedente straniero;

b) diritto di citare il concedente in giudizio ed a richiedere la risoluzione del contratto per colpa del concedente ed imponendo il concedente tutte le spese e l'indennità qualora il concedente contravviene alla esclusività.

c) diritto a citare in giudizio come concorrente sleale chiunque distribuisca nella zona di sua competenza i prodotti dati al rappresentante libanese in rappresentanza.

E - Come il rappresentante di Commercio libanese protegge i propri diritti nei confronti del produttore italiano e dei terzi

Il rappresenante libanese provvede immediatamente alla registrazione di suo contratto presso il Registro di Commercio del tribunale di Commercio e presso l'<span class=GramE>apposito Registro ad hoc a nome del produttore italiano presso il Ministero dell'Economie e di Commercio.

F-Effetti della registrazione :

- rende immediatamente opponibile la clausola di esclusività nei confronti dei terzi;
- permette al rappresentante di intentare in processo per concorrenza sleale nei confronti di qualsiasi distributore dei prodotti oggetto della rappresentanza esclusiva.

G-Al momento della risoluzione del contratto o di non rinnovo da parte del produttore italiano:

Il rappresentante, nonostante che il contratto sia scaduto e nonostante qualunque clausola ostativa in esso iscritta, può ricorrere alla magistratura libanese che applicherà la legge libanese con la possibilità di condannare il produttore italiano al pagamento di indennità.

Infatti l'articolo 5 della legge libanese sulla rappresentanza commerciale recita: "Nonostante ogni clausola contraria, i tribunali del luogo in cui il rappresentante di commercio esercita la propria attività sono competenti per risolvere i conflitti cui il contratto di rappresentanza commerciale può dare luogo".

A questo proposito, si fa presente che le indennità sono sempre dovute al rappresentante libanese SALVO che il produttore straniero possa provare che la risoluzione è imputabile a " colpa del rappresentante" o " altro motivo leggitimo".

L'ammontare della indennità deve corrispondere al danno subito ed al lucro cessante.

La risoluzione del contratto da parte del concedente è considerata legittima dalla giurisprudenza libanese:

- in caso di sensibile riduzione delle importazioni
- in caso di presentazione da parte del rappresentante di domanda di concordato preventivo;
- in caso di riorganizzazione del sistema di distribuzione imputabile a colpa o negligenza del rappresentante
- in caso di cambiamento della qualifica giuridica del rappresentante
- nel caso che il rappresentante, senza autorizzazione del concedente abbia preso la rappresentanza di una casa concorrente
- nel caso di non rispetto da parte del rappresentante della eventuale quota minimo di vendite.

Il tribunale, sentito un esperto, è del tutto indipendente nel valutare l'ammontare dell'indennità. In generale, le indennità sono determinate in base ai guadagni medi degli ultimi anni o moltiplicati per 1,2,o 3.