

LA
RAPPRESENTANZA COMMERCIALE IN LIBANO
A - DEFINIZIONE
Per essere rappresentante
di commercio :
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PERSONA GIURIDICA le società devono avere:
a) la maggioranza degli
associati libanesi;
a) I 2/3 del Consiglio
d'amministrazione, il direttore generale, l’amministratore delegato libanesi;
Il Presidente del Consiglio d'amministrazione può essere straniero. |
PERSONA FISICA Il rappresentante deve
essere cittadino libanese (condizione richiesta dal 1975) e
essere titolato di una ditta libanese individuale |
B - Situazione del
rappresentante di Commercio italiano
Dopo il 1975, il cittadino di un paese terzo, quindi anche un cittadino italiano, non può esercitare, secondo la legge in questione, alcuna attività di rappresentanza commerciale in Libano.
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C - Condizioni relativi
alla natura dell'attività
E' rappresentante di
Commercio :
Il mandatario
a) il commerciante che esercita abitualmente,
indipendentemente e professionalmente, senza essere obbligato da un contratto
di lavoro che negozia, in vista della conclusione di contratti di compravendità, di prestazione di servizi in nome e per
conto dei suoi mandanti (è il caso per noi di interesse,
l’agente commerciale)
b)
Il commerciante che, nella sua professione indipendente ed abituale, senza
essere vincolato da un contratto di lavoro, compie operazioni commerciali in
nome proprio e per conti dei propri mandanti è considerato commissionario. I
rapporti con i mandatari (fornitori) sono regolati dalla normativa sui mandati
stessi.
l'importatore-rivenditore esclusivo
il commerciante che acquista in nome proprio e per proprio conto, merci
per la vendita a terzi a condizione che sia legato ai propri fornitori da un
contratto di esclusività.
D - Clausole di esclusività
Le differenti clausole che
possono essere inserite nei contratti sono le seguenti
:
clausola di esclusività unilaterale di vendità e fornitura
- clausola di esclusività unilaterale di acquisto ed approviggionamento
- clausola bilaterale di vendità o di acquisto.
clausola di durata
minima di un anno
L'esclusività attribuita al rappresentante libanese gli conceda i seguenti diritti:
a) diritto di esercitare in maniera esclusiva sul
territorio di sua competenza la rappresentanza dei prodotti del concedente
straniero;
b)
diritto di citare il concedente in giudizio ed a richiedere la risoluzione del
contratto per colpa del concedente ed imponendo il concedente
tutte le spese e l'indennità qualora il concedente contravviene alla
esclusività.
c)
diritto a citare in giudizio come concorrente sleale chiunque distribuisca
nella zona di sua competenza i prodotti dati al rappresentante libanese in
rappresentanza.
E - Come il rappresentante di
Commercio libanese protegge i propri diritti nei confronti del produttore
italiano e dei terzi
Il rappresenante libanese provvede immediatamente alla registrazione di suo contratto presso il Registro di Commercio del tribunale di Commercio e presso l'<span class=GramE>apposito Registro ad hoc a nome del produttore italiano presso il Ministero dell'Economie e di Commercio.
F-Effetti della
registrazione :
- rende immediatamente
opponibile la clausola di esclusività nei confronti
dei terzi;
- permette al rappresentante di intentare in processo per concorrenza sleale
nei confronti di qualsiasi distributore dei prodotti oggetto della
rappresentanza esclusiva.
G-Al momento della
risoluzione del contratto o di non rinnovo da parte del produttore italiano:
Il rappresentante,
nonostante che il contratto sia scaduto e nonostante qualunque clausola ostativa
in esso iscritta, può ricorrere alla magistratura
libanese che applicherà la legge libanese con la possibilità di condannare il
produttore italiano al pagamento di indennità.
Infatti l'articolo 5 della legge libanese
sulla rappresentanza commerciale recita: "Nonostante
ogni clausola contraria, i tribunali del luogo in cui il rappresentante di
commercio esercita la propria attività sono competenti per risolvere i
conflitti cui il contratto di rappresentanza commerciale può dare luogo".
A questo proposito, si fa
presente che le indennità sono sempre dovute al
rappresentante libanese SALVO che il produttore straniero possa provare che la
risoluzione è imputabile a " colpa del rappresentante" o " altro
motivo leggitimo".
L'ammontare della indennità deve corrispondere al danno subito ed al
lucro cessante.
La risoluzione del
contratto da parte del concedente è considerata legittima dalla giurisprudenza
libanese:
- in caso di sensibile
riduzione delle importazioni
- in caso di presentazione da parte del rappresentante di domanda di concordato
preventivo;
- in caso di riorganizzazione del sistema di distribuzione imputabile a colpa o
negligenza del rappresentante
- in caso di cambiamento della qualifica giuridica del rappresentante
- nel caso che il rappresentante, senza autorizzazione del concedente abbia
preso la rappresentanza di una casa concorrente
- nel caso di non rispetto da parte del rappresentante della eventuale
quota minimo di vendite.
Il tribunale, sentito un
esperto, è del tutto indipendente nel valutare l'ammontare dell'indennità. In
generale, le indennità sono determinate in base ai guadagni medi degli ultimi
anni o moltiplicati per 1,2,o 3.
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