

LA FONDAZIONE
NEL LIECHTENSTEIN, LA STIFTUNG.
1. Definizione
giuridica
Una Fondazione (Stiftung) è
una persona giuridica costituita con l'apporto di un fondo al fine del
raggiungimento di uno scopo specifico (Art. 552 del c.c. del Liechtenstein).
Anzi, di preciso, al momento del conferimento dei beni, la Stiftung
ottiene lo status di "persona morale" (che non è una piena
personalità giuridica), mentre acquisterà la piena personalità giuridica solo
con l'iscrizione al Pubblico Registro.
Per il resto, nei fatti, la Fondazione è soltanto un
patrimonio, non è un’organizzazione di persone, non ha, perciò, membri, soci,
azionisti o altri tipi di compartecipanti.
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La Fondazione è, sostanzialmente, un patrimonio
governato unicamente dalla volontà del fondatore, come indicata nello Statuto e
nell’atto di Fondazione, e tre sono le figure da cui è
costituita: il fondatore, i beneficiari e il consiglio della Fondazione. Il
consiglio, in particolare, è un organo esecutivo dello Statuto e dell’atto di
Fondazione. Il fondatore non ha diritti patrimoniali sui beni della Fondazione,
mentre i beneficiari ricevono vantaggi dalla Fondazione, in attuazione degli
scopi per cui essa è istituita. Nulla impedisce,
d’altra parte, che il fondatore figuri tra i beneficiari e questa circostanza
fa sì che il fondatore ottenga alcuni ovvi vantaggi dal punto di vista fiscale,
separando il godimento dei beni dalla titolarità.
2. Costituzione
La Fondazione viene costituita
dal fondatore (persona fisica o giuridica), il quale esprime la sua volontà
mediante un atto costitutivo e con la dotazione di un fondo (minimo 30,000
franchi svizzeri).
L'iscrizione nel Registro Pubblico è richiesta
unicamente se l'oggetto della Fondazione è lo svolgimento diretto di
un’attività commerciale, e non quello del sostegno patrimoniale al nucleo
familiare o quello caritatevole. Ne consegue che, per ottenere l’anonimato sui
beneficiari e sul fondatore, la Fondazione non registrata, per scopi
familiari o caritatevoli, è molto comune.
Gli atti con cui si effettua
la costituzione della Fondazione hanno la seguente forma:
·
negozio giuridico unilaterale tra vivi;
·
disposizione di ultima volontà;
· patto
successorio.
L’atto di Fondazione deve recare ,
al minimo, le seguenti informazioni:
· nome e
sede;
· scopo o oggetto;
·
ammontare del capitale della Fondazione e utilizzo del patrimonio in caso di
scioglimento della medesima;
· membri
del consiglio di Fondazione (consiglieri);
· modalità di nomina di ulteriori consiglieri ;
· modalità e titolarità del diritto di firma;
· ufficio
di revisione, prescritto, però, solo per le Fondazioni
svolgenti attività commerciale in forma diretta.
L’iscrizione nel registro pubblico (necessaria solo
per le Fondazioni commerciali) determina, con effetto costitutivo, l’acquisto
della personalità giuridica. Mentre gli altri tipi di
Fondazioni (non commerciali) acquistano immediatamente la personalità morale,
per effetto della semplice costituzione. Queste ultime devono, però, in
ogni caso, depositare l’atto di Fondazione. Tale deposito non rende i
documenti accessibili al pubblico né ha effetti costitutivi della personalità
giuridica (per quanto detto), ma serve al fine esclusivo di consentire i
controlli amministrativi per la prevenzione di Fondazioni illecite o immorali.
Per quanto riguarda l'oggetto (lo scopo) della
Fondazione, innanzitutto, è bene precisare che il fondatore, al momento della
costituzione, può determinarlo liberamente purché esso non sia illegale o
immorale.
Gli scopi più comuni sono quelli che prevedono il
supporto finanziario dei membri della propria famiglia (p.e. prevedere il
pagamento di determinate somme di denaro a membri della famiglia, per il loro
sostentamento o per scopi educativi), la promozione delle
Arti e il sostegno di propositi caritatevoli.
L'oggetto può includere, in modo misto, attività
commerciali, solo se necessarie a raggiungere gli obiettivi non commerciali
della Fondazione, ma tale attività mista oppure la partecipazione in imprese
commerciali, per controllare i propri interessi, non implica che l’oggetto
della Fondazione sia commerciale. Invece, nel caso di svolgimento diretto ed esclusivo di
attività lucrative o commerciali, corre l’obbligo di registrare la
Fondazione nel Registro Pubblico, il che ovviamente diminuisce il segreto e la
riservatezza della Fondazione medesima.
Per il resto, la Fondazione ha, nell’ambito dei limiti
prefissati come scopo, piena capacità giuridica, piena capacità d’agire, è
abilitata a concludere negozi giuridici di ogni genere
e può diventare titolare di diritti reali su beni mobili ed immobili.
La Fondazione può essere costituita da una persona
fisica o giuridica tramite il conferimento di beni.
Il fondatore ("founder") trasferisce tutta o parte della
proprietà del suo patrimonio alla Fondazione, affinché questa possa conseguire
l'obiettivo per cui è stata costituita.
Ora, il capitale minimo della Fondazione è di 30,000
franchi svizzeri da versare interamente. Ma qualsiasi bene
patrimoniale donato formalmente dal fondatore diventa proprietà della
Fondazione. Poi il capitale della Fondazione è interamente separato da
quello del fondatore. Ciò non impedirà, eventualmente, al fondatore di
usufruire dei frutti della proprietà senza apparire
come il reale proprietario: sarà sufficiente essere uno dei beneficiari o il
beneficiario della Fondazione. Resta, però, fermo che la costituzione di una
Fondazione è un'entità giuridica distinta, avente un nome, uno scopo e
un’organizzazione interna per la realizzazione di un
obiettivo, che non condivide più nulla con la personalità del suo fondatore.
Il “capitale”, d’altro lato, si distingue dal
“patrimonio” della Fondazione. La distinzione non è formale,
il capitale è l’ammontare versato inizialmente e dichiarato nell’atto di
Fondazione e nello statuto.
Tutti gli altri beni, successivamente
conferiti o acquisiti, inizialmente o successivamente, provenienti da terzi o
dal fondatore (in quest’ultimo caso in conformità
degli obblighi di versamento posti a suo carico dall’atto di Fondazione), sono patrimonio. Di seguito, il capitale è
assorbito, come è evidente, ma solo da un punto di
vista matematico, nella più ampia estensione del patrimonio.
5. Responsabilità
per debiti
Per i debiti della Fondazione risponde soltanto il
patrimonio della Fondazione medesima.
Non sono responsabili, perciò, né il fondatore né i
beneficiari né i membri del consiglio (neanche per versamenti supplementari al
patrimonio della Fondazione).
D’altro lato, se lo scopo della fondazione è
familiare, i creditori dei beneficiari non possono iniziare esecuzioni, né in
via ordinaria né in via fallimentare, sui redditi percepiti dalla Fondazione,
né nella misura in cui occorrano per far fronte al sostentamento del
beneficiario nè nel loro intero ammontare, se il
beneficio è ottenuto a titolo gratuito da una Fondazione familiare e se così è
stabilito dall’atto di Fondazione.
6. Il fondatore
II fondatore è colui che
decide di conferire una parte, più o meno consistente, del proprio patrimonio
alla Fondazione, rappresentata dal Consiglio, nell'interesse di una o più persone
chiamate beneficiari e per un fine specifico. Nel momento in cui il fondatore
conferisce i beni alla Fondazione (Stiftung), egli provvede a redigere lo statuto e l’atto di Fondazione della
Fondazione, ai quali il Consiglio dovrà scrupolosamente attenersi nella
gestione del patrimonio. Finché il fondatore vive,
egli è libero di cambiare lo statuto, gli scopi e i beneficiari della
Fondazione. In tal caso il potere di modifica deve essere previsto nell'atto
costitutivo, ma la maggior parte dei fondatori optano
per questa clausola. Soltanto dopo la morte del fondatore le
sue disposizioni diventano definitive.
7. I consiglieri
Lo statuto prevede il potere del fondatore di nominare
o revocare i membri del Consiglio.
I membri del Consiglio sono nominati dal fondatore al
momento della costituzione della Stiftung.
Ciò non toglie che il potere di nomina e revoca possa essere attribuito anche ad altri soggetti. Infatti, lo
statuto può prevedere che ciascun consigliere possa nominare un suo successore
o che ulteriori membri possano essere nominati dagli
stessi consiglieri in carica.
I consiglieri, poi, possono essere residenti nel Liechtenstein o all'estero, tuttavia almeno uno di essi deve essere un cittadino del Liechtenstein,
residente nel Paese.
E’ da notare, infine, che i membri del Consiglio di amministrazione devono osservare standard di criteri di
altissima diligenza e sono personalmente responsabili per ogni danno provocato.
In ogni caso, la Fondazione ha un Rappresentante
(solitamente un consigliere), che è il procuratore domiciliatario
della Fondazione, abilitato a ricevere da tutti i tribunali e tutte le autorità
amministrative dichiarazioni e comunicazioni d’ogni genere.
Merita un accenno, poi, il fatto che solo nelle Fondazioni
con scopo commerciale è richiesto un Ufficio di Revisione,
con funzioni di controllo, verifica e sindacato sulla regolarità della gestione
contabile.
Talora lo statuto prevede anche altri organi come il
Consulente o un “Kollator”, investito del diritto di
designare i beneficiari.
9. I Beneficiari
I beneficiari sono le persone (o altre entità legali),
designate nello statuto o nell’atto di Fondazione, destinatarie di un beneficio
presente o futuro proveniente dal patrimonio e dai profitti della Fondazione. I
proventi del beneficio sono, per loro natura, gratuiti
ed i beneficiari non hanno, salvo legami contrattuali diversi, nessun diritto
legale o altro diritto equivalente per esserne i designatari.
In ogni caso, una volta nominati, i beneficiari
acquisiscono, oltre ai diritti (contrattualmente previsti) di ricevere una quota dei profitti e una
quota del patrimonio della Fondazione, il diritto ad esigere una chiara
amministrazione del patrimonio della Fondazione.
Ma, data la gratuità
della concessione dei diritti ai beneficiari, nulla esclude che tali diritti
possano essere limitati nel tempo oppure assoggettati a certe condizioni. Il
fondatore ha un notevole potere discrezionale nello stabilire condizioni e
limitazioni, ma può anche, all’inverso, riconoscere ai beneficiari una funzione
di controllo sull'operato del Consiglio.
In ogni caso, nell’eventualità di un disaccordo tra
beneficiari e Consiglio di amministrazione, i primi
possono ricorrere al tribunale per tutelare i propri diritti. Il tribunale
applicherà le norme, da lungo tempo istituite e collaudate,
della legge sul fedecommesso.
In via di principio, l’atto di
Fondazione e lo statuto non sono modificabili, specie per quanto riguarda lo
scopo della Fondazione. Ma situazioni eccezionali,
previste dai medesimi atti di cui in questione, possono giustificare le
modifiche, le quali sono rimesse ad un organo della Fondazione, spesso con la
cooperazione delle autorità competenti (autorità di sorveglianza delle
Fondazioni o tribunale).
Fintanto che la Fondazione non è costituita, il
fondatore ha il potere di revocarla unilateralmente. Dopo la costituzione ciò
non è più possibile, salvo che il fondatore abbia fatto
espressa riserva a sé di questo potere
nell’atto di Fondazione.
Con la revoca della Fondazione, essa cessa ed il
patrimonio ritorna al fondatore.
L’annullamento dell’atto di Fondazione può essere richiesto,
da chi vi abbia interesse, per gli stessi vizi della volontà che rendono
invalido il contratto. Se il fondatore, dunque, era in
errore o sottoposto a violenza fisica o morale nel momento della manifestazione
della sua volontà o se ha agito con dolo o intento fraudolento, allora l’atto
di fondazione è annullabile.
La Fondazione può, inoltre, essere annullata per
raggiungimento del suo scopo, insufficienza del patrimonio oppure quando è
trascorsa la sua durata prevista nell’atto di Fondazione.
Infine, è possibile ridurre, per lesione della quota
d’eredità legittima, il versamento originario del fondatore o le successive
attribuzioni patrimoniali a favore della Fondazione (purchè
assimilabili a donazioni). Nulla impedisce, altresì, ai creditori del fondatore
lesi dalla costituzione di esercitare la revocatoria ordinaria o fallimentare, purchè ne ricorrano tutte le altre
condizioni di legge (p.e. il rispetto dei termini della revocatoria
fallimentare, l’intento fraudolento e simili).
Lo scioglimento della Fondazione può verificarsi per:
·
raggiungimento del suo scopo;
· scadenza del termine di durata;
· mutuo
consenso di tutti i soggetti gravitanti intorno alla Fondazione (fondatore,
beneficiari, ecc.).
Per il resto, nell’atto di Fondazione vi è una precisa
regolamentazione di altri casi di scioglimento.
13. Vantaggi della pianificazione fiscale attuata per mezzo di
una Fondazione
Parlando, ora, di pianificazione fiscale internazionale,
si tenga presente quanto segue.
Ipotizzando che il ruolo di
“holding” sia rivestito da una Fondazione (Stiftung),
anziché da una società o da un trust, essa dovrà rispettare le disposizioni
previste dalla normativa fiscale del Liechtenstein
per beneficiare dello status privilegiato di "società holding" ed
essere assoggettata soltanto ad un'imposta patrimoniale forfettaria
annuale di 1.000 Franchi svizzeri.
La normativa fiscale fa un esplicito riferimento alla holding generale, definendola come una "persona
morale" il cui oggetto è rappresentato dalla detenzione di partecipazioni
in altre società. Ma la stessa legge prevede, d’altro
lato, che la Fondazione, che assume la veste di holding, acquisti la personalità giuridica pur senza essere registrata.
Ordinariamente, infatti, l’obbligo della registrazione
è previsto soltanto qualora la Fondazione eserciti un'attività esclusivamente
commerciale, ma ove partecipi ad attività commerciali altrui, per il
conseguimento del proprio obiettivo non economico (familiare, caritatevole,
ecc), non deve registrarsi e non ha una
personalità giuridica riconosciuta.
Invece, la Fondazione che svolga la funzione di
holding, visto che la gestione e la detenzione delle
partecipazioni non costituiscono una "attività commerciale", può far a meno di essere iscritta nel Registro
Pubblico e, tuttavia, acquista la personalità giuridica piena, con ovvi
effetti di anonimato per i beneficiari (anche se il fondatore resta in ogni
caso anonimo in qualsiasi tipo di Fondazione) e maggior credito verso
l’esterno, per avere comunque ottenuto la piena personalità.
Infine, la Fondazione-holding,
che non svolge direttamente attività di carattere commerciale, ricorrendo a
determinati accorgimenti, potrà anche essere esonerata dall'obbligo della presentazione
della contabilità.
La funzione che, quindi, la Fondazione (Stiftung) potrà assolvere nell'ambito di una struttura di
pianificazione fiscale internazionale è essenzialmente
quella di "cassaforte" del gruppo. Ciò significa che essa potrà detenere
le azioni di una holding intermediaria e il risultato
sarà che la Fondazione diverrà la beneficiaria della eventuale distribuzione di
dividendi operata dalla sua diretta controllata.
Attenzione, però. Non beneficiando
il Liechtenstein di trattati contro la doppia
imposizione e non essendo un paese membro della CEE, restando quindi escluso
dalla possibilità di usufruire della Direttiva CEE n. 435 (Direttiva madre -
figlia), per non essere assoggettati ad onerose ritenute alla fonte sulla
distribuzione di dividendi, è evidente che occorrerà localizzare una sub -
holding, controllata dalla Stiftung, in una
giurisdizione che consenta di distribuire dividendi senza che questi debbano
scontare alcuna ritenuta.
La sub-holding potrà, per esempio, essere costituita a
Malta o a Cipro, nella forma di società offshore, dove non verrà
trattenuta alcuna ritenuta sul pagamento di dividendi. Prestando attenzione
alla struttura che si realizza, anche la holding
lussemburghese del '29 rappresenterà senz'altro un'ottima soluzione. I
dividendi conseguiti potranno essere conseguentemente destinati al
perseguimento dello scopo per cui la Stiftung è stata costituita senza che essi siano
assoggettati a tassazione in Liechtenstein.
La Stiftung consente di
ottenere un significativo vantaggio anche con
riferimento alle imposte di successione. Infatti, alla morte del fondatore non si verificherà alcuna successione, in quanto formalmente il
titolare dei beni conferiti risulta essere la Stiftung.
In definitiva, la Stiftung può effettivamente considerarsi una struttura
particolarmente flessibile, che si presta a diverse soluzioni di pianificazione
fiscale.
Le Fondazioni assumono uno status particolare, per cui sono esenti dalla tassazione sul patrimonio, sugli
acquisti e sui redditi.
Sono, invece, assoggettate, al momento dell’iscrizione
o del deposito dell’atto di Fondazione nel registro,
all’imposta di costituzione e di bollo, che è pari al 3% del capitale della
Fondazione (ma si applica l’1,5% per capitali superiori a 5 milioni di franchi
svizzeri e l’1% per quelli superiori a 10 milioni e, addirittura, il 2‰ sui
beni acquisiti, ma con un minimo di 200 franchi, per le Fondazioni familiari e
per scopi non lucrativi).
Altra imposta è quella di iscrizione
o di deposito, da versare al momento, appunto,
dell’iscrizione o del deposito dell’atto di Fondazione.
Per
l’iscrizione (riguardante solo le Fondazioni commerciali), la tassa è pari a
500 franchi svizzeri, se il capitale della fondazione non supera i 100mila
franchi. Se poi il capitale supera i 100mila franchi
la tassa aumenta di 150 franchi, per ogni frazione di capitale pari a 100mila
franchi.
Per il deposito, la tassa varia da 500 a 5.000 franchi
svizzeri e si applicano gli stessi criteri di calcolo validi per la tassa di iscrizione. Per le fondazioni non commerciali, non
soggette ad obbligo di iscrizione, la tassa varia da
250 a 2.500 franchi.
Altra imposta ancora, a cui sono assoggettate le
Fondazioni, è la tassa annuale del 0,1‰ sul capitale e
sul patrimonio, con un minimo di 1,000 franchi svizzeri. La percentuale
dell'imposta è ridotta allo 0,75‰ se il patrimonio supera 2 milioni di franchi
svizzeri e allo 0,5 ‰ se supera 10 milioni di franchi svizzeri.
Non da trascurare, infine, le spese notarili che
possono ammontare a diverse centinaia di franchi svizzeri.
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