

Tra
Newco, con sede in ..................................................................................................
rappresentato da
............................................................................................
in seguito indicato «il Committente»
Società X
con sede in
..................................................................................................
rappresentato da
............................................................................................
in seguito indicato «il Prestatore
d'opera»,
considerato che
Il Committente ed il Prestatore d'opera si sono accordati
affinché il Prestatore d'opera esegua per conto del
Committente una determinata lavorazione, nei termini ed alle condizioni qui di
seguito indicate,
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IL CONTRATTO È INCOMPLETO, A RICHIESTA
SARÀ INVIATA UNA COPIA COMPLETA (artt.17 ss Cod.Deont.) STUDIO
MISURACA,
FRANCESCHIN & Associati/Associates
Studio Legale Law Firm Il contratto manca di molte clausole, lo studio
legale SMAF invia su gentile richiesta una completa copia a titolo di
prestazione professionale a pagamento ex artt.17
ss. Cod. Deont. Forense / The
contract has missing clauses; please, consider SMAF law firm allowed to send
a you a payable copy according to Italian Forensic Deontology Code. |
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Art. 1
Oggetto e durata del Contratto
Oggetto del presente Contratto è la lavorazione che il Prestatore
d'opera si impegna a svolgere per il Committente, come
descritta in dettaglio nell'Allegato 1 (in seguito indicata come «
Art. 2
Documentazione tecnica
2.1 Il
Committente, entro ............ settimane dalla sottoscrizione del Contratto,
deve fornire al Prestatore d'opera i documenti tecnici e le informazioni specificate
nell'Allegato 2, che rimangono di proprietà del
Committente.
2.2 Il
Prestatore d'opera deve fornire al Committente, entro il termine o i termini
specificati nell'Allegato 3, i documenti tecnici e le informazioni specificate
nel medesimo Allegato 3, che rimangono di proprietà del Prestatore d'opera.
2.3 Ciascuna
delle parti si impegna a mantenere riservati e a fare
in modo che i propri dipendenti e collaboratori facciano altrettanto, per tutta
la durata del Contratto e dopo la sua scadenza o risoluzione, tutti i documenti
tecnici e le informazioni fornitele o rivelatele
conformemente alle condizioni del Contratto dall'altra parte, che siano state
qualificate per iscritto come segrete, eccetto
a) le
informazioni che siano già conosciute da quella parte (non in
quanto rivelatele in via confidenziale dall'altra parte), e
b) le
informazioni che siano di dominio pubblico al momento della divulgazione o che
siano diventate di dominio pubblico per causa non imputabile alla parte che le
ha ricevute.
La parte
che riceve tali informazioni si impegna a non
copiarle, divulgarle o trasmetterle a terzi, né ad utilizzarle per un
qualsiasi fine diverso da quanto necessario per il raggiungimento degli scopi
del Contratto o l’effettuazione di una lavorazione da parte di subappaltatori
autorizzati del Prestatore d'opera e, in quest’ultimo
caso, a condizione che esse siano copiate, rivelate o trasmesse previa
assunzione di un analogo obbligo di riservatezza da parte del ricevente.
2.4 Eventuali
invenzioni, brevettabili o meno, realizzate dal Prestatore d'opera nella
Lavorazione per il Committente devono essere oggetto di comunicazione al
Committente, mettendo a disposizione di quest'ultimo
ogni documentazione ed informazione utile per la relativ
attuazione produttiva. Il Committente ne avrà diritto
di licenza per la produzione (diretta o tramite terzi), la vendita e l'uso. Nel
caso in cui l'invenzione oggetto della privativa industriale sia
ottenuta dal Prestatore di Lavoro in modo comprovatamente
autonomo, senza informazioni o collaborazione tecnica o documenti del
Committente, quest'ultimo pagherà una remunerazione
per la licenza, diversamente la licenza sarà a titolo gratuito. Nel caso in cui
la progettazione, la sperimentazione o lo sviluppo sia effettuato
dal Prestatore d’opera su incarico (remunerato) del Committente, l’invenzione e
i relativi titoli di privativa industriale, così come i risultati tecnici,
saranno di proprietà esclusiva del Committente.
2.5 Alla scadenza o risoluzione anticipata del Contratto ciascuna
delle parti deve, salvo che non sia convenuto diversamente, riconsegnare
all'altra le informazioni segrete ed i documenti tecnici che le sono stati
forniti dalla controparte, unitamente alle relative copie e, su richiesta, anche
tutti gli altri documenti tecnici e informazioni fornitele
dall'altra parte nel periodo in cui il Contratto era in vigore.
Art. 3
Materiali
3.1 Il
Committente deve consegnare il materiale che deve essere lavorato dal
Prestatore d'opera entro il termine pattuito, decorrente dalla data o dalle
date specificate nel piano di consegna del materiale, contenuto
nell'Allegato 4.
3.2 Nel termine
di 7 giorni dal ricevimento del materiale consegnato dal Committente, il
Prestatore d'opera deve sottoporlo ad un ragionevole controllo a vista ed
informare immediatamente il Committente dell'esistenza di eventuali
vizi o danni a tale materiale o di eventuali ammanchi apparsi in occasione di
tale verifica. Il Committente deve sostituire il materiale difettoso, danneggiato
o mancante entro un tempo ragionevole dalla predetta comunicazione.
3.3 Tutto
il materiale fornito al Prestatore d'opera dal Committente rimane di proprietà di quest'ultimo come resta a suo carico il rischio di perdita
o danneggiamento, salvo che la perdita o il danno siano stati causati dalla
negligenza, imprudenza o imperizia del Prestatore d'opera, dei suoi
subappaltatori, dipendenti o collaboratori, nel periodo in cui il materiale era
in suo od in loro possesso.
3.4 Il
Prestatore d'opera deve immagazzinare il materiale a proprie spese,
contrassegnarlo come di proprietà del Committente e tenerlo separato dagli
altri materiali, conformemente alle istruzioni del Committente o, qualora non
gli siano state date istruzioni in tal senso, in conformità con la prassi
corrente nel settore.
3.5 Su richiesta ed a spese del Committente, il Prestatore
d'opera provvederà ad assicurare i beni contro i rischi che il Committente
richieda di assicurare, per il periodo in cui tali beni sono in possesso del
Prestatore d'opera. Il relativo costo si aggiungerà al Prezzo del Contratto.
3.6 I materiali
forniti dal Committente nel contesto del presente
Contratto dovranno essere utilizzati dal Prestatore d'opera per adempiere al
presente Contratto ad esclusione di ogni altro fine.
Art. 4
Utensili ed attrezzature
Attrezzature a costo parziale
4.1 Le
attrezzature realizzate dal Prestatore d'opera per l’esecuzione del Contratto
rimangono di proprietà di quest'ultimo,
anche ove il Committente abbia pagato parte del loro costo. Tuttavia, qualora
il Prestatore d'opera non sia in grado di o non sia disposto a dar corso a
qualsiasi ulteriore ordine di lavorazione dei beni
comportanti l’utilizzazione delle suddette attrezzature entro un tempo
ragionevole a prezzi equi e ragionevoli oppure quando il Prestatore d’opera
sia soggetto a procedura concorsuale (eccetto che per procedere ad una fusione
o ristrutturazione), e purché il Committente abbia adempiuto a tutte le sue
obbligazioni nei confronti del Prestatore d'opera ai sensi del presente
Contratto o altrimenti, il Committente avrà diritto, dandone comunicazione per
iscritto, di ottenere senza alcun ulteriore pagamento la consegna delle
suddette attrezzature e ne acquisterà conseguentemente la proprietà. Il Committente
avrà il diritto di acquistare le attrezzature ad un prezzo da concordarsi, in
qualsiasi momento successivo alla fine del Contratto.
Attrezzature del Committente
4.2
Eventuali maschere, matrici, stampi, attrezzature o macchinari messi a disposizione
del Prestatore d'opera dal Committente o pagati integralmente dal Committente,
sono di proprietà di quest'ultimo. Tutti questi beni
dovranno essere identificati chiaramente come di proprietà del Committente e
dovranno, se possibile, essere tenuti separati dagli altri beni del Prestatore
d'opera. Il Prestatore d'opera dovrà tenere tali attrezzature in buone
condizioni, fatta eccezione per il normale deterioramento, e potrà usarle
soltanto per l'esecuzione delle lavorazioni per conto del Committente e non altrimenti.
Il Prestatore d'opera si impegna a riparare o
sostituire tali articoli a proprie spese, nella misura in cui ciò si renda
necessario per l'esecuzione del contratto, ove gli stessi siano stati persi o
danneggiati in conseguenza di un’azione od omissione negligente del Prestatore
d'opera, dei suoi subappaltatori, dipendenti o collaboratori
e si impegna a restituire i medesimi al Committente, al momento della scadenza
o della risoluzione anticipata del Contratto.
4.3
Il Prestatore d'opera ha altresì i seguenti obblighi: di custodire ed
utilizzare con la massima cura e provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria delle
attrezzature del Committente; di
segnalare al Committente le riparazioni straordinarie o le sostituzioni
occorrenti (che saranno a carico del Committente); di non trasferire fuori dai propri
stabilimenti le attrezzature, se non per quanto autorizzato preventivamente di
volta in volta dal Committente; di
consentire agli incaricati del Committente di controllare, durante l’orario
normale di lavoro, le modalità di utilizzazione e conservazione delle
attrezzature; di conformarsi alle istruzioni che gli verranno impartite dal
Committente riguardo alla loro riconsegna, rottamazione o conservazione al
momento della cessazione della lavorazione per la quale vengono impiegate.
Allegati
1. Specificazione della lavorazione ed oggetto del
contratto.
2. Documenti
tecnici ed informazione del Committente.
3. Documenti tecnici ed informazione del
Prestatore d’opera e tempi di consegna.
4. Programma
delle consegne per il materiale del Committente.
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