

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ DA PARTE DI PERSONA FISICA IRANIANA
NON RESIDENTE, CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ IRAN-ITALIA, PROFILI RELATIVI A RESIDENZA CON O SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO
Con
l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.286 del
25 luglio 1998 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e del suo
regolamento di attuazione (Decreto del Presidente
della Repubblica n.394 del 31 agosto 1999), il
cittadino extracomunitario, che soggiorni in territorio italiano e sia titolare
della carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di
lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari, gode dei diritti civili senza
che vi sia necessità di verificare l’esistenza della condizione di reciprocità.
Né esistono, allo stato, accordi bilaterali che
prevedano, per lo straniero, condizioni meno
favorevoli di quelle previste dalle norme interne.
Quindi,
ogni attività commerciale e societaria deve essere, teoricamente,
consentita alla persona fisica iraniana, che disponga
di permesso di soggiorno. Infatti, in base all’art. 2, comma
4° della legge 6.3.98, n. 40, allo straniero e' riconosciuta parita' di trattamento con il cittadino relativamente
alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei
rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi,
nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
|
IL
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Dal
punto di vista pratico, credo tuttavia, che molte amministrazioni opporranno
resistenza alla intestazione di beni all’iraniano con
permesso di soggiorno, in quanto potrebbero richiedere con maggiore o minore insistenza,
non solo un codice fiscale e un certificato di
residenza, che non consistono in specifici impedimenti, ma anche
frapporre altri ostacoli di natura più o meno burocratica, che possono
dipendere più da pregiudizi di carattere etnico che da questioni
tecnico-legali, il che rende, allora, necessario affidarsi alla condizione di
reciprocità, anche per l’iraniano con permesso di
soggiorno, per la risposta al quesito sulla capacità di costituire o
amministrare società.
In
tutti i casi, quindi, sia per la persona fisica straniera priva di un titolo di
soggiorno come per quella che ne è munita, come anche
nel caso di persona giuridica straniera (associazione, fondazione, società),
occorre verificare l’esistenza della condizione di reciprocità al di fuori dei
casi espressamente regolati dalla legge. Il testo unico sugli immigrati non
dice alcunché di preciso in merito ai diritti
commerciali e societari dello straniero con permesso di soggiorno.
Per
chiarire ulteriormente la questione
occorre approfondire il concetto di
condizione di reciprocità.
Quest’ultima è un trattamento di fatto che viene
assicurato in Italia a persone di cittadinanza straniera ai sensi dell’articolo
16 delle "Disposizioni sulla legge in generale", contenute nel Regio
Decreto n.262 del 16 marzo 1942. In
base a tale disposizione, "Lo straniero è ammesso a godere dei
diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le
disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le
persone giuridiche straniere".
Se,
ora, lo Stato dello straniero e l’Italia hanno concluso
un Accordo, in materia di diritti commerciali e civili, esso è direttamente
applicabile e ad esso occorre guardare per stabilire se il cittadino iraniano
non stabilmente residente in Italia né stabilmente domiciliato possa costituire
una società o amministrarla. Non è il caso dell’Iran, che non dispone di tale trattato e gode semplicemente di una
condizione di reciprocità, come regolata dall’art. 16 sopra citato.
La
verifica della condizione di reciprocità di cui all'Art.
16 delle preleggi, in materia di acquisti
immobiliari e costituzione e/o partecipazione societaria e con riferimento alle
persone fisiche straniere non regolarmente soggiornanti in Italia ed alle
persone giuridiche straniere, viene compiuta dal Ministero degli Esteri, alla
cui fonte mi riferisco.
Nel
caso di persone fisiche “originarie” dell’Iran, possono essere dispensati dalla
verifica della condizione di reciprocità solo:
1)
le persone di etnia iraniana che siano anche apolidi,
secondo quanto previsto dall'art. 7 della Convenzione relativa allo status di
apolide, adottata a New York il 28 settembre 1954 e resa esecutiva con legge 1
febbraio 1962, n. 306, sempre però che i medesimi risultino regolarmente residenti
in territorio italiano da almeno tre anni;
2)
le persone di etnia iraniana che siano anche
rifugiate, in applicazione dell'art. 7 par. 2 della Convenzione di Ginevra del
28 luglio 1951, relativa allo Statuto dei Rifugiati, ratificata e resa
esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, sempre che i medesimi risultino
regolarmente residenti in territorio italiano da almeno tre anni.
Ma
anche in questi casi, vi sono gli stessi ostacoli di cui si è detto in tema di iraniani con permesso di soggiorno.
**********
Compiute
le osservazioni preliminari di cui sopra, le persone fisiche iraniane non
stabilmente residenti o domiciliate in Italia, in base alla condizione di
reciprocità Italia-Iran, non possono effettuare acquisti immobiliari, ma possono
effettuare soltanto, sussistendo la condizione di reciprocità, acquisti per
successione ereditaria.
In tema di costituzione di o partecipazione a societa':
In
definitiva, le tre opzioni sopra menzionate sono
quanto è permesso all’iraniano in Italia.
Per il
resto, l’iraniano che svolga attività alle condizioni specificate, può essere
tassato, in base all’art. 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che, ai
fini delle imposte sul reddito, considera residenti in
Italia le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte
nell'anagrafe della popolazione residente, ovvero hanno nel territorio dello Stato
il domicilio o la residenza (che in base a quanto stabilito dall'articolo 43
del codice civile rappresentano rispettivamente, il domicilio, la sede
principale degli affari e degli interessi del soggetto e, la residenza, il
luogo in cui questi dimora abitualmente). Il concetto di maggior parte del
periodo di imposta allude ai 183 giorni di
permanenza in Italia, in conformità al
modello OCSE.
E'
sufficiente che ricorra uno solo dei tre elementi citati dalla norma
(iscrizione anagrafe, permanenza per la maggior parte del periodo, domicilio o
residenza), affinché la persona sia considerata fiscalmente residente in
Italia. Quindi, per dare un esempio, tutti i redditi di impresa
conseguiti in Italia possono essere tassati se l’iraniano permane anche con
semplice domicilio e non per la maggior parte del periodo e senza essere
iscritto all’anagrafe.
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COSTITUZIONE DI SOCIETÀ DA PARTE DI PERSONA FISICA IRANIANA
NON RESIDENTE, CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ IRAN-ITALIA, PROFILI RELATIVI A RESIDENZA CON O SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO
Con
l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.286 del
25 luglio 1998 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e del suo
regolamento di attuazione (Decreto del Presidente
della Repubblica n.394 del 31 agosto 1999), il
cittadino extracomunitario, che soggiorni in territorio italiano e sia titolare
della carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di
lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari, gode dei diritti civili senza
che vi sia necessità di verificare l’esistenza della condizione di reciprocità.
Né esistono, allo stato, accordi bilaterali che
prevedano, per lo straniero, condizioni meno
favorevoli di quelle previste dalle norme interne.
Quindi,
ogni attività commerciale e societaria deve essere, teoricamente,
consentita alla persona fisica iraniana, che disponga
di permesso di soggiorno. Infatti, in base all’art. 2, comma
4° della legge 6.3.98, n. 40, allo straniero e' riconosciuta parita' di trattamento con il cittadino relativamente
alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei
rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi,
nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
Dal
punto di vista pratico, credo tuttavia, che molte amministrazioni opporranno
resistenza alla intestazione di beni all’iraniano con
permesso di soggiorno, in quanto potrebbero richiedere con maggiore o minore
insistenza, non solo un codice fiscale e un certificato di residenza, che non consistono in specifici
impedimenti, ma anche frapporre altri ostacoli di natura più o meno
burocratica, che possono dipendere più da pregiudizi di carattere etnico che da
questioni tecnico-legali, il che rende, allora, necessario affidarsi alla
condizione di reciprocità, anche per l’iraniano con permesso di soggiorno, per
la risposta al quesito sulla capacità di costituire o amministrare società.
In
tutti i casi, quindi, sia per la persona fisica straniera priva di un titolo di
soggiorno come per quella che ne è munita, come anche
nel caso di persona giuridica straniera (associazione, fondazione, società),
occorre verificare l’esistenza della condizione di reciprocità al di fuori dei
casi espressamente regolati dalla legge. Il testo unico sugli immigrati non
dice alcunché di preciso in merito ai diritti
commerciali e societari dello straniero con permesso di soggiorno.
Per
chiarire ulteriormente la questione
occorre approfondire il concetto di
condizione di reciprocità.
Quest’ultima è un trattamento di fatto che viene
assicurato in Italia a persone di cittadinanza straniera ai sensi dell’articolo
16 delle "Disposizioni sulla legge in generale", contenute nel Regio
Decreto n.262 del 16 marzo 1942. In
base a tale disposizione, "Lo straniero è ammesso a godere dei
diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le
disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le
persone giuridiche straniere".
Se,
ora, lo Stato dello straniero e l’Italia hanno concluso
un Accordo, in materia di diritti commerciali e civili, esso è direttamente
applicabile e ad esso occorre guardare per stabilire se il cittadino iraniano
non stabilmente residente in Italia né stabilmente domiciliato possa costituire
una società o amministrarla. Non è il caso dell’Iran, che non dispone di tale trattato e gode semplicemente di una
condizione di reciprocità, come regolata dall’art. 16 sopra citato.
La
verifica della condizione di reciprocità di cui all'Art.
16 delle preleggi, in materia di acquisti
immobiliari e costituzione e/o partecipazione societaria e con riferimento alle
persone fisiche straniere non regolarmente soggiornanti in Italia ed alle
persone giuridiche straniere, viene compiuta dal Ministero degli Esteri, alla
cui fonte mi riferisco.
Nel
caso di persone fisiche “originarie” dell’Iran, possono essere dispensati dalla
verifica della condizione di reciprocità solo:
1)
le persone di etnia iraniana che siano anche apolidi,
secondo quanto previsto dall'art. 7 della Convenzione relativa allo status di
apolide, adottata a New York il 28 settembre 1954 e resa esecutiva con legge 1
febbraio 1962, n. 306, sempre però che i medesimi risultino regolarmente
residenti in territorio italiano da almeno tre anni;
2)
le persone di etnia iraniana che siano anche
rifugiate, in applicazione dell'art. 7 par. 2 della Convenzione di Ginevra del
28 luglio 1951, relativa allo Statuto dei Rifugiati, ratificata e resa
esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, sempre che i medesimi risultino regolarmente
residenti in territorio italiano da almeno tre anni.
Ma
anche in questi casi, vi sono gli stessi ostacoli di cui si è detto in tema di iraniani con permesso di soggiorno.
**********
Compiute
le osservazioni preliminari di cui sopra, le persone fisiche iraniane non
stabilmente residenti o domiciliate in Italia, in base alla condizione di
reciprocità Italia-Iran, non possono effettuare acquisti immobiliari, ma possono
effettuare soltanto, sussistendo la condizione di reciprocità, acquisti per
successione ereditaria.
In tema di costituzione di o partecipazione a societa':
In
definitiva, le tre opzioni sopra menzionate sono
quanto è permesso all’iraniano in Italia.
Per il
resto, l’iraniano che svolga attività alle condizioni specificate, può essere
tassato, in base all’art. 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che, ai
fini delle imposte sul reddito, considera residenti in
Italia le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte
nell'anagrafe della popolazione residente, ovvero hanno nel territorio dello
Stato il domicilio o la residenza (che in base a quanto stabilito dall'articolo
43 del codice civile rappresentano rispettivamente, il domicilio, la sede
principale degli affari e degli interessi del soggetto e, la residenza, il
luogo in cui questi dimora abitualmente). Il concetto di maggior parte del
periodo di imposta allude ai 183 giorni di
permanenza in Italia, in conformità al
modello OCSE.
E'
sufficiente che ricorra uno solo dei tre elementi citati dalla norma
(iscrizione anagrafe, permanenza per la maggior parte del periodo, domicilio o
residenza), affinché la persona sia considerata fiscalmente residente in
Italia. Quindi, per dare un esempio, tutti i redditi di impresa
conseguiti in Italia possono essere tassati se l’iraniano permane anche con
semplice domicilio e non per la maggior parte del periodo e senza essere
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