

Le leggi
irlandesi non pongono limiti all’acquisizione da parte degli stranieri di aziende locali e di immobili, nonché alla creazione di nuove
imprese. Prevedono, al contrario, incentivi fiscali.
Le
forme societarie di capitale previste dalla legislazione irlandese sono le seguenti
1. In particolare, la Limited
Company o Società privata a responsabilità limitata
Di seguito, la costituzione
delle società è regolata dalla seguente
legge.
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È INCOMPLETO, A RICHIESTA SARÀ INVIATA UNA COPIA COMPLETA (artt.17 ss Cod.Deont.) STUDIO
MISURACA, FRANCESCHIN & Associati/Associates
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Pur
essendovi l’obbligo annuale di pubblicazione di conti revisionati, tuttavia le Ltd possono evitare la rivelazione di informazioni
confidenziali e, specie le medie e piccole società, hanno facoltà di limitarsi a
conti dei profitti e delle perdite, del tutto sintetici, né hanno l’obbligo di
fornire dettagli sul fatturato all’interno di tali limitati prospetti.
La
costituzione della società richiede circa 10 giorni ed è poco costosa, si può
acquisire, in alternativa, una società già esistente
nel giro di 1 giorno. Alcuni studi legali forniscono sia la costituzione sia la
gestione per circa 2000 $ all’anno.
Per
la costituzione si richiede la registrazione, presso l’ufficio del Registro, di
un Memorandum of Association (atto
costitutivo) e degli Articles of Association
(statuto), nonché la compilazione del modulo A1 (Form A1). Quest’ultimo
include una dichiarazione del primo segretario, e degli amministratori, e
l’indicazione della sede legale. I soci possono essere anche persone
giuridiche.
La
procedura è completa dopo l’emissione del Certificate
of Incorporation (certificato di costituzione) da
parte del Registro delle Società. La Ltd inizia ad
esistere dalla data ivi indicata.
Le
azioni della Ltd sono, minimo, di
un (1) Irish Pound, si deve
pagare una tassa di patrimoniale (Capital duty)
dell’1% sulle azioni di nuova emissione.
Il
CDA è composto di due amministratori e un segretario, non necessariamente
irlandesi, sebbene sia consuetudine nominare almeno un segretario irlandese.
Va, altresì, nominato un revisore dei conti (auditor)
e la società deve tenere almeno una assemblea generale
(annual general
meeting), principalmente per esaminare, in via ufficiale, i rapporti degli
amministratori e del revisore. Non vi è alcun obbligo di distribuzione di
dividendi o imposta speciale sugli stessi (trattati come comuni redditi) o
sulla restituzione del capitale sociale.
Vi è
stato un tentativo in Italia di includere in una BLACK LIST
(di paradisi fiscali) l’Irlanda come da sottostante tabella:
|
IRLANDA |
· Centro
internazionale di servizi finanziari (Dublino) |
L'Irlanda
era, infatti considerata, un paradiso per il regime impositivo al 10% previsto per determinate attività
manifatturiere e finanziarie. Non si è quindi tenuto conto del fatto che questo
tipo di agevolazione fiscale è, oramai, prossima alla
scadenza, sostituita dall’aliquota del 12,5% su tutti i redditi prodotti da una
società residente, che ha fatto fuoriuscire l’Irlanda dalla Black list.
Peraltro,
l’Irlanda ha disciplinato con maggior rigore le società irlandesi non residenti
e potenzialmente esenti da imposta (vedasi, più sotto, il regime delle close companies).
Per il
resto, gli incentivi prevedono la deduzione dei costi di affitto
per un periodo di 10 anni, per le aziende aperte nell’International
Financial Services Centre (IFSC) di Dublino. Nella zona franca di Dublino
(nel suddetto Centro finanziario), le società possono beneficiare di una
riduzione al 12,5% dell’imposta sulle imprese dei settori produttivi e dei
servizi. Per le società già collocate nella zona franca sopra nominata è
però disponibile sino alla fine del 2002 l’aliquota del 10%, per gli anni
futuri si applica il 12,5%.
Dal
gennaio 2000, invece, l’aliquota per le altre società collocate fuori dal centro finanziario sopportano l’aliquota del 25%
in media, con l’eccezione delle trading company, che godono del trattamento
privilegiato dell’aliquota del 12,5%. Un’eccezione a tale tassazione del 12,5% sia ha nel caso: 1) di Ltd
costituite (fuori o dentro il centro finanziario di Dublino) da non residenti e
2) da più di cinque persone e 3) che non commercino con l’Ilanda.
In tal caso vanno esenti da ogni imposta (come meglio spiegato in seguito).
Sotto il profilo delle esenzioni applicabili a tutte le società (fuori o dentro il centro
finanziario di Dublino), è opportuno ricordare che le società irlandesi, che
ricevono dividendi da tutto il mondo, possono reclamare un credito addizionale di imposta dal governo se, per caso, il trattato contro la
doppia imposizione del paese estero da cui provengono i redditi ha applicato un
ritenuta d’acconto eccessiva. Non solo, se i dividendi provengono da un paese
che, per il relativo trattato con l’Irlanda, considera la società irlandese non
residente, in quanto controllata da italiani o da
inglesi, allora il governo irlandese considererà non-residente la società e la
renderà esente da imposta. La società è anche esente, se è
controllata interamente da cittadini di un altro stato membro dell’UE e la
società non commercia in Irlanda i suoi prodotti, bensì all’estero.
Occorre, però, fare attenzione ad evitare il regime delle Close Companies. Infatti, si paga l’addizionale del 20% sugli investimenti
commerciali e finanziari e sui redditi immobiliari o quella del 15% sui ricavi
commerciali, se la società è controllata da cinque, o meno di cinque, soci
oppure i soci sono anche amministratori, oppure, ancora, più della metà dei
dividendi sono devoluti a 5 o meno di 5 soci di controllo. Questa
disciplina della close company tende a
disincentivare le società costituite per meri fini di risparmio di imposta.
3. Trattamento privilegiato
della Direttiva Madre-Figlia
L’Irlanda
si è conformata nel 1991 (The Finance Act, 1991) alla direttiva Madre-Figlia 435/90.
Nel
caso in cui la società riceva dividendi da una consociata
in altro paese dell’UE, consociata che controlli al, o a più del, 25%, - allora
l’imposta, sopportata dal dividendo nel detto paese della comunità, viene
compensata in Irlanda da un credito di imposta per lo più pari alla imposta
liquidata. Infatti il credito sarà sempre la
differenza matematica tra l’aliquota estera e quella irlandese (se si paga il
35%, 35-12,5= credito di imposta di 22,5%, se la società irlandese è esente
35-0=35).
Peraltro,
in Irlanda, come in tutti quelli appartenenti alla Comunità Europea che hanno ratificato la Direttiva, non viene applicata alcuna
ritenuta d’acconto sulla distribuzione verso l’Italia o l’Inghiltera
dei dividendi, purché il beneficiario (società inglese o società italiana) sia
in possesso, da almeno un anno, del, o di più del, 25% del capitale della
società irlandese, che li distribuisce, e a condizione che le due società
(irlandese e beneficiaria) siano soggette alla tassa sulle società o sui
redditi nei rispettivi Paesi; entrambe le entità, inoltre, dovranno essere
residenti in un Paese della CEE.
Viceversa,
se la Ltd Irlandese controlla al,o
al più del, 25% la consociata di un paese membro, da cui riceve un dividendo,
gode dell’esenzione dalla ritenuta d’acconto in quel paese: le condizioni
sono identiche.
Ricapitolando
per l’applicazione della Direttiva 90/435 CEE
(Madre-Figlia) devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
Quest’ultimo requisito è purtroppo incompatibile con il desiderio
di mantenere l’anonimato fiscale, essendo, il trattamento di favore della
direttiva, riservato a consociate europee e gruppi trasparentemente europei.