

BRASILE, ASSUNZIONE DI LAVORATORE ITALIANO IN QUALITA’ DI LAVORATORE
LOCALE
I
In caso di licenziamento del lavoratore italiano residente
in Brasile e assunto ex novo da società
brasiliana, la giurisdizione è con ogni probabilità da attribuire al giudice
Brasiliano tenendo mente a quanto segue.
Innanzitutto,
in base all’art. 3 della legge 1995 n. 218, la
giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente
in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e
negli altri casi in cui è prevista dalla legge.
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Perciò una eventuale causa promossa per licenziamento contro il
datore estero dovrebbe essere innestata presso il suo domicilio o sede
nazionale (Brasile). E il difetto di giurisdizione del
giudice italiano potrebbe essere eccepito in ogni stato e grado del giudizio.
Inoltre, nel caso di cittadino che lavora in diversi stati,
per datore italiano, la soluzione è del pari favorevole al cambio di
giurisdizione, si segue il seguente criterio per l’applicazione delle norme relative alla semplice esecuzione del rapporto:
- L'art. 5 n. 1
Convenzione del 27 settembre
1968, concernente la competenza
giurisdizionale e l'esecuzione delle
decisioni in materia civile e
commerciale, va interpretato nel senso che, nell'ipotesi di un contratto di
lavoro per l'esecuzione del quale
il lavoratore dipendente
esercita le proprie attivita' in piu' di
uno Stato contraente, il luogo
in cui il lavoratore
svolge abitualmente la propria attivita', ai
sensi della detta disposizione, e'
quello in cui egli ha stabilito
il centro effettivo delle proprie
attivita' professionali. Per determinare concretamente tale luogo va preso in
considerazione il fatto che il
lavoratore trascorre la maggior parte del
proprio tempo lavorativo in uno Stato contraente, in cui dispone di un ufficio
a partire dal quale organizza le proprie attivita'
per conto del datore di
lavoro e nel quale
fa ritorno dopo ciascun viaggio
di lavoro all'estero (Corte giustizia CE, 9 gennaio 1997, n. 383).
Nel caso di cittadino italiano impiegato da datore estero,
per le medesime questioni, si segue il seguente criterio:
In base
all'art. 5 n. 1, della convenzione di
Bruxelles del 27 settembre 1968 (recepita nell'ordinamento italiano dalla l. 21 giugno
1971 n. 804) il
giudice nazionale competente a
conoscere di un rapporto di
lavoro corrente tra cittadino italiano e datore di lavoro estero deve
essere individuato nel
giudice del luogo
in cui l'obbligazione dedotta in giudizio e' stata o deve essere eseguita.
In particolare, ai fini
dell'individuazione del luogo dell'adempimento, deve aversi
riguardo all'obbligazione
principale che caratterizza il contratto, il che nel rapporto di lavoro
coincide con il luogo di svolgimento della prestazione. (Cassazione
civile sez. un., 17 maggio 1995, n. 5392).
II
La legge italiana sul licenziamento, del 1966 n. 604, è un
limite di ordine pubblico all’applicazione della legge
straniera, che inibisce l’applicazione della legge brasiliana, in quanto meno
favorevole, ma tale limite non opera in
ogni caso.
Non dovrebbe operare, in particolare, tra parti di cui una sia
straniera, se il rapporto non è sorto in Italia, se il rapporto non è eseguito
in Italia e se la giurisdizione applicabile non è quella italiana (ex art. 17
della legge 1995 n. 218).
Questa conclusione si può
argomentare dalla seguente giurisprudenza:
In tema di individuazione della
legge regolatrice dei rapporti di lavoro sorti in
Italia, fra soggetti
di cittadinanza italiana, ed eseguiti
all'estero - disciplinata dall'art. 25,
comma 1, delle disposizioni
sulla legge in
generale che attribuisce rilievo prevalente alla volonta'
delle parti stipulanti di scegliere la legge ritenuta piu' idonea per
il regolamento dei rispettivi rapporti contrattuali - il principio di
favore nei confronti del prestatore di lavoro
- che nell'ordinamento giuridico
italiano ha carattere
fondamentale - costituisce, ai sensi
dell'art. 31 delle disposizioni sulla
legge in generale, un limite di ordine pubblico internazionale
all'introduzione nel nostro ordinamento,
anche se richiamata in base all'art. 25 sopra citato, di una disposizione di legge
straniera che contenga una
disciplina del rapporto di lavoro dedotto in giudizio meno
favorevole al lavoratore rispetto a
quella prevista dalla legge italiana. Ne consegue che una legge straniera (nella
specie, libica) che consenta
l'incondizionata stipulazione di
contratti di lavoro a termine, cosi' riservando
al lavoratore un
trattamento meno favorevole rispetto a quello assicuratogli dalla l. 18
aprile 1962 n. 230, non potrebbe avere effetto, ne' trovare giudiziale
applicazione, in Italia, restando
irrilevante, in contrario, la circostanza che il contratto di lavoro debba avere (o abbia avuto)
integrale esecuzione nello Stato
straniero nel quale vige la suddetta legge. (Principio enunciato con
riferimento alla situazione
normativa precedente l'entrata
in vigore della l. 31
maggio 1995 n. 218, in tema
di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, che, all'art. 73, ha disposto
l'abrogazione, fra l'altro, delle
norme citate in massima). (Cassazione civile sez. lav., 27 marzo 1996, n. 2756).
Perciò, a contrario, la giurisprudenza italiana
fa ritenere inapplicabile il limite di ordine pubblico
della normativa italiana sul licenziamento (limite all’adozione della legge
brasiliana sui licenziamenti), nel caso del lavoratore italiano:
1)
che presti la sua
attività per conto di datore brasiliano,
2)
quando il rapporto è sorto ex novo in Brasile e
3)
quando la stessa giurisprudenza italiana in
simili casi determina la giurisdizione Brasiliana (vedi sopra), in quanto la “lex fori” brasiliana
dovrebbe inibire ulteriormente i limiti di ordine pubblico internazionale
dell’Italia, applicando in loro luogo i propri.
Sotto questo ultimo riguardo, e nello stesso modo, ove la legge
italiana sul licenziamento consista in un gruppo di “norme ad applicazione
necessaria”, la lex fori brasiliana dovrebbe impedire la
forza attrattiva della normativa italiana.
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