

CONSIDERAZIONI GENERALI
La legge del 13 aprile 1995 ha dato esecuzione alla
Direttiva europea. Questa legge non sostituisce interamente la disciplina
precedente, ma disciplina solo alcuni aspetti del contratto di
agenzia, quali commissione, risoluzione del contratto etc.
Eccetto che per alcune categorie di agenti
come quelli assicurativi o come gli intermediari finanziari, non vi è alcuna
regolamentazione specifica. Il contratto di agenzia
può essere eseguito senza prima dover ottenere verifiche, registrazioni o
autorizzazione governative.
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SARÀ INVIATA UNA COPIA COMPLETA (artt.17 ss Cod.Deont.) STUDIO
MISURACA,
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TIPOLOGIA DI AGENTI
L’attività dell’agente è limitata alla vendita e promozione dei prodotti.
POTERE DI RAPPRESENTANZA
L’agente può avere il potere di agire in nome del preponente ma in questo caso si deroga dai
limiti del contratto di agenzia vero e proprio, realizzandosi una fattispecie sui generis.
Generalmente il preponente si riserva il diritto di accettare o rifiutare gli ordini; se
però l’agente ha il potere di rappresentanza, il preponente
resta vincolato dalle azioni dell’agente.
SUB-AGENZIA
Se non vi è accordo scritto che
preveda il contrario, l’agente può farsi assistere da subagenti.
CLAUSOLA DI ESCLUSIVA
L’agente può lavorare per più preponenti
se questi non vendono prodotti concorrenziali.
Rimane l’obbligo di non concorrenza al termine del
contratto.
CLAUSOLE ACCESSORIE
E’ meglio specificare quali sono i prodotti affidati
all’agente e mettere per iscritto l’eventuale possibilità per l’agente di
modificare la lista di prodotti.
E’ opportuno stabilire se l’agente ha la facoltà di
aumentare i prezzi o di fare sconti.
CESSAZIONE DEL RAPPORTO
A) Il contratto può
terminare per le stesse ragioni per cui terminano tutti i contratti stipulati intuitu personae
(venir meno della fiducia personale, morte, interdizione, incapacità di
intendere, eventuale fallimento, ecc.)
B) Se il contratto
è a tempo determinato è unilateralmente risolvibile se una parte agisce in modo
da causare una violazione di obbligazioni fondamentali e l’altra può chiedere il risarcimento
dei danni.
C) Se il contratto
è a tempo indeterminato può essere risolto in qualsiasi momento solo con previa
nota scritta.
I periodi di preavviso sono identici a quelli previsti
dalla direttiva CEE.
Per determinare il periodo di preavviso, il giudice
prenderà in considerazione fattori come il tempo necessario affinché gli affari
si adattino alla nuova situazione, l’ammontare della commissione e la durata
del contratto. A differenza della distribuzione non è rilevante il periodo di
tempo in cui l’agente potrà trovare un nuovo preponente.
INDENNITÀ
In assenza del periodo di preavviso e se non vi sono cause
imputabili all’agente, quest’ultimo avrà diritto ad
un’indennità che copra le perdite subite nel periodo
di preavviso, e altri danni subiti.
Se la parte che commette una violazione di
obbligazioni fondamentali è il preponente,
l’agente avrà diritto ad un’indennità equivalente al guadagno che avrebbe avuto
se il contratto fosse giunto a termine, aggiunto alle perdite causate dalla
rottura anticipata del rapporto.
L’agente non ha automaticamente diritto ad un’indennità per
la clientela, anche se non è escluso; bisogna aver riguardo alle circostanze e
all’equità.
Oltre al periodo di preavviso, l’agente ha diritto ad
un’indennità se ha portato nuova clientela o quando ha significativamente
incrementato il volume d’affari.
L’ammontare
dell’indennità è calcolato secondo i parametri della direttiva (media degli
ultimi cinque anni).