

HOLDING AUSTRIACA
In Austria non vi
sono leggi particolari di disciplina delle società di
Holding.
Quest’ultima ha la
forma giuridica di una delle imprese locali ed è pertanto soggetta alla stessa
normativa in vigore per le ditte austriache in materia sia di costituzione
societaria che di esercizio di attività
imprenditoriali.
Per quanto concerne queste ultime giova ricordare la normativa in vigore per l’apertura di
un’attività in Austria applicabile pertanto anche nei confronti di privati e/o
aziende straniere.
Licenza di esercizio per attività economiche e
costituzione delle società austriache.
L’esercizio di numerose
attività economiche presuppone il rilascio di una licenza d’esercizio (Gewerbeberechtigung). Le disposizioni in materia sono
contenute nella legge sulle attività lucrative indipendenti (Gewerbegesetz).
Per le attività non regolate
è sufficiente la notifica all’autorità locale
competente.
Di seguito, la costituzione
delle società è regolata dalla seguente
legge.
La legge 304/1996, entrata
in vigore il 1 luglio 1996, ha profondamente modificato il diritto societario
austriaco, in attuazione delle direttive dell’U.E. in materia. Si riportano qui
di seguito le forme societarie più comuni in Austria:
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1)
Aktiengesellschaft (AG), Società per azioni
2) Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(GmbH), Società a responsabilità
limitata
3) Kommanditgesellschaft
(KG), Società in accomandita semplice
4) Offene Handelsgesellschaft (OHG), Società in nome collettivo
5) Stille Gesellschaft
(stGes), Associazione in partecipazione
6) Eingetragene Erwerbsgesellschaft (EEG), Società a scopo di lucro
registrata
7) Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GesBr), Società di diritto privato
8) Genossenschaft,
Cooperativa
9) Stiftung,
Fondazione
10) Verein,
Associazione
La società di Holding Austriaca
La costituzione di una Holding
avviene prevalentemente per mezzo delle società Spa o
Srl.
Essa in Austria può
rivelarsi utile sotto il profilo fiscale, come potrà rilevarsi da quanto
evidenziato qui di seguito:
a) I dividendi che affluiscono ad una
società Holding austriaca da parte di una propria consociata estera sono esenti
dalle imposte sulla società purché la Holding stessa possegga per lo meno il
25% delle azioni della consociata estera da almeno 12 mesi dalla data di
bilancio della Holding.
b) Alle suddette condizioni (possesso del
25% del capitale azionario della consociata almeno un anno prima della data di
bilancio) sono esenti da tassazione anche gli utili ricavati dalla vendita di
partecipazioni (capital gains). In tal caso il
periodo di 12 mesi viene calcolato dalla data dell’ultimo bilancio precedente
la vendita della partecipazione.
c) Non essendo l’Austria né un paradiso
fiscale né un paese con imposte particolarmente basse la società Holding
austriaca offre un’ottima protezione nei confronti delle Autorità tributarie
straniere, in quanto esclude un’azione diretta sui soci della Holding sulla
base di norme contro l’evasione fiscale nazionale. Indipendentemente dalla
struttura finanziaria gli interessi maturati da capitali stranieri sono
deducibili in Austria; non sono invece deducibili gli interessi connessi a
partecipazioni internazionali (Schachtelbeteiligungen).
d) L’Austria ha stipulato Convenzioni contro
doppie imposizioni con tutti i più importanti paesi industrializzati
occidentali e ovviamente con quasi tutti i paesi dell’Est.
La società Holding austriaca
può usufruire di tutti i vantaggi offerti da tali convenzioni stipulate
dall’Austria, fatta eccezione per affari fittizi o illeciti. Tenuto conto che
alcuni paesi dell’Est concedono almeno per un periodo transitorio il
trasferimento di dividendi in Austria senza applicare ritenute, tali dividendi
arrivano in Austria senza tassazione né nel paese di origine né in Austria.
Aspetti organizzativi e di gestione della
Holding
Non differiscono da quanto praticato in Italia
e negli altri paesi del mondo occidentale. Pur essendo ogni azienda libera
ovviamente di organizzarsi al suo interno e di gestire in maniera autonoma gli
affari, le regole in Austria sono simili a quelle seguite dalle aziende
italiane.
Trattamento fiscale delle S.p.a. e delle S.r.l. austriache
Le riforme tributarie
austriache che hanno sostanzialmente semplificato la disciplina fiscale
risalgono al 1 gennaio 1989 e 1 gennaio 1994. Con la legge di riforma n. 201/1996
sono state introdotte ulteriori modifiche per l’adattamento delle normative ai
criteri di Maastricht.
Imposta sulle società (Körperschaftssteuer)
Le società di capitali con
sede, legale o amministrativa, in Austria sono soggette all’imposta sulle
società per i redditi ovunque prodotti. Le società non residenti ed in
particolare le stabili organizzazioni di società estere sono soggette a tale
imposta per il reddito prodotto in Austria. Con l’Italia (e con quasi tutti i
principali Stati) è in vigore un Trattato per evitare le doppie imposizioni. La
base imponibile è costituita dai redditi (profitti commerciali, dividendi,
interessi, canoni ecc.) conseguiti nell’anno solare con la deduzione di tutti
gli oneri e le spese attinenti l’esercizio dell’impresa (stipendi, interessi
passivi pagati, diritti di licenza, ammortamenti etc.) Il periodo di
ammortamento dipende dalla durata di utilizzo economico del bene in oggetto.
Esso differisce pertanto a seconda dei diversi tipi di beni. Per i macchinari,
ad esempio, esso oscilla fra i 5 e 10 anni, per gli autoveicoli è di otto anni.
Per gli edifici aziendali utilizzati per la produzione e lo stoccaggio delle
merci la legge permette un ammortamento del 4% l’anno mentre per gli edifici
destinati all’amministrazione è del 2%. Al di là dell’ammortamento ordinario la
legge concede, in relazione alla normale durata del bene nell’impresa, degli
ammortamenti addizionali nell’anno dell’investimento pari al 12% fino al 1.1.98
e al 9% dopo tale data. Di conseguenza la base dell’ammortamento sale al 112% o
al 109% delle spese di acquisto. Per spese provate di ricerca viene
riconosciuta, esente da tassazione, una quota del 12%.
I dividendi provenienti da
partecipazioni al capitale di società austriache oppure da partecipazioni al
capitale di società estere in misura superiore al 25% non rientrano nel reddito
imponibile. Non rientrano altresì nel reddito imponibile certi redditi di
capitale, come depositi bancari presso banche austriache, obbligazioni in
scellini posteriori al 1993 etc., che peraltro sono
sottoposti alla ritenuta alla fonte del 25%.
Le perdite di un esercizio
possono essere portate in deduzione del reddito degli esercizi successivi.
L’aliquota d’imposta è unica e ammonta al 34% del reddito imponibile. Dal 1994
è stata introdotta per le società con sede o amministrazione in Austria una
minimum tax annuale pari – a decorrere dal 1997- a
ATS 25.000,- per le Srl e a ATS 50.000,- per le SpA, aumentabili a ATS 75.000,- qualora il giro d’affari
annuale di queste ultime ammonti a ATS 50 milioni.
La differenza tra minimum tax pagata e l’importo effettivamente dovuto viene
trattenuta come acconto d’imposta per gli anni successivi. Il periodo d’imposta
è basato sull’anno solare. La dichiarazione dei redditi va presentata entro il
31 marzo e ad essa vanno allegati il bilancio e relativa delibera
d’approvazione, una copia della certificazione di bilancio, un prospetto di
raccordo tra bilancio e dichiarazione.
È stata abolita dal 1994 l’imposta sulle imprese
commerciali e industriali (Gewerbesteuer). Le società
di persone non vengono tassate direttamente, gli utili o le perdite vengono
attribuiti direttamente ai soci e tassati in base alla Einkommensteuer
(imposta sui redditi).
Imposta sul valore aggiunto
Il sistema austriaco
dell’imposta sul valore aggiunto corrisponde in linea di massima a quello
italiano. L’aliquota normale che si applica per la maggior parte delle
prestazioni di beni o servizi è in generale del 20%. Sin dal 1. gennaio 1995 per
i rapporti bilaterali tra imprenditori italiani e austriaci sono da osservare
le regole UE.
Doppia imposizione
Dal 6.4.1985 vige fra
Austria e Italia una convenzione per evitare la doppia imposizione, consentire
la ripartizione del diritto di tassazione tra gli Stati e prevenire l’evasione
fiscale. Il testo della convenzione è stato pubblicato in Austria nella
Gazzetta Ufficiale Federale 125/1985. I redditi derivanti da immobili, inclusi
i redditi delle attività agricole e forestali, vengono tassati nello Stato in
cui si trova l’immobile (art. 6).
Gli utili di un’impresa sono tassati nello
stato di residenza fiscale della stessa, a meno che l’impresa svolga attività
nell’altro Stato tramite una stabile organizzazione ivi situata. In tal caso
gli utili della stabile organizzazione possono essere tassati nello Stato in
cui questa si trova, ma solo nella misura in cui gli utili sono attribuibili a
detta stabile organizzazione (art. 7).
Secondo la convenzione, una
stabile organizzazione è definita come una sede fissa d’affari in cui l’impresa
esercita in tutto o in parte i suoi affari (art. 5).
Si può trattare in particolare di: una sede di
direzione, una succursale, un ufficio, una officina, un laboratorio, una
miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse minerali, un cantiere
di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
I dividendi, i canoni e gli
interessi sono imponibili nello Stato di residenza della persona che li
percepisce, ovunque siano stati prodotti.
La ritenuta d’acconto è
comunque limitata e non può superare il 10% per gli interessi ed i canoni (per
i canoni solo se chi gli percepisce possiede più del 50% della società
erogante) o il 15% per i dividendi (artt. 10-12).
Con il § 94a della Legge
sull’imposta dei redditi è stata recepita in Austria la Direttiva dell’Unione
Europea sulle società madri e figlie in base alla quale i dividendi distribuiti
da una società figlia alla società madre in un altro Stato membro dell’Unione
Europea sono esenti da imposta. La società madre deve detenere una
partecipazione pari ad almeno il 25% per un periodo ininterrotto di 2 anni.
Costituzione della Holding austriaca per
mezzo di una delle società a base capitalistica
A.
La disciplina legale delle società per azioni
(AG) è contenuta nella legge sulle
società per azioni (Aktiengesetz) del 1965 e
successivi emendamenti (l’ultimo del 1996). La società per azioni è una persona
giuridica in cui i soci (azionisti) non rispondono personalmente delle
obbligazioni della società. La scelta di questa forma societaria è conveniente
nel caso si desideri coinvolgere molti soci e quando è necessario poter
trasferire facilmente le partecipazioni. La vendita di azioni è infatti più
semplice della vendita di quote in società a responsabilità limitata non
essendo soggetta a particolari formalità. Istituto nazionale per il Commercio
Estero.
Sono possibili due forme di
costituzione di una S.p.A.: la costituzione
simultanea (Einheitsgründung o Simultangründung)
e la costituzione successiva (Stufengründung o Sukzessivgründung). Nel primo caso i soci fondatori
diventano titolari di tutte le azioni, mentre nel secondo caso vengono offerte
azioni al pubblico già nella fase costitutiva. Quest’ultima
forma di costituzione è comunque molto poco utilizzata. La costituzione di una SpA avviene con atto notarile registrato, a pena di
nullità, presso il registro delle imprese.
Una Società per Azioni deve disporre di un
capitale minimo di 1.000.000 scellini, di cui almeno un quarto deve essere versato
in contanti. Anche l’eventuale sovrapprezzo d’emissione deve essere versato in
contanti. Il conferimento di beni naturali complica la costituzione della
società in quanto rende necessarie verifiche addizionali. Il capitale sociale è
a disposizione della società subito dopo l’iscrizione nel registro delle
imprese.
I fondatori, come tutti i
futuri azionisti, possono essere stranieri, persone fisiche o giuridiche.
Azioni Il capitale sociale è suddiviso in azioni con un valore nominale di ATS (scellini
austriaci) 100, 200, 1000 oppure un multiplo di 1000. Le azioni possono essere
al portatore o nominali, gli azionisti non vengono registrati nel registro
delle imprese e possono ovviamente rimanere anonimi nel caso di azioni al
portatore.
E’ possibile l’emissione di
azioni privilegiate alle quali sono attribuiti particolari diritti. E’ anche
possibile emettere azioni privilegiate senza diritto di voto. Le azioni
vincolate (vinkulierte Aktien)
possono essere cedute solo con il consenso della società. Le azioni con diritto
di voto plurimo sono vietate. L’acquisto di azioni proprie è possibile solo in
casi eccezionali, mentre è vietata la presa in pegno di azioni proprie e
l’acquisto di azioni proprie tramite società controllate. La cessione di azioni
non richiede la forma dell’atto notarile come invece avviene per le quote delle
società a responsabilità limitata. Le azioni al portatore vengono cedute
tramite la loro consegna, le azioni nominali tramite girata ed il consenso
della società, se questo è previsto dallo statuto.
Gli organi sociali di una società per azioni
sono il Consiglio di amministrazione (Vorstand), il Colleggio sindacale (Aufsichtsrat)
e l’Assemblea dei soci (Vollversammlung).
Il consiglio di
amministrazione rappresenta la società verso terzi e la dirige. E’ composto da
una o più persone e viene nominato dall’Aufsichtsrat
(il collegio sindacale austriaco) per un periodo massimo di 5 anni.
Esso può essere revocato dal
Collegio sindacale solo in casi eccezionali. Ne gli azionisti né il Collegio
sindacale possono impartire disposizioni vincolanti ai membri del consiglio di
amministrazione. Tutti i membri del Consiglio di amministrazione ed anche del
Collegio sindacale possono essere stranieri.
Il Collegio sindacale
nomina, revoca e controlla il Consiglio d’amministrazione e convoca l’Assemblea
dei soci. Esso esamina inoltre le operazioni che necessitano della sua
approvazione, come l’acquisto e l’alienazione di partecipazioni e l’attuazione
di investimenti che superino un certo limite. Al Collegio spetta l’approvazione
del bilancio e il controllo della contabilità. Il Collegio sindacale deve
essere composto da almeno 3 persone, con un massimo di 20, nominate
dall’assemblea dei soci. A singoli azionisti può essere concesso il diritto di
nominare membri del collegio sindacale. Nel Collegio sindacale siedono anche
rappresentanti dei lavoratori, che vengono nominati dal consiglio di fabbrica.
Il collegio sindacale deve riunirsi almeno tre volte all’anno. L’Assemblea
nomina i membri del Collegio sindacale, con l’eccezione di quelli nominati dal
Consiglio di fabbrica. Lo statuto può concedere a singoli soci di nominare
membri del Collegio sindacale, fino ad un massimo di un terzo dei membri del
Collegio. Inoltre l’Assemblea delibera sulla distribuzione degli utili e
sull’esonero da responsabilità degli amministratori per l’anno precedente. Essa
non approva invece il bilancio, compito che è attribuito al Collegio sindacale.
L’Assemblea ordinaria dei soci va convocata annualmente per deliberare sulla
distribuzione degli utili. Un gruppo di azionisti che rappresenti almeno il 5%
del capitale sociale ha diritto di convocare un’Assemblea straordinaria dopo
aver ottenuto l’autorizzazione da parte del tribunale. Il verbale
dell’assemblea deve essere redatto da un notaio. La votazione avviene in base
al valore nominale delle azioni. In genere è sufficiente una maggioranza
semplice, ma le modifiche allo statuto richiedono una maggioranza del 75%. I
patti di sindacato sono molto diffusi.
Infine l’Assemblea degli
azionisti nomina gli “auditors” o revisori della
società. I bilanci delle SpA devono infatti essere
esaminati e vidimati da “auditors” e, dopo la loro
approvazione da parte del Collegio sindacale, vanno depositati presso l’Ufficio
del Registro. I bilanci vengono pubblicati nella Gazzetta ufficiale se si sono
verificati almeno due delle tre seguenti condizioni:
1) totale di bilancio superiore ad ATS
150.000.000,
2) fatturato superiore ad ATS 300.000.000,
3) più di 150 dipendenti
B.
La Società a Responsabilità
Limitata (GmbH) La disciplina giuridica della S.r.l.
austriaca è contenuta nella legge sulla società a responsabilità limitata (Gmbh-Gesetz) del 6 marzo 1906, emendata più volte nel corso
degli anni. La S.r.l. austriaca può essere definita come una società di
capitali con personalità giuridica i cui soci non rispondono degli obblighi
della società. La S.r.l. è la forma societaria più diffusa in Austria,
soprattutto per le piccole e medie imprese.
Per la costituzione di una S.r.l.
in Austria è necessario:
1) un atto costitutivo,
2) presentare l’atto costitutivo all’ufficio
tributario competente per il calcolo della tassa sulla circolazione dei
capitali
3) registrare la società nel registro delle
imprese Atto costitutivo. Quest’ultimo va redatto
nella forma dell’atto notarile e deve essere sottoscritto normalmente da almeno
due persone. Sin dal 1. luglio 1996 la società può anche essere costituita da
un solo socio. In tal caso il contratto sociale viene sostituito dalla
dichiarazione di costituzione.
La società a responsabilità
limitata ha inizio con l’iscrizione nel registro delle imprese (“Firmenbuch”). Per ottenere la registrazione è necessario
presentare domanda al tribunale commerciale presso il quale viene tenuto il
registro, allegando numerosi documenti. Dopo la registrazione, le quote sociali
possono convergere in una sola mano.
Il capitale sociale minimo è
di 500.000 ATS, di cui almeno la metà deve essere versata in contanti ed il
resto può consistere in conferimenti in natura. Se il capitale sociale supera
la cifra minima, l’importo da versare in contanti deve essere almeno un quarto
del capitale sociale e comunque non inferiore a ATS 250.000. Nel caso i
conferimenti in natura superino il 50% del capitale sociale, deve essere fatto
un auditing dei beni conferiti da parte di un auditor
indipendente. Gli aumenti di capitale successivi sono soggetti ad una tassa
sulla circolazione dei capitali.
I soci possono essere anche
stranieri, persone fisiche o giuridiche con residenza o sede anche all’estero.
I soci vengono registrati in un pubblico registro.
Gli organi della Società a
responsabilità limitata sono gli amministratori o l’amministratore unico (Geschäftsführer), l’Assemblea dei soci (Generalversammlung)
ed eventualmente il Collegio sindacale (Aufsichtsrat).
I poteri dell’amministratore
sono definiti per legge, nel senso che egli rappresenta la società nei
confronti di terzi in sede giudiziaria ed extragiudiziaria, senza alcun limite.
L’Assemblea generale può
limitare i poteri dell’amministrazione solo con effetto interno e non nei
confronti di terzi, e non è registrabile alcuna restrizione tranne la firma
congiunta di due o più amministratori oppure la firma congiunta di un
amministratore con un procuratore.
Gli amministratori possono
anche essere stranieri, però è consigliabile per ovvie ragioni che almeno un
amministratore abbia la residenza in Austria.
Il collegio sindacale è
obbligatorio solo nei seguenti casi:
1) qualora il capitale sociale superi ATS
1.000.000 e il numero dei soci superi i 50,
2) qualora il numero dei dipendenti o dei
dipendenti delle società da essa controllata superi in media i 300.
Negli altri casi il collegio sindacale è
facoltativo.
Altre considerazioni sulle società per azioni (AG)
La disciplina legale delle
società per azioni è contenuta nella legge sulle società per azioni (Aktiengesetz) del 1965 e successivi emendamenti(l’ultimo
del 1996). La società per azioni è una persona giuridica in cui i soci
(azionisti) non rispondono personalmente delle obbligazioni della società. La
scelta di questa forma societaria è conveniente nel caso si desideri
coinvolgere molti soci e quando è necessario poter trasferire facilmente le
partecipazioni. La vendita di azioni è infatti più semplice della vendita di
quote in società a responsabilità limitata non essendo soggetta a particolari
formalità.
Sono possibili due forme di
costituzione di una S.p.A.: la costituzione
simultanea (Einheitsgründung o Simultangründung)
e la costituzione successiva (Stufengründung o Sukzessivgründung). Nel primo caso i soci fondatori
diventano titolari di tutte le azioni, mentre nel secondo caso vengono offerte
azioni al pubblico già nella fase costitutiva. Quest’ultima
forma di costituzione è comunque molto poco utilizzata. La costituzione di una SpA avviene con atto notarile registrato, a pena di
nullità, presso il registro delle imprese. Capitale Sociale Una Società per
Azioni deve disporre di un capitale minimo di ATS 1.000.000, di cui almeno un
quarto deve essere versato in contanti. Anche l’eventuale sovrapprezzo
d’emissione deve essere versato in contanti. Il conferimento di beni naturali
complica la costituzione della società in quanto rende necessarie verifiche
addizionali. Il capitale sociale è a disposizione della società subito dopo
l’iscrizione nel registro delle imprese. Soci I fondatori, come tutti i futuri
azionisti, possono essere stranieri, persone fisiche o giuridiche. Azioni Il
capitale sociale è suddiviso in azioni con un valore nominale di ATS 100, 200,
1000 oppure un multiplo di 1000. Le azioni possono essere al portatore o
nominali, gli azionisti non vengono registrati nel registro delle imprese e
possono ovviamente rimanere anonimi nel caso di azioni al portatore. E’
possibile l’emissione di azioni privilegiate alle quali sono attribuiti
particolari diritti. E’ anche possibile emettere azioni privilegiate senza
diritto di voto. Le azioni vincolate (vinkulierte Aktien) possono essere cedute solo con il consenso della
società. Le azioni con diritto di voto plurimo sono vietate. L’acquisto di
azioni proprie è possibile solo in casi eccezionali, mentre è vietata la presa
in pegno di azioni proprie e l’acquisto di azioni proprie tramite società
controllate. La cessione di azioni non richiede la forma dell’atto notarile
come invece avviene per le quote delle società a responsabilità limitata. Le
azioni al portatore vengono cedute tramite la loro consegna, le azioni nominali
tramite girata ed il consenso della società, se questo è previsto dallo
statuto. Organi societari Gli organi sociali di una società per azioni sono il
Consiglio di amministrazione (Vorstand), il Colleggio sindacale (Aufsichtsrat)
e l’Assemblea dei soci (Vollversammlung).