HOLDING AUSTRIACA
In Austria non vi
sono leggi particolari di disciplina delle società di Holding.
Quest’ultima ha la forma giuridica di una
delle imprese locali ed è pertanto soggetta alla stessa normativa in vigore per
le ditte austriache in materia sia di costituzione societaria che di esercizio
di attività imprenditoriali.
Per quanto concerne queste ultime giova
ricordare la normativa in vigore per l’apertura di un’attività in Austria
applicabile pertanto anche nei confronti di privati e/o aziende straniere.
Licenza di esercizio per attività economiche e costituzione delle
società austriache.
L’esercizio di numerose attività
economiche presuppone il rilascio di una licenza d’esercizio (Gewerbeberechtigung). Le disposizioni in materia sono
contenute nella legge sulle attività lucrative indipendenti (Gewerbegesetz).
Per le attività non regolate
è sufficiente la notifica all’autorità locale competente.
Di seguito, la costituzione
delle società è regolata dalla seguente
legge.
La legge 304/1996, entrata
in vigore il 1 luglio
IL
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1)
Aktiengesellschaft (AG), Società per azioni
2) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH),
Società a responsabilità limitata
3) Kommanditgesellschaft
(KG), Società in accomandita semplice
4) Offene Handelsgesellschaft (OHG), Società in nome collettivo
5) Stille Gesellschaft
(stGes), Associazione in partecipazione
6) Eingetragene Erwerbsgesellschaft (EEG), Società a scopo di lucro
registrata
7) Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GesBr), Società di diritto privato
8) Genossenschaft,
Cooperativa
9) Stiftung,
Fondazione
10) Verein,
Associazione
La società di Holding Austriaca
La costituzione di una
Holding avviene prevalentemente per mezzo delle società Spa o Srl.
Essa in Austria può
rivelarsi utile sotto il profilo fiscale, come potrà rilevarsi da quanto
evidenziato qui di seguito:
a) I dividendi che affluiscono ad una
società Holding austriaca da parte di una propria consociata estera sono esenti
dalle imposte sulla società purché
b) Alle suddette condizioni (possesso del
25% del capitale azionario della consociata almeno un anno prima della data di
bilancio) sono esenti da tassazione anche gli utili ricavati dalla vendita di
partecipazioni (capital gains). In tal caso il
periodo di 12 mesi viene calcolato dalla data dell’ultimo bilancio precedente
la vendita della partecipazione.
c) Non essendo l’Austria né un paradiso
fiscale né un paese con imposte particolarmente basse la società Holding austriaca
offre un’ottima protezione nei confronti delle Autorità tributarie straniere,
in quanto esclude un’azione diretta sui soci della Holding sulla base di norme
contro l’evasione fiscale nazionale. Indipendentemente dalla struttura
finanziaria gli interessi maturati da capitali stranieri sono deducibili in
Austria; non sono invece deducibili gli interessi connessi a partecipazioni
internazionali (Schachtelbeteiligungen).
d) L’Austria ha stipulato Convenzioni contro
doppie imposizioni con tutti i più importanti paesi industrializzati
occidentali e ovviamente con quasi tutti i paesi dell’Est.
La società Holding austriaca
può usufruire di tutti i vantaggi offerti da tali convenzioni stipulate
dall’Austria, fatta eccezione per affari fittizi o illeciti. Tenuto conto che
alcuni paesi dell’Est concedono almeno per un periodo transitorio il
trasferimento di dividendi in Austria senza applicare ritenute, tali dividendi
arrivano in Austria senza tassazione né nel paese di origine né in Austria.
Aspetti organizzativi e di gestione della
Holding
Non differiscono da quanto praticato in Italia
e negli altri paesi del mondo occidentale. Pur essendo ogni azienda libera
ovviamente di organizzarsi al suo interno e di gestire in maniera autonoma gli
affari, le regole in Austria sono simili a quelle seguite dalle aziende
italiane.
Trattamento fiscale delle S.p.a. e delle S.r.l. austriache
Le riforme tributarie
austriache che hanno sostanzialmente semplificato la disciplina fiscale
risalgono al 1 gennaio 1989 e 1 gennaio 1994. Con la legge di riforma n.
201/1996 sono state introdotte ulteriori modifiche per l’adattamento delle
normative ai criteri di Maastricht.
Imposta sulle società (Körperschaftssteuer)
Le società di capitali con sede,
legale o amministrativa, in Austria sono soggette all’imposta sulle società per
i redditi ovunque prodotti. Le società non residenti ed in particolare le
stabili organizzazioni di società estere sono soggette a tale imposta per il
reddito prodotto in Austria. Con l’Italia (e con quasi tutti i principali
Stati) è in vigore un Trattato per evitare le doppie imposizioni. La base
imponibile è costituita dai redditi (profitti commerciali, dividendi,
interessi, canoni ecc.) conseguiti nell’anno solare con la deduzione di tutti
gli oneri e le spese attinenti l’esercizio dell’impresa (stipendi, interessi
passivi pagati, diritti di licenza, ammortamenti etc.) Il periodo di
ammortamento dipende dalla durata di utilizzo economico del bene in oggetto.
Esso differisce pertanto a seconda dei diversi tipi di beni. Per i macchinari,
ad esempio, esso oscilla fra i 5 e 10 anni, per gli autoveicoli è di otto anni.
Per gli edifici aziendali utilizzati per la produzione e lo stoccaggio delle
merci la legge permette un ammortamento del 4% l’anno mentre per gli edifici
destinati all’amministrazione è del 2%. Al di là dell’ammortamento ordinario la
legge concede, in relazione alla normale durata del bene nell’impresa, degli
ammortamenti addizionali nell’anno dell’investimento pari al 12% fino al 1.1.98
e al 9% dopo tale data. Di conseguenza la base dell’ammortamento sale al 112% o
al 109% delle spese di acquisto. Per spese provate di ricerca viene
riconosciuta, esente da tassazione, una quota del 12%.
I dividendi provenienti da
partecipazioni al capitale di società austriache oppure da partecipazioni al
capitale di società estere in misura superiore al 25% non rientrano nel reddito
imponibile. Non rientrano altresì nel reddito imponibile certi redditi di
capitale, come depositi bancari presso banche austriache, obbligazioni in
scellini posteriori al 1993 etc., che peraltro sono sottoposti alla ritenuta
alla fonte del 25%.
Le perdite di un esercizio
possono essere portate in deduzione del reddito degli esercizi successivi.
L’aliquota d’imposta è unica e ammonta al 34% del reddito imponibile. Dal 1994
è stata introdotta per le società con sede o amministrazione in Austria una
minimum tax annuale pari – a decorrere dal 1997- a
ATS 25.000,- per le Srl e a ATS 50.000,- per le SpA, aumentabili a ATS 75.000,-
qualora il giro d’affari annuale di queste ultime ammonti a ATS 50 milioni.
La differenza tra minimum tax pagata e l’importo effettivamente dovuto viene
trattenuta come acconto d’imposta per gli anni successivi. Il periodo d’imposta
è basato sull’anno solare. La dichiarazione dei redditi va presentata entro il
31 marzo e ad essa vanno allegati il bilancio e relativa delibera
d’approvazione, una copia della certificazione di bilancio, un prospetto di
raccordo tra bilancio e dichiarazione.
È stata abolita dal 1994 l’imposta sulle
imprese commerciali e industriali (Gewerbesteuer). Le
società di persone non vengono tassate direttamente, gli utili o le perdite
vengono attribuiti direttamente ai soci e tassati in base alla Einkommensteuer (imposta sui redditi).
Imposta sul valore aggiunto
Il sistema austriaco
dell’imposta sul valore aggiunto corrisponde in linea di massima a quello
italiano. L’aliquota normale che si applica per la maggior parte delle
prestazioni di beni o servizi è in generale del 20%. Sin dal 1. gennaio 1995
per i rapporti bilaterali tra imprenditori italiani e austriaci sono da
osservare le regole UE.
Doppia imposizione
Dal 6.4.1985 vige fra
Austria e Italia una convenzione per evitare la doppia imposizione, consentire
la ripartizione del diritto di tassazione tra gli Stati e prevenire l’evasione
fiscale. Il testo della convenzione è stato pubblicato in Austria nella
Gazzetta Ufficiale Federale 125/1985. I redditi derivanti da immobili, inclusi
i redditi delle attività agricole e forestali, vengono tassati nello Stato in
cui si trova l’immobile (art. 6).
Gli utili di un’impresa sono tassati nello
stato di residenza fiscale della stessa, a meno che l’impresa svolga attività
nell’altro Stato tramite una stabile organizzazione ivi situata. In tal caso
gli utili della stabile organizzazione possono essere tassati nello Stato in
cui questa si trova, ma solo nella misura in cui gli utili sono attribuibili a
detta stabile organizzazione (art. 7).
Secondo la convenzione, una
stabile organizzazione è definita come una sede fissa d’affari in cui l’impresa
esercita in tutto o in parte i suoi affari (art. 5).
Si può trattare in particolare di: una sede di
direzione, una succursale, un ufficio, una officina, un laboratorio, una
miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse minerali, un cantiere
di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
I dividendi, i canoni e gli
interessi sono imponibili nello Stato di residenza della persona che li
percepisce, ovunque siano stati prodotti.
La ritenuta d’acconto è
comunque limitata e non può superare il 10% per gli interessi ed i canoni (per
i canoni solo se chi gli percepisce possiede più del 50% della società
erogante) o il 15% per i dividendi (artt. 10-12).
Con il § 94a della Legge
sull’imposta dei redditi è stata recepita in Austria
Costituzione della Holding austriaca per
mezzo di una delle società a base capitalistica
A.
La disciplina legale delle società per azioni
(AG) è contenuta nella legge sulle
società per azioni (Aktiengesetz) del 1965 e
successivi emendamenti (l’ultimo del 1996). La società per azioni è una persona
giuridica in cui i soci (azionisti) non rispondono personalmente delle
obbligazioni della società. La scelta di questa forma societaria è conveniente
nel caso si desideri coinvolgere molti soci e quando è necessario poter
trasferire facilmente le partecipazioni. La vendita di azioni è infatti più
semplice della vendita di quote in società a responsabilità limitata non
essendo soggetta a particolari formalità. Istituto nazionale per il Commercio
Estero.
Sono possibili due forme di
costituzione di una S.p.A.: la costituzione simultanea (Einheitsgründung
o Simultangründung) e la costituzione successiva (Stufengründung o Sukzessivgründung).
Nel primo caso i soci fondatori diventano titolari di tutte le azioni, mentre
nel secondo caso vengono offerte azioni al pubblico già nella fase costitutiva.
Quest’ultima forma di costituzione è comunque molto poco utilizzata. La
costituzione di una SpA avviene con atto notarile registrato, a pena di
nullità, presso il registro delle imprese.
Una Società per Azioni deve disporre di un
capitale minimo di 1.000.000 scellini, di cui almeno un quarto deve essere
versato in contanti. Anche l’eventuale sovrapprezzo d’emissione deve essere
versato in contanti. Il conferimento di beni naturali complica la costituzione
della società in quanto rende necessarie verifiche addizionali. Il capitale
sociale è a disposizione della società subito dopo l’iscrizione nel registro
delle imprese.
I fondatori, come tutti i
futuri azionisti, possono essere stranieri, persone fisiche o giuridiche.
Azioni Il capitale sociale è suddiviso in azioni con un valore nominale di ATS
(scellini austriaci) 100, 200, 1000 oppure un multiplo di 1000. Le azioni
possono essere al portatore o nominali, gli azionisti non vengono registrati
nel registro delle imprese e possono ovviamente rimanere anonimi nel caso di
azioni al portatore.
E’ possibile l’emissione di
azioni privilegiate alle quali sono attribuiti particolari diritti. E’ anche
possibile emettere azioni privilegiate senza diritto di voto. Le azioni
vincolate (vinkulierte Aktien)
possono essere cedute solo con il consenso della società. Le azioni con diritto
di voto plurimo sono vietate. L’acquisto di azioni proprie è possibile solo in
casi eccezionali, mentre è vietata la presa in pegno di azioni proprie e
l’acquisto di azioni proprie tramite società controllate. La cessione di azioni
non richiede la forma dell’atto notarile come invece avviene per le quote delle
società a responsabilità limitata. Le azioni al portatore vengono cedute
tramite la loro consegna, le azioni nominali tramite girata ed il consenso
della società, se questo è previsto dallo statuto.
Gli organi sociali di una società per azioni
sono il Consiglio di amministrazione (Vorstand), il Colleggio sindacale (Aufsichtsrat)
e l’Assemblea dei soci (Vollversammlung).
Il consiglio di amministrazione
rappresenta la società verso terzi e la dirige. E’ composto da una o più
persone e viene nominato dall’Aufsichtsrat (il
collegio sindacale austriaco) per un periodo massimo di 5 anni.
Esso può essere revocato dal
Collegio sindacale solo in casi eccezionali. Ne gli azionisti né il Collegio
sindacale possono impartire disposizioni vincolanti ai membri del consiglio di
amministrazione. Tutti i membri del Consiglio di amministrazione ed anche del
Collegio sindacale possono essere stranieri.
Il Collegio sindacale
nomina, revoca e controlla il Consiglio d’amministrazione e convoca l’Assemblea
dei soci. Esso esamina inoltre le operazioni che necessitano della sua
approvazione, come l’acquisto e l’alienazione di partecipazioni e l’attuazione
di investimenti che superino un certo limite. Al Collegio spetta l’approvazione
del bilancio e il controllo della contabilità. Il Collegio sindacale deve
essere composto da almeno 3 persone, con un massimo di 20, nominate
dall’assemblea dei soci. A singoli azionisti può essere concesso il diritto di
nominare membri del collegio sindacale. Nel Collegio sindacale siedono anche
rappresentanti dei lavoratori, che vengono nominati dal consiglio di fabbrica.
Il collegio sindacale deve riunirsi almeno tre volte all’anno. L’Assemblea
nomina i membri del Collegio sindacale, con l’eccezione di quelli nominati dal
Consiglio di fabbrica. Lo statuto può concedere a singoli soci di nominare
membri del Collegio sindacale, fino ad un massimo di un terzo dei membri del
Collegio. Inoltre l’Assemblea delibera sulla distribuzione degli utili e
sull’esonero da responsabilità degli amministratori per l’anno precedente. Essa
non approva invece il bilancio, compito che è attribuito al Collegio sindacale.
L’Assemblea ordinaria dei soci va convocata annualmente per deliberare sulla
distribuzione degli utili. Un gruppo di azionisti che rappresenti almeno il 5%
del capitale sociale ha diritto di convocare un’Assemblea straordinaria dopo
aver ottenuto l’autorizzazione da parte del tribunale. Il verbale
dell’assemblea deve essere redatto da un notaio. La votazione avviene in base
al valore nominale delle azioni. In genere è sufficiente una maggioranza
semplice, ma le modifiche allo statuto richiedono una maggioranza del 75%. I
patti di sindacato sono molto diffusi.
Infine l’Assemblea degli
azionisti nomina gli “auditors” o revisori della
società. I bilanci delle SpA devono infatti essere esaminati e vidimati da “auditors” e, dopo la loro approvazione da parte del
Collegio sindacale, vanno depositati presso l’Ufficio del Registro. I bilanci
vengono pubblicati nella Gazzetta ufficiale se si sono verificati almeno due
delle tre seguenti condizioni:
1) totale di bilancio superiore ad ATS
150.000.000,
2) fatturato superiore ad ATS 300.000.000,
3) più di 150 dipendenti
B.
Per la costituzione di una
S.r.l. in Austria è necessario:
1) un atto costitutivo,
2) presentare l’atto costitutivo all’ufficio
tributario competente per il calcolo della tassa sulla circolazione dei
capitali
3) registrare la società nel registro delle
imprese Atto costitutivo. Quest’ultimo va redatto nella forma dell’atto
notarile e deve essere sottoscritto normalmente da almeno due persone. Sin dal
1. luglio 1996 la società può anche essere costituita da un solo socio. In tal
caso il contratto sociale viene sostituito dalla dichiarazione di costituzione.
La società a responsabilità
limitata ha inizio con l’iscrizione nel registro delle imprese (“Firmenbuch”). Per ottenere la registrazione è necessario presentare
domanda al tribunale commerciale presso il quale viene tenuto il registro,
allegando numerosi documenti. Dopo la registrazione, le quote sociali possono
convergere in una sola mano.
Il capitale sociale minimo è
di 500.000 ATS, di cui almeno la metà deve essere versata in contanti ed il
resto può consistere in conferimenti in natura. Se il capitale sociale supera
la cifra minima, l’importo da versare in contanti deve essere almeno un quarto
del capitale sociale e comunque non inferiore a ATS 250.000. Nel caso i
conferimenti in natura superino il 50% del capitale sociale, deve essere fatto
un auditing dei beni conferiti da parte di un auditor indipendente. Gli aumenti
di capitale successivi sono soggetti ad una tassa sulla circolazione dei
capitali.
I soci possono essere anche
stranieri, persone fisiche o giuridiche con residenza o sede anche all’estero.
I soci vengono registrati in un pubblico registro.
Gli organi della Società a
responsabilità limitata sono gli amministratori o l’amministratore unico (Geschäftsführer), l’Assemblea dei soci (Generalversammlung)
ed eventualmente il Collegio sindacale (Aufsichtsrat).
I poteri dell’amministratore
sono definiti per legge, nel senso che egli rappresenta la società nei
confronti di terzi in sede giudiziaria ed extragiudiziaria, senza alcun limite.
L’Assemblea generale può
limitare i poteri dell’amministrazione solo con effetto interno e non nei
confronti di terzi, e non è registrabile alcuna restrizione tranne la firma
congiunta di due o più amministratori oppure la firma congiunta di un
amministratore con un procuratore.
Gli amministratori possono
anche essere stranieri, però è consigliabile per ovvie ragioni che almeno un
amministratore abbia la residenza in Austria.
Il collegio sindacale è
obbligatorio solo nei seguenti casi:
1) qualora il capitale sociale superi ATS
1.000.000 e il numero dei soci superi i 50,
2) qualora il numero dei dipendenti o dei
dipendenti delle società da essa controllata superi in media i 300.
Negli altri casi il collegio sindacale è
facoltativo.
Altre considerazioni sulle società per azioni (AG)
La disciplina legale delle
società per azioni è contenuta nella legge sulle società per azioni (Aktiengesetz) del 1965 e successivi emendamenti(l’ultimo
del 1996). La società per azioni è una persona giuridica in cui i soci
(azionisti) non rispondono personalmente delle obbligazioni della società. La
scelta di questa forma societaria è conveniente nel caso si desideri
coinvolgere molti soci e quando è necessario poter trasferire facilmente le
partecipazioni. La vendita di azioni è infatti più semplice della vendita di
quote in società a responsabilità limitata non essendo soggetta a particolari
formalità.
Sono possibili due forme di
costituzione di una S.p.A.: la costituzione simultanea (Einheitsgründung
o Simultangründung) e la costituzione successiva (Stufengründung o Sukzessivgründung).
Nel primo caso i soci fondatori diventano titolari di tutte le azioni, mentre
nel secondo caso vengono offerte azioni al pubblico già nella fase costitutiva.
Quest’ultima forma di costituzione è comunque molto poco utilizzata. La
costituzione di una SpA avviene con atto notarile registrato, a pena di
nullità, presso il registro delle imprese. Capitale Sociale Una Società per
Azioni deve disporre di un capitale minimo di ATS 1.000.000, di cui almeno un
quarto deve essere versato in contanti. Anche l’eventuale sovrapprezzo
d’emissione deve essere versato in contanti. Il conferimento di beni naturali
complica la costituzione della società in quanto rende necessarie verifiche
addizionali. Il capitale sociale è a disposizione della società subito dopo
l’iscrizione nel registro delle imprese. Soci I fondatori, come tutti i futuri
azionisti, possono essere stranieri, persone fisiche o giuridiche. Azioni Il
capitale sociale è suddiviso in azioni con un valore nominale di ATS 100, 200,
1000 oppure un multiplo di 1000. Le azioni possono essere al portatore o
nominali, gli azionisti non vengono registrati nel registro delle imprese e
possono ovviamente rimanere anonimi nel caso di azioni al portatore. E’
possibile l’emissione di azioni privilegiate alle quali sono attribuiti
particolari diritti. E’ anche possibile emettere azioni privilegiate senza
diritto di voto. Le azioni vincolate (vinkulierte Aktien) possono essere cedute solo con il consenso della
società. Le azioni con diritto di voto plurimo sono vietate. L’acquisto di
azioni proprie è possibile solo in casi eccezionali, mentre è vietata la presa
in pegno di azioni proprie e l’acquisto di azioni proprie tramite società
controllate. La cessione di azioni non richiede la forma dell’atto notarile
come invece avviene per le quote delle società a responsabilità limitata. Le
azioni al portatore vengono cedute tramite la loro consegna, le azioni nominali
tramite girata ed il consenso della società, se questo è previsto dallo
statuto. Organi societari Gli organi sociali di una società per azioni sono il
Consiglio di amministrazione (Vorstand), il Colleggio sindacale (Aufsichtsrat)
e l’Assemblea dei soci (Vollversammlung).