HOLDING AUSTRIACA

 

In Austria non vi sono leggi particolari di disciplina delle società di Holding.

 Quest’ultima ha la forma giuridica di una delle imprese locali ed è pertanto soggetta alla stessa normativa in vigore per le ditte austriache in materia sia di costituzione societaria che di esercizio di attività imprenditoriali.

 Per quanto concerne queste ultime giova ricordare la normativa in vigore per l’apertura di un’attività in Austria applicabile pertanto anche nei confronti di privati e/o aziende straniere.

 

 

 

 

 

 


Licenza di esercizio per attività economiche e costituzione delle società austriache.

 

L’esercizio di numerose attività economiche presuppone il rilascio di una licenza d’esercizio (Gewerbeberechtigung). Le disposizioni in materia sono contenute nella legge sulle attività lucrative indipendenti (Gewerbegesetz).

Per le attività non regolate è sufficiente la notifica all’autorità locale competente.

 

Di seguito, la costituzione delle società  è regolata dalla seguente legge.

 

La legge 304/1996, entrata in vigore il 1 luglio 1996, ha profondamente modificato il diritto societario austriaco, in attuazione delle direttive dell’U.E. in materia. Si riportano qui di seguito le forme societarie più comuni in Austria:

 

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1)      Aktiengesellschaft (AG), Società per azioni

            2)      Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Società a responsabilità limitata

3)      Kommanditgesellschaft (KG), Società in accomandita semplice

4)      Offene Handelsgesellschaft (OHG), Società in nome collettivo

5)      Stille Gesellschaft (stGes), Associazione in partecipazione

6)      Eingetragene Erwerbsgesellschaft (EEG), Società a scopo di lucro registrata

7)      Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GesBr), Società di diritto privato

8)      Genossenschaft, Cooperativa

9)      Stiftung, Fondazione

10)   Verein, Associazione

 

La società di Holding Austriaca

 

La costituzione di una Holding avviene prevalentemente per mezzo delle società Spa o Srl.

Essa in Austria può rivelarsi utile sotto il profilo fiscale, come potrà rilevarsi da quanto evidenziato qui di seguito:

a)      I dividendi che affluiscono ad una società Holding austriaca da parte di una propria consociata estera sono esenti dalle imposte sulla società purché la Holding stessa possegga per lo meno il 25% delle azioni della consociata estera da almeno 12 mesi dalla data di bilancio della Holding.

b)      Alle suddette condizioni (possesso del 25% del capitale azionario della consociata almeno un anno prima della data di bilancio) sono esenti da tassazione anche gli utili ricavati dalla vendita di partecipazioni (capital gains). In tal caso il periodo di 12 mesi viene calcolato dalla data dell’ultimo bilancio precedente la vendita della partecipazione.

c)       Non essendo l’Austria né un paradiso fiscale né un paese con imposte particolarmente basse la società Holding austriaca offre un’ottima protezione nei confronti delle Autorità tributarie straniere, in quanto esclude un’azione diretta sui soci della Holding sulla base di norme contro l’evasione fiscale nazionale. Indipendentemente dalla struttura finanziaria gli interessi maturati da capitali stranieri sono deducibili in Austria; non sono invece deducibili gli interessi connessi a partecipazioni internazionali (Schachtelbeteiligungen).

d)      L’Austria ha stipulato Convenzioni contro doppie imposizioni con tutti i più importanti paesi industrializzati occidentali e ovviamente con quasi tutti i paesi dell’Est.

La società Holding austriaca può usufruire di tutti i vantaggi offerti da tali convenzioni stipulate dall’Austria, fatta eccezione per affari fittizi o illeciti. Tenuto conto che alcuni paesi dell’Est concedono almeno per un periodo transitorio il trasferimento di dividendi in Austria senza applicare ritenute, tali dividendi arrivano in Austria senza tassazione né nel paese di origine né in Austria.

 

Aspetti organizzativi e di gestione della Holding

 

 Non differiscono da quanto praticato in Italia e negli altri paesi del mondo occidentale. Pur essendo ogni azienda libera ovviamente di organizzarsi al suo interno e di gestire in maniera autonoma gli affari, le regole in Austria sono simili a quelle seguite dalle aziende italiane.  

 

 

 

Trattamento fiscale delle S.p.a. e delle S.r.l. austriache

 

Le riforme tributarie austriache che hanno sostanzialmente semplificato la disciplina fiscale risalgono al 1 gennaio 1989 e 1 gennaio 1994. Con la legge di riforma n. 201/1996 sono state introdotte ulteriori modifiche per l’adattamento delle normative ai criteri di Maastricht.

 

 Imposta sulle società (Körperschaftssteuer)

 

Le società di capitali con sede, legale o amministrativa, in Austria sono soggette all’imposta sulle società per i redditi ovunque prodotti. Le società non residenti ed in particolare le stabili organizzazioni di società estere sono soggette a tale imposta per il reddito prodotto in Austria. Con l’Italia (e con quasi tutti i principali Stati) è in vigore un Trattato per evitare le doppie imposizioni. La base imponibile è costituita dai redditi (profitti commerciali, dividendi, interessi, canoni ecc.) conseguiti nell’anno solare con la deduzione di tutti gli oneri e le spese attinenti l’esercizio dell’impresa (stipendi, interessi passivi pagati, diritti di licenza, ammortamenti etc.) Il periodo di ammortamento dipende dalla durata di utilizzo economico del bene in oggetto. Esso differisce pertanto a seconda dei diversi tipi di beni. Per i macchinari, ad esempio, esso oscilla fra i 5 e 10 anni, per gli autoveicoli è di otto anni. Per gli edifici aziendali utilizzati per la produzione e lo stoccaggio delle merci la legge permette un ammortamento del 4% l’anno mentre per gli edifici destinati all’amministrazione è del 2%. Al di là dell’ammortamento ordinario la legge concede, in relazione alla normale durata del bene nell’impresa, degli ammortamenti addizionali nell’anno dell’investimento pari al 12% fino al 1.1.98 e al 9% dopo tale data. Di conseguenza la base dell’ammortamento sale al 112% o al 109% delle spese di acquisto. Per spese provate di ricerca viene riconosciuta, esente da tassazione, una quota del 12%.

I dividendi provenienti da partecipazioni al capitale di società austriache oppure da partecipazioni al capitale di società estere in misura superiore al 25% non rientrano nel reddito imponibile. Non rientrano altresì nel reddito imponibile certi redditi di capitale, come depositi bancari presso banche austriache, obbligazioni in scellini posteriori al 1993 etc., che peraltro sono sottoposti alla ritenuta alla fonte del 25%.

Le perdite di un esercizio possono essere portate in deduzione del reddito degli esercizi successivi. L’aliquota d’imposta è unica e ammonta al 34% del reddito imponibile. Dal 1994 è stata introdotta per le società con sede o amministrazione in Austria una minimum tax annuale pari – a decorrere dal 1997- a ATS 25.000,- per le Srl e a ATS 50.000,- per le SpA, aumentabili a ATS 75.000,- qualora il giro d’affari annuale di queste ultime ammonti a ATS 50 milioni.

La differenza tra minimum tax pagata e l’importo effettivamente dovuto viene trattenuta come acconto d’imposta per gli anni successivi. Il periodo d’imposta è basato sull’anno solare. La dichiarazione dei redditi va presentata entro il 31 marzo e ad essa vanno allegati il bilancio e relativa delibera d’approvazione, una copia della certificazione di bilancio, un prospetto di raccordo tra bilancio e dichiarazione.

 

 È stata abolita dal 1994 l’imposta sulle imprese commerciali e industriali (Gewerbesteuer). Le società di persone non vengono tassate direttamente, gli utili o le perdite vengono attribuiti direttamente ai soci e tassati in base alla Einkommensteuer (imposta sui redditi).

 

 

Imposta sul valore aggiunto

 

Il sistema austriaco dell’imposta sul valore aggiunto corrisponde in linea di massima a quello italiano. L’aliquota normale che si applica per la maggior parte delle prestazioni di beni o servizi è in generale del 20%. Sin dal 1. gennaio 1995 per i rapporti bilaterali tra imprenditori italiani e austriaci sono da osservare le regole UE.

 

 

Doppia imposizione

 

Dal 6.4.1985 vige fra Austria e Italia una convenzione per evitare la doppia imposizione, consentire la ripartizione del diritto di tassazione tra gli Stati e prevenire l’evasione fiscale. Il testo della convenzione è stato pubblicato in Austria nella Gazzetta Ufficiale Federale 125/1985. I redditi derivanti da immobili, inclusi i redditi delle attività agricole e forestali, vengono tassati nello Stato in cui si trova l’immobile (art. 6).

 Gli utili di un’impresa sono tassati nello stato di residenza fiscale della stessa, a meno che l’impresa svolga attività nell’altro Stato tramite una stabile organizzazione ivi situata. In tal caso gli utili della stabile organizzazione possono essere tassati nello Stato in cui questa si trova, ma solo nella misura in cui gli utili sono attribuibili a detta stabile organizzazione (art. 7).

Secondo la convenzione, una stabile organizzazione è definita come una sede fissa d’affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte i suoi affari (art. 5).

 Si può trattare in particolare di: una sede di direzione, una succursale, un ufficio, una officina, un laboratorio, una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse minerali, un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

I dividendi, i canoni e gli interessi sono imponibili nello Stato di residenza della persona che li percepisce, ovunque siano stati prodotti.

La ritenuta d’acconto è comunque limitata e non può superare il 10% per gli interessi ed i canoni (per i canoni solo se chi gli percepisce possiede più del 50% della società erogante) o il 15% per i dividendi (artt. 10-12).

 

Con il § 94a della Legge sull’imposta dei redditi è stata recepita in Austria la Direttiva dell’Unione Europea sulle società madri e figlie in base alla quale i dividendi distribuiti da una società figlia alla società madre in un altro Stato membro dell’Unione Europea sono esenti da imposta. La società madre deve detenere una partecipazione pari ad almeno il 25% per un periodo ininterrotto di 2 anni.

 

 

Costituzione della Holding austriaca per mezzo di una delle società a base capitalistica

 

A.

 

 La disciplina legale delle società per azioni (AG)  è contenuta nella legge sulle società per azioni (Aktiengesetz) del 1965 e successivi emendamenti (l’ultimo del 1996). La società per azioni è una persona giuridica in cui i soci (azionisti) non rispondono personalmente delle obbligazioni della società. La scelta di questa forma societaria è conveniente nel caso si desideri coinvolgere molti soci e quando è necessario poter trasferire facilmente le partecipazioni. La vendita di azioni è infatti più semplice della vendita di quote in società a responsabilità limitata non essendo soggetta a particolari formalità. Istituto nazionale per il Commercio Estero.

Sono possibili due forme di costituzione di una S.p.A.: la costituzione simultanea (Einheitsgründung o Simultangründung) e la costituzione successiva (Stufengründung o Sukzessivgründung). Nel primo caso i soci fondatori diventano titolari di tutte le azioni, mentre nel secondo caso vengono offerte azioni al pubblico già nella fase costitutiva. Quest’ultima forma di costituzione è comunque molto poco utilizzata. La costituzione di una SpA avviene con atto notarile registrato, a pena di nullità, presso il registro delle imprese.

 Una Società per Azioni deve disporre di un capitale minimo di 1.000.000 scellini, di cui almeno un quarto deve essere versato in contanti. Anche l’eventuale sovrapprezzo d’emissione deve essere versato in contanti. Il conferimento di beni naturali complica la costituzione della società in quanto rende necessarie verifiche addizionali. Il capitale sociale è a disposizione della società subito dopo l’iscrizione nel registro delle imprese.

I fondatori, come tutti i futuri azionisti, possono essere stranieri, persone fisiche o giuridiche. Azioni Il capitale sociale è suddiviso in azioni con un valore nominale di ATS (scellini austriaci) 100, 200, 1000 oppure un multiplo di 1000. Le azioni possono essere al portatore o nominali, gli azionisti non vengono registrati nel registro delle imprese e possono ovviamente rimanere anonimi nel caso di azioni al portatore.

E’ possibile l’emissione di azioni privilegiate alle quali sono attribuiti particolari diritti. E’ anche possibile emettere azioni privilegiate senza diritto di voto. Le azioni vincolate (vinkulierte Aktien) possono essere cedute solo con il consenso della società. Le azioni con diritto di voto plurimo sono vietate. L’acquisto di azioni proprie è possibile solo in casi eccezionali, mentre è vietata la presa in pegno di azioni proprie e l’acquisto di azioni proprie tramite società controllate. La cessione di azioni non richiede la forma dell’atto notarile come invece avviene per le quote delle società a responsabilità limitata. Le azioni al portatore vengono cedute tramite la loro consegna, le azioni nominali tramite girata ed il consenso della società, se questo è previsto dallo statuto.

 

 Gli organi sociali di una società per azioni sono il Consiglio di amministrazione (Vorstand), il Colleggio sindacale (Aufsichtsrat) e l’Assemblea dei soci (Vollversammlung).

Il consiglio di amministrazione rappresenta la società verso terzi e la dirige. E’ composto da una o più persone e viene nominato dall’Aufsichtsrat (il collegio sindacale austriaco) per un periodo massimo di 5 anni.

Esso può essere revocato dal Collegio sindacale solo in casi eccezionali. Ne gli azionisti né il Collegio sindacale possono impartire disposizioni vincolanti ai membri del consiglio di amministrazione. Tutti i membri del Consiglio di amministrazione ed anche del Collegio sindacale possono essere stranieri.

Il Collegio sindacale nomina, revoca e controlla il Consiglio d’amministrazione e convoca l’Assemblea dei soci. Esso esamina inoltre le operazioni che necessitano della sua approvazione, come l’acquisto e l’alienazione di partecipazioni e l’attuazione di investimenti che superino un certo limite. Al Collegio spetta l’approvazione del bilancio e il controllo della contabilità. Il Collegio sindacale deve essere composto da almeno 3 persone, con un massimo di 20, nominate dall’assemblea dei soci. A singoli azionisti può essere concesso il diritto di nominare membri del collegio sindacale. Nel Collegio sindacale siedono anche rappresentanti dei lavoratori, che vengono nominati dal consiglio di fabbrica. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno tre volte all’anno. L’Assemblea nomina i membri del Collegio sindacale, con l’eccezione di quelli nominati dal Consiglio di fabbrica. Lo statuto può concedere a singoli soci di nominare membri del Collegio sindacale, fino ad un massimo di un terzo dei membri del Collegio. Inoltre l’Assemblea delibera sulla distribuzione degli utili e sull’esonero da responsabilità degli amministratori per l’anno precedente. Essa non approva invece il bilancio, compito che è attribuito al Collegio sindacale. L’Assemblea ordinaria dei soci va convocata annualmente per deliberare sulla distribuzione degli utili. Un gruppo di azionisti che rappresenti almeno il 5% del capitale sociale ha diritto di convocare un’Assemblea straordinaria dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte del tribunale. Il verbale dell’assemblea deve essere redatto da un notaio. La votazione avviene in base al valore nominale delle azioni. In genere è sufficiente una maggioranza semplice, ma le modifiche allo statuto richiedono una maggioranza del 75%. I patti di sindacato sono molto diffusi.

Infine l’Assemblea degli azionisti nomina gli “auditors” o revisori della società. I bilanci delle SpA devono infatti essere esaminati e vidimati da “auditors” e, dopo la loro approvazione da parte del Collegio sindacale, vanno depositati presso l’Ufficio del Registro. I bilanci vengono pubblicati nella Gazzetta ufficiale se si sono verificati almeno due delle tre seguenti condizioni:

1)      totale di bilancio superiore ad ATS 150.000.000,

2)      fatturato superiore ad ATS 300.000.000,

3)      più di 150 dipendenti

 

 

B.

 

La Società a Responsabilità Limitata (GmbH) La disciplina giuridica della S.r.l. austriaca è contenuta nella legge sulla società a responsabilità limitata (Gmbh-Gesetz) del 6 marzo 1906, emendata più volte nel corso degli anni. La S.r.l. austriaca può essere definita come una società di capitali con personalità giuridica i cui soci non rispondono degli obblighi della società. La S.r.l. è la forma societaria più diffusa in Austria, soprattutto per le piccole e medie imprese.

Per la costituzione di una S.r.l. in Austria è necessario:

1)      un atto costitutivo,

2)      presentare l’atto costitutivo all’ufficio tributario competente per il calcolo della tassa sulla circolazione dei capitali

3)      registrare la società nel registro delle imprese Atto costitutivo. Quest’ultimo va redatto nella forma dell’atto notarile e deve essere sottoscritto normalmente da almeno due persone. Sin dal 1. luglio 1996 la società può anche essere costituita da un solo socio. In tal caso il contratto sociale viene sostituito dalla dichiarazione di costituzione.

 

La società a responsabilità limitata ha inizio con l’iscrizione nel registro delle imprese (“Firmenbuch”). Per ottenere la registrazione è necessario presentare domanda al tribunale commerciale presso il quale viene tenuto il registro, allegando numerosi documenti. Dopo la registrazione, le quote sociali possono convergere in una sola mano.

Il capitale sociale minimo è di 500.000 ATS, di cui almeno la metà deve essere versata in contanti ed il resto può consistere in conferimenti in natura. Se il capitale sociale supera la cifra minima, l’importo da versare in contanti deve essere almeno un quarto del capitale sociale e comunque non inferiore a ATS 250.000. Nel caso i conferimenti in natura superino il 50% del capitale sociale, deve essere fatto un auditing dei beni conferiti da parte di un auditor indipendente. Gli aumenti di capitale successivi sono soggetti ad una tassa sulla circolazione dei capitali.

I soci possono essere anche stranieri, persone fisiche o giuridiche con residenza o sede anche all’estero. I soci vengono registrati in un pubblico registro.

Gli organi della Società a responsabilità limitata sono gli amministratori o l’amministratore unico (Geschäftsführer), l’Assemblea dei soci (Generalversammlung) ed eventualmente il Collegio sindacale (Aufsichtsrat).

I poteri dell’amministratore sono definiti per legge, nel senso che egli rappresenta la società nei confronti di terzi in sede giudiziaria ed extragiudiziaria, senza alcun limite.

L’Assemblea generale può limitare i poteri dell’amministrazione solo con effetto interno e non nei confronti di terzi, e non è registrabile alcuna restrizione tranne la firma congiunta di due o più amministratori oppure la firma congiunta di un amministratore con un procuratore.

Gli amministratori possono anche essere stranieri, però è consigliabile per ovvie ragioni che almeno un amministratore abbia la residenza in Austria.

 

Il collegio sindacale è obbligatorio solo nei seguenti casi:

1)      qualora il capitale sociale superi ATS 1.000.000 e il numero dei soci superi i 50,

2)      qualora il numero dei dipendenti o dei dipendenti delle società da essa controllata superi in media i 300.

 Negli altri casi il collegio sindacale è facoltativo.

 

 

Altre considerazioni sulle società per azioni (AG)

La disciplina legale delle società per azioni è contenuta nella legge sulle società per azioni (Aktiengesetz) del 1965 e successivi emendamenti(l’ultimo del 1996). La società per azioni è una persona giuridica in cui i soci (azionisti) non rispondono personalmente delle obbligazioni della società. La scelta di questa forma societaria è conveniente nel caso si desideri coinvolgere molti soci e quando è necessario poter trasferire facilmente le partecipazioni. La vendita di azioni è infatti più semplice della vendita di quote in società a responsabilità limitata non essendo soggetta a particolari formalità.

 

Costituzione

Sono possibili due forme di costituzione di una S.p.A.: la costituzione simultanea (Einheitsgründung o Simultangründung) e la costituzione successiva (Stufengründung o Sukzessivgründung). Nel primo caso i soci fondatori diventano titolari di tutte le azioni, mentre nel secondo caso vengono offerte azioni al pubblico già nella fase costitutiva. Quest’ultima forma di costituzione è comunque molto poco utilizzata. La costituzione di una SpA avviene con atto notarile registrato, a pena di nullità, presso il registro delle imprese. Capitale Sociale Una Società per Azioni deve disporre di un capitale minimo di ATS 1.000.000, di cui almeno un quarto deve essere versato in contanti. Anche l’eventuale sovrapprezzo d’emissione deve essere versato in contanti. Il conferimento di beni naturali complica la costituzione della società in quanto rende necessarie verifiche addizionali. Il capitale sociale è a disposizione della società subito dopo l’iscrizione nel registro delle imprese. Soci I fondatori, come tutti i futuri azionisti, possono essere stranieri, persone fisiche o giuridiche. Azioni Il capitale sociale è suddiviso in azioni con un valore nominale di ATS 100, 200, 1000 oppure un multiplo di 1000. Le azioni possono essere al portatore o nominali, gli azionisti non vengono registrati nel registro delle imprese e possono ovviamente rimanere anonimi nel caso di azioni al portatore. E’ possibile l’emissione di azioni privilegiate alle quali sono attribuiti particolari diritti. E’ anche possibile emettere azioni privilegiate senza diritto di voto. Le azioni vincolate (vinkulierte Aktien) possono essere cedute solo con il consenso della società. Le azioni con diritto di voto plurimo sono vietate. L’acquisto di azioni proprie è possibile solo in casi eccezionali, mentre è vietata la presa in pegno di azioni proprie e l’acquisto di azioni proprie tramite società controllate. La cessione di azioni non richiede la forma dell’atto notarile come invece avviene per le quote delle società a responsabilità limitata. Le azioni al portatore vengono cedute tramite la loro consegna, le azioni nominali tramite girata ed il consenso della società, se questo è previsto dallo statuto. Organi societari Gli organi sociali di una società per azioni sono il Consiglio di amministrazione (Vorstand), il Colleggio sindacale (Aufsichtsrat) e l’Assemblea dei soci (Vollversammlung).