

LE SOCIETA’
AUSTRIACHE
La legge
304/1996, entrata in vigore il 1 luglio 1996, ha profondamente modificato il
diritto societario austriaco, in attuazione delle direttive dell’U.E. in
materia. Si riportano qui di seguito le forme societarie più comuni in Austria:
·
Offene Handelsgesellschaft (OHG), Società in nome
collettivo
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Stille Gesellschaft
(stGes), Associazione in partecipazione
·
Eingetragene Erwerbsgesellschaft
(EEG), Società a scopo di lucro registrata
·
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GesBr), Società di diritto privato
·
Stiftung, Fondazione
·
Verein, Associazione
a) Le società per azioni (AG)
La disciplina legale delle società
per azioni è contenuta nella legge sulle società per azioni (Aktiengesetz) del 1965 e successivi emendamenti(l’ultimo
del 1996). La società per azioni è una persona giuridica in cui i soci
(azionisti) non rispondono personalmente delle obbligazioni della società. La
scelta di questa forma societaria è conveniente nel caso si desideri
coinvolgere molti soci e quando è necessario poter trasferire facilmente le
partecipazioni. La vendita di azioni è infatti più
semplice della vendita di quote in società a responsabilità limitata non
essendo soggetta a particolari formalità.
Sono possibili
due forme di costituzione di una S.p.A.: la
costituzione simultanea (Einheitsgründung o Simultangründung) e la costituzione successiva (Stufengründung o Sukzessivgründung).
Nel primo caso i soci fondatori diventano titolari di tutte le azioni, mentre
nel secondo caso vengono offerte azioni al pubblico
già nella fase costitutiva. Quest’ultima forma di
costituzione è comunque molto poco utilizzata. La
costituzione di una SpA avviene con atto notarile
registrato, a pena di nullità, presso il registro delle imprese. Capitale
Sociale Una Società per Azioni deve disporre di un
capitale minimo di ATS 1.000.000, di cui almeno un quarto deve essere versato
in contanti. Anche l’eventuale sovrapprezzo
d’emissione deve essere versato in contanti. Il conferimento di beni naturali
complica la costituzione della società in quanto rende
necessarie verifiche addizionali. Il capitale sociale è a disposizione della
società subito dopo l’iscrizione nel registro delle imprese. Soci I fondatori,
come tutti i futuri azionisti, possono essere stranieri, persone fisiche o
giuridiche. Azioni Il capitale sociale è suddiviso in azioni con un valore
nominale di ATS 100, 200, 1000 oppure un multiplo di
1000. Le azioni possono essere al portatore o nominali, gli azionisti non vengono registrati nel registro delle imprese e possono
ovviamente rimanere anonimi nel caso di azioni al portatore. E’ possibile
l’emissione di azioni privilegiate alle quali sono
attribuiti particolari diritti. E’ anche possibile emettere azioni privilegiate
senza diritto di voto. Le azioni vincolate (vinkulierte
Aktien) possono essere cedute solo con il consenso
della società. Le azioni con diritto di voto plurimo sono vietate. L’acquisto di azioni proprie è possibile solo in casi eccezionali,
mentre è vietata la presa in pegno di azioni proprie e l’acquisto di azioni
proprie tramite società controllate. La cessione di azioni
non richiede la forma dell’atto notarile come invece avviene per le quote delle
società a responsabilità limitata. Le azioni al portatore vengono
cedute tramite la loro consegna, le azioni nominali tramite girata ed il
consenso della società, se questo è previsto dallo statuto. Organi societari
Gli organi sociali di una società per azioni sono il Consiglio di amministrazione (Vorstand), il Colleggio sindacale (Aufsichtsrat)
e l’Assemblea dei soci (Vollversammlung).
Il consiglio di amministrazione rappresenta la società verso terzi e la
dirige. E’ composto da una o più persone e viene
nominato dall’Aufsichtsrat (il collegio sindacale
austriaco) per un periodo massimo di 5 anni. Esso può essere revocato dal
Collegio sindacale solo in casi eccezionali. Ne gli azionisti
né il Collegio sindacale possono impartire disposizioni vincolanti ai membri
del consiglio di amministrazione. Tutti i membri del Consiglio di amministrazione ed anche del Collegio sindacale possono
essere stranieri.
Collegio
sindacale
Il Collegio sindacale nomina, revoca e controlla il
Consiglio d’amministrazione e convoca l’Assemblea dei soci. Esso esamina
inoltre le operazioni che necessitano della sua
approvazione, come l’acquisto e l’alienazione di partecipazioni e l’attuazione
di investimenti che superino un certo limite. Al Collegio spetta l’approvazione
del bilancio e il controllo della contabilità. Il Collegio sindacale deve
essere composto da almeno 3 persone, con un massimo di
20, nominate dall’assemblea dei soci. A singoli azionisti può essere concesso
il diritto di nominare membri del collegio sindacale. Nel Collegio sindacale
siedono anche rappresentanti dei lavoratori, che vengono
nominati dal consiglio di fabbrica. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno
tre volte all’anno.
L’Assemblea nomina i membri del Collegio sindacale, con
l’eccezione di quelli nominati dal Consiglio di fabbrica. Lo statuto può
concedere a singoli soci di nominare membri del Collegio sindacale, fino ad un
massimo di un terzo dei membri del Collegio. Inoltre
l’Assemblea delibera sulla distribuzione degli utili e sull’esonero da
responsabilità degli amministratori per l’anno precedente. Essa non approva
invece il bilancio, compito che è attribuito al Collegio sindacale. L’Assemblea
ordinaria dei soci va convocata annualmente per deliberare sulla distribuzione
degli utili. Un gruppo di azionisti che rappresenti
almeno il 5% del capitale sociale ha diritto di convocare un’Assemblea
straordinaria dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte del tribunale. Il
verbale dell’assemblea deve essere redatto da un notaio. La votazione avviene
in base al valore nominale delle azioni. In genere è sufficiente una
maggioranza semplice, ma le modifiche allo statuto richiedono una maggioranza
del 75%. I patti di sindacato sono molto diffusi. Infine l’Assemblea degli
azionisti nomina gli “auditors” o revisori della
società. I bilanci delle SpA devono
infatti essere esaminati e vidimati da “auditors”
e, dopo la loro approvazione da parte del Collegio sindacale, vanno depositati
presso l’Ufficio del Registro.
I bilanci vengono pubblicati
nella Gazzetta ufficiale se si sono verificati almeno due delle tre seguenti
condizioni:
1)
totale di bilancio superiore ad ATS 150.000.000,
2)
fatturato superiore ad ATS 300.000.000,
3)
più di 150 dipendenti.
b) La Società a
Responsabilità Limitata (GmbH)
La
disciplina giuridica della S.r.l. austriaca è contenuta nella legge sulla
società a responsabilità limitata (Gmbh-Gesetz) del 6
marzo 1906, emendata più volte nel corso degli anni. La S.r.l. austriaca può
essere definita come una società di capitali con personalità giuridica i cui
soci non rispondono degli obblighi della società. La S.r.l. è la forma
societaria più diffusa in Austria, soprattutto per le piccole e medie imprese. Costituzione Per la costituzione di una S.r.l. in Austria è
necessario:
un atto costitutivo
presentare l’atto costitutivo all’ufficio tributario
competente per il calcolo della tassa sulla circolazione dei capitali
registrare la società nel registro delle imprese.
Va redatto nella forma dell’atto notarile e
deve essere sottoscritto normalmente da almeno due persone. Sin dal 1. luglio 1996 la società può anche essere costituita da un
solo socio. In tal caso il contratto sociale viene
sostituito dalla dichiarazione di costituzione. L’atto costitutivo deve
contenere i seguenti elementi: Ditta e sede della società.
La ditta deve contenere un
riferimento all’attività della società oppure contenere il nome di uno o di
tutti i soci della società.
La denominazione sociale deve anche
contenere l’indicazione che si tratta di una S.r.l. (in tedesco: G.m.b.H.)
Non sono ammesse: attività
assicurative e attività politiche. Per gli affari di natura bancaria è
necessaria una speciale autorizzazione.
La società a responsabilità limitata
ha inizio con l’iscrizione nel registro delle imprese (“Firmenbuch”).
Per ottenere la registrazione è necessario presentare domanda al tribunale
commerciale presso il quale viene tenuto il registro,
allegando numerosi documenti. Dopo la registrazione, le quote sociali possono
convergere in una sola mano.
Il capitale
sociale minimo è di 500.000 ATS, di cui almeno la metà deve essere versata in
contanti ed il resto può consistere in conferimenti in natura. Se il capitale
sociale supera la cifra minima, l’importo da versare in contanti deve essere
almeno un quarto del capitale sociale e comunque non
inferiore a ATS 250.000. Nel caso i conferimenti in natura superino il 50% del
capitale sociale, deve essere fatto un auditing dei beni conferiti da parte di
un auditor indipendente. Gli aumenti di capitale
successivi sono soggetti ad una tassa sulla circolazione dei capitali. Soci I
soci possono essere anche stranieri, persone fisiche o giuridiche con residenza
o sede anche all’estero. I soci vengono registrati in
un pubblico registro.
Gli organi della Società a responsabilità limitata sono
gli amministratori o l’amministratore unico (Geschäftsführer),
l’Assemblea dei soci (Generalversammlung) ed
eventualmente il Collegio sindacale (Aufsichtsrat).
I poteri dell’amministratore sono definiti per legge,
nel senso che egli rappresenta la società nei confronti di terzi in sede
giudiziaria ed extragiudiziaria, senza alcun limite. L’Assemblea generale può
limitare i poteri dell’amministrazione solo con effetto interno e non nei
confronti di terzi, e non è registrabile alcuna restrizione tranne la firma
congiunta di due o più amministratori oppure la firma congiunta di un
amministratore con un procuratore. Non è tuttavia inusuale
indicare, l’atto della nomina dell’amministratore, gli atti giuridici per i
quali egli necessita della preventiva approvazione da parte dell’Assemblea
generale. Il mancato rispetto di tale obbligo rende l’amministratore
responsabile nei confronti della società. Nei confronti di terzi, peraltro,
l’atto è valido e impegna la società. Gli amministratori possono anche essere
stranieri, però è consigliabile per ovvie ragioni che almeno un amministratore abbia la residenza in Austria.
L’Assemblea generale è costituita dai soci della S.r.l.
Essa nomina e revoca gli amministratori e (se la S.r.l. dispone
di un Collegio Sindacale) i sindaci, approva il bilancio annuale
delibera la distribuzione degli utili. L’Assemblea generale ha la facoltà di
impartire in qualsiasi momento disposizioni vincolanti agli amministratori. Per
poter concludere determinati affari, specificati dallo
statuto o dalla legge, gli amministratori necessitano dell’approvazione dei
soci. L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno.
L’Assemblea può deliberare anche in forma scritta.. Le
delibere vengono prese, salvo diverse disposizioni della legge o dello statuto,
a maggioranza semplice dei voti esercitati. Per alcune delibere la legge
richiede maggioranze superiori, come per la modifica dello statuto. Per alcune
delibere la legge prevede la presenza di un notaio (per esempio per le
modifiche dello statuto e per lo scioglimento della società). Ad un gruppo di
soci che rappresenti almeno il 10% del capitale sociale
sono riservati determinati diritti: convocazione dell’assemblea, richiesta di
mettere all’ordine del giorno determinati argomenti, nomina da parte del
tribunale di revisori per riesaminare il bilancio dell’anno precedente ecc.
Il collegio sindacale è obbligatorio solo nei seguenti
casi:
qualora il capitale sociale superi Ats
1.000.000 e il numero dei soci superi i 50
qualora il numero dei dipendenti o dei dipendenti
delle società da essa controllata superi in media i 300.
Negli altri casi
il collegio sindacale è facoltativo. Il collegio sindacale è composto da almeno tre persone fisiche capaci di agire, nominate dai
soci, e deve riunirsi almeno tre volte all’anno. Se la società dispone di un consiglio di fabbrica (Betriebsrat),
questo ha il diritto di nominare, per ogni due membri nominati dai soci, un
proprio rappresentante. Dato che il collegio delibera normalmente con
maggioranza semplice, i rappresentanti dei dipendenti non sono in grado di
bloccare le delibere. Il collegio sindacale controlla l’amministrazione della
società. I bilanci della Srl devono essere verificati
da un auditor, nominati dall’Assemblea generale, se
la società stessa ha per legge un Collegio sindacale oppure se si verificano due delle tre seguenti condizioni: 1) totale
di bilancio superiore ad ATS 37.000.000,-2) fatturato annuale superiore ad ATS
74.000.000,-3) più di 50 dipendenti.
In tali casi i bilanci vanno depositati entro nove mesi
presso l’Ufficio del Registro delle imprese (Firmenbuch),
in essere presso il Tribunale Commerciale (Handelsgericht).
c) Confronto
tra S.p.A. e S.r.l. in Austria
Le principali differenze fra i due
tipi di società sono le seguenti: Il Collegio sindacale è obbligatorio per le S.p.A., mentre per le S.r.l. è
obbligatorio solo a partire da una certa dimensione della società.
I soci possono essere anonimi per le S.p.A.
Il Consiglio d’Amministrazione di una S.p.A. viene nominato dal collegio
sindacale e non dall’Assemblea dei soci come avviene invece per le S.r.l. I
Membri del Consiglio di amministrazione di una S.p.A. possono essere revocati
prima della scadenza del loro mandato solo per gravi motivi, mentre gli
amministratori di una S.r.l. possono essere revocati in qualsiasi momento senza
fornire motivi. Il trasferimento di azioni di una
S.p.A. è più semplice del trasferimento delle quote di una S.r.l.:
per queste ultime occorre un’atto notarile mentre per
la vendita di azioni al portatore è sufficiente la loro consegna . Le procedure
di costituzione e di gestione sono più costose per la S.p.A. che per la S.r.l.
(per l’Assemblea degli azionisti occorre, ad esempio, un protocollo notarile
mentre le delibere dei soci della S.r.l. possono essere prese anche con voto
circolare per corrispondenza). Il bilancio di una S.p.A. deve essere sottoposto
obbligatoriamente ad una revisione, mentre per le
S.r.l. questo obbligo sussiste solamente per quelle di grandi dimensioni o che
in base alla legge o allo statuto dispongano di un collegio sindacale.
L’obbligo di pubblicazione, che comprende (in linea di principio) il deposito
del bilancio presso il registro delle imprese e la sua pubblicazione in un
giornale, è regolato diversamente per i due tipi di società. Il bilancio di una
S.p.A. deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato su
un organo di stampa quotidiano (per le S.p.A. di piccole dimensioni secondo il
paragrafo 221 del Codice Commerciale è sufficiente il deposito e la
pubblicazione di un avviso dell’avvenuto deposito). L’obbligo di deposito e di
pubblicazione in un giornale (o di un avviso dell’avvenuto deposito) sussiste
solo per le S.r.l. di grandi dimensioni. La Srl è,
per ragioni pratiche e di convenienza di costi, la forma societaria più
utilizzata per l’internazionalizzazione delle imprese.
Anche se l’ultima riforma tributaria ha introdotto in Austria una minimum tax per le società di capitali, queste ultime sono senz’altro preferibili per i soggetti esteri intenzionati a
stabilirsi in Austria, tenuto conto che le società di persone comportano la
responsabilità illimitata dei soci.
LE SOCIETÀ DI
PERSONE
a) Offene Handelsgesellschaft OHG
(Società in nome collettivo) Una Offene Handelsgesellschaft è
costituita da una o più persone fisiche o giuridiche responsabili in solido e
illimitatamente per le obbligazioni della società. La società deve svolgere
un’attività che presupponga una certa organizzazione
aziendale (Vollhandelsgewerbe). Se questa condizione
non è rispettata è possibile optare per altre forme
societarie. Per lo Statuto non è richiesta la forma scritta,
ma tale forma è preferibile per evitate successive dispute tra i soci.
La società deve essere registrata nel registro delle imprese. La ditta deve
contenere il nome di almeno uno dei soci e l’indicazione che si tratti di una
società oppure i nomi di tutti i soci.
b) Kommanditgesellschaft KG (Società in accomandita) Le norme che
regolano la OHG (società in nome collettivo) sono
valide in generale anche per la società in accomandita. In questo caso però, oltre
ad almeno un socio responsabile in via illimitata (accomandatario) vi è almeno
un socio responsabile solo limitatamente ad una quota definita nello statuto.
L’amministrazione della società spetta ai soci accomandatari. La ditta deve
contenere il nome di almeno un socio accomandatario e l’indicazione che si
tratti di una società. Diffusa è la GmbH & Co.
KG. Si tratta di una società in accomandita semplice in cui il socio
accomandatario è una società a responsabilità limitata, limitando così il
rischio del socio accomandatario in quanto la S.r.l.
risponde solo con il proprio patrimonio. Questa forma godeva
di vantaggi fiscali che però sono stati eliminati.
c)
Eingetragene Erwerbsgesellschaften Questa forma
è stata introdotta con una legge del 1994 e può essere utilizzata in quei casi
in cui non è possibile servirsi della società in nome collettivo o della
società in accomandita in quanto non viene esercitata
un’attività che presupponga una organizzazione aziendale. Le EEG sono rilevanti
soprattutto nel campo delle libere Procedura di
costituzione delle società. Esistono due tipi di società a scopo di lucro
registrate: la Offene Erwerbsgesellschaft e la Kommanditerwerbsgesellschaft
che fanno riferimento rispettivamente ai modelli della società in nome
collettivo e della società in accomandita semplice. Le EEG possono essere
titolari di diritti ed assumere obbligazioni in nome proprio, acquistare
immobili, aprire procedimenti legali ed essere citata in giudizio.
Anche se le società di persone possono essere
interessanti in singoli casi tenuto conto che la riforma tributaria in Austria
ha introdotto una minimum tax per le società di
capitali, esse sono di norma da escludere per un investimento in quanto presuppongono la responsabilità illimitata dei soci.
Il registro
delle imprese (Firmenbuch)
Esso è stato introdotto nel 1991 sostituendo il vecchio
registro del commercio e delle cooperative. Il registro è tenuto presso i
tribunali commerciali (Handelsgericht). Il registro delle
imprese contiene tutte le informazioni fondamentali sulle società, le
cooperative, le società di mutua assicurazione, le ditte individuali, le casse
di risparmio ecc. come la ditta, la forma legale, le eventuali filiali, gli
organi con potere di rappresentanza ecc. Per alcune forme societarie è richiesta l’iscrizione di informazioni particolari. Nel
caso della S.r.l. è necessaria la trascrizione dei nomi e delle date di nascita
dei singoli soci, delle loro partecipazioni iniziali e
dell’ammontare dei versamenti effettuati. Gli amministratori devono chiedere
l’iscrizione della società nel registro e devono comunicare tutte le modifiche
prescritte dalla legge. Le informazioni contenute nel registro delle imprese
sono pubbliche. Il terzo che in buona fede fa affidamento
sulle notizie contenute nel registro viene in linea di principio tutelato dalla
legge.
Filiali di società estere (Zweigniederlassung einer ausländischen
Gesellschaft)
Le società che intendono
operare all’estero possono costituire delle proprie filiali in Austria. La
filiale è un azienda commerciale economicamente, ma non giuridicamente
indipendente dalla sede 10 centrale della società, dispone di una propria organizzazione, deve avere una
contabilità separata della sede principale in osservanza alle legge tributaria
austriaca. La filiale deve altresì essere registrata presso il registro delle
imprese “Firmenbuch” e deve pubblicare il bilancio,
compilato per la sede in Austria, in lingua tedesca secondo le regole generali.
La società con sede all’estero risponde per tutti i debiti della filiale in
Austria. In pratica le imprese estere preferiscono comunque
costituire una società apposita in Austria, tanto che le filiali di società
estere non sono molto frequenti. La legge sulle società a responsabilità
limitata richiede che venga dimostrata l’esistenza
giuridica della società estera nello Stato in cui ha sede e che venga provata
l’operatività della stessa. La filiale austriaca deve inoltre disporre di un rappresentante con domicilio abituale in
Austria (§ 107-108 GmbHG). A differenza di quanto
avviene per le S.r.l. la legge austriaca non prevede
che il rappresentante di una filiale di una S.p.A. estera abbia il domicilio
abituale in Austria.
Società
Holding
La costituzione di una
Holding in Austria può rivelarsi utile sotto il profilo fiscale, come
potrà rilevarsi da quanto evidenziato qui di seguito: a) I dividendi che
affluiscono ad una società Holding austriaca da parte di una propria consociata
estera sono esenti dalle imposte sulla società perché la Holding stessa
possegga per lo meno il 25% delle azioni della consociata estera da almeno 12
mesi dalla data di bilancio della Holding. b) Alle suddette condizioni
(possesso del 25% del capitale azionario della consociata
almeno un anno prima della data di bilancio) sono esenti da tassazione
anche gli utili ricavati dalla vendita di partecipazioni (capital gains). In tal caso il periodo di 12 mesi viene calcolato dalla data dell’ultimo bilancio precedente
la vendita della partecipazione. c) Non essendo l’Austria né un paradiso
fiscale né un paese con imposte particolarmente basse la società Holding
austriaca offre un’ottima protezione nei confronti delle Autorità tributarie
straniere, in quanto esclude un’azione diretta sui
soci della Holding sulla base di norme contro l’evasione fiscale nazionale. d) Sia il diritto commerciale austriaco
che quello fiscale ignorano il “debt equity ratios”. Indipendentemente
dalla struttura finanziaria gli interessi maturati da capitali stranieri sono deducibili
in Austria; non sono invece defalcabili gli interessi connessi a partecipazioni
internazionali (Schachtelbeteiligungen). e) L’Austria ha stipulato Convenzioni contro doppie
imposizioni con tutti i più importanti paesi industrializzati occidentali e
ovviamente con quasi tutti i paesi dell’Est. La società Holding austriaca può
usufruire di tutti i vantaggi offerti da tali convenzioni stipulate
dall’Austria, fatta eccezione per affari fittizi o abuso del diritto. Tenuto
conto che alcuni paesi dell’Est concedono almeno per un periodo transitorio il
trasferimento di dividendi in Austria senza applicare ritenute, tali dividendi
arrivano in Austria senza tassazione né nel paese di origine
né in Austria. Fonte: Studio legale Petsch -Frosch und Klein
Scioglimento
e liquidazione delle società
Liquidazione volontaria
Una società si scioglie per il
decorso del termine previsto nello statuto, per delibera assembleare
o per altre ragioni statutariamente previste (art. 84 GmbHG,
art. 203 AktG). L’Assemblea che delibera lo
scioglimento provvede a nominare i liquidatori (che
possono anche essere gli Amministratori), i quali redigono un bilancio iniziale
ed uno finale di liquidazione (art. 91 GmbHG, art.
211 AktG) oltre ad un bilancio al termine di ogni
esercizio qualora il periodo di liquidazione oltrepassi l’anno. Al termine
della liquidazione l’Assemblea che approva l’ultimo bilancio delibera la
distribuzione di eventuali attività residue di
spettanza dei soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale
(sempre che nelle SpA non siano state ammesse azioni
che attribuiscono diritti privilegiati in ordine alla distribuzione del
patrimonio netto risultante dalla liquidazione, art. 212 AktG).
TRATTAMENTO
FISCALE
Le riforme tributarie austriache che hanno
sostanzialmente semplificato la disciplina fiscale
risalgono al 1 gennaio 1989 e 1 gennaio 1994. Con la legge di riforma n.
201/1996 sono state introdotte ulteriori modifiche per
l’adattamento delle normative ai criteri di Maastricht.
Imposta sulle società (Körperschaftssteuer)
Le società di capitali con sede,
legale o amministrativa, in Austria sono soggette all’imposta sulle società per
i redditi ovunque prodotti. Le società non residenti ed in particolare le
stabili organizzazioni di società estere sono soggette a tale imposta per il
reddito prodotto in Austria. Con l’Italia (e con quasi tutti i principali
Stati) è in vigore un Trattato per evitare le doppie imposizioni. La base
imponibile è costituita dai redditi (profitti commerciali, dividendi,
interessi, canoni ecc.) conseguiti nell’anno solare con la deduzione di tutti
gli oneri e le spese attinenti l’esercizio
dell’impresa (stipendi, interessi passivi pagati, diritti di licenza,
ammortamenti etc.) Il periodo di ammortamento dipende dalla durata di utilizzo
economico del bene in oggetto. Esso differisce pertanto a
seconda dei diversi tipi di beni. Per i macchinari, ad esempio, esso
oscilla fra i 5 e 10 anni, per gli autoveicoli è di otto
anni. Per gli edifici aziendali utilizzati per la produzione e lo stoccaggio
delle merci la legge permette un ammortamento del 4%
l’anno mentre per gli edifici destinati all’amministrazione è del 2%. Al di là dell’ammortamento ordinario la legge concede, in
relazione alla normale durata del bene nell’impresa, degli ammortamenti
addizionali nell’anno dell’investimento pari al 12% fino al 1.1.98 e al 9% dopo
tale data. Di conseguenza la base dell’ammortamento sale al 112% o al 109%
delle spese di acquisto. Per spese provate di ricerca viene riconosciuta, esente da tassazione, una quota del 12%.
I dividendi provenienti da partecipazioni al capitale di società austriache
oppure da partecipazioni al capitale di società estere in misura superiore al
25% non rientrano nel reddito imponibile. Non rientrano altresì nel reddito imponibile certi redditi di capitale, come
depositi bancari presso banche austriache, obbligazioni in scellini posteriori
al 1993 etc., che peraltro sono sottoposti alla
ritenuta alla fonte del 25%.
Le perdite di un esercizio possono
essere portate in deduzione del reddito degli esercizi successivi. L’aliquota
d’imposta è unica e ammonta al 34% del reddito imponibile. Dal 1994 è stata
introdotta per le società con sede o amministrazione in Austria una minimum tax annuale pari – a decorrere dal 1997- a
ATS 25.000,- per le Srl e a ATS 50.000,- per le SpA, aumentabili a ATS 75.000,- qualora il giro d’affari
annuale di queste ultime ammonti a ATS 50 milioni. La differenza tra minimum tax pagata e l’importo effettivamente dovuto viene trattenuta come acconto d’imposta per gli anni
successivi. Il periodo d’imposta è basato sull’anno solare. La dichiarazione
dei redditi va presentata entro il 31 marzo e ad essa
vanno allegati il bilancio e relativa delibera d’approvazione, una copia della
certificazione di bilancio, un prospetto di raccordo tra bilancio e
dichiarazione. È stata abolita dal 1994 l’imposta sulle imprese commerciali e
industriali (Gewerbesteuer). Le società di persone
non vengono tassate direttamente, gli utili o le
perdite vengono attribuiti direttamente ai soci e tassati in base alla Einkommensteuer (imposta sui redditi).
Imposta
comunale
Tutte le imprese che occupano dipendenti sono soggette all’imposta
comunale pari al 3% del monte salario. La tassa può essere considerata come
spesa nel calcolo dell’imposta sui redditi o dell’imposta sulle persone
giuridiche e pertanto risulta deducibile.
Altre imposte
In Austria non esiste più l’imposta sul
patrimonio che per le società di capitali ammontava all´1,35%
del patrimonio stesso. Da ultimo va menzionata l’imposta sulla circolazione dei
capitali che prevede l’applicazione di un’aliquota dell´1% per l’acquisto di quote di partecipazione, per l’aumento
del capitale sociale e per i contributi a fondo perduto dei soci.
Imposta sul
valore aggiunto
Il sistema austriaco dell’imposta sul
valore aggiunto corrisponde in linea di massima a quello italiano. L’aliquota
normale che si applica per la maggior parte delle prestazioni di beni o servizi
è in generale del 20%. Sin dal 1. gennaio
1995 per i rapporti bilaterali tra imprenditori italiani e austriaci sono da
osservare le regole UE.
Tasse di registrazione
Numerose documentazioni e transazioni
sono soggette a tassazione. Le tasse sui documenti vengono
pagate mediante l’applicazione di marche da bollo (Stempelmarken).
I negozi giuridici sono di regola soggetti a
tassazione solo se è necessaria la forma scritta. Le tasse di registrazione
dovute per alcuni tipi frequenti di negozi giuridici sono:
contratti di credito: 0,8-1,5% dell’ammontare del
credito
garanzie per debiti altrui: 1% del valore del debito
contratti di mutuo: 0,8% dell’importo del mutuo.
La tassa di registrazione
deve essere spesso pagata anche per documenti italiani (o per copie autenticate
degli stessi) da presentare alle autorità austriache.
Doppia
imposizione
Dal 6.4.1985 vige fra Austria e
Italia una convenzione per evitare la doppia imposizione, consentire la
ripartizione del diritto di tassazione tra gli Stati e prevenire l’evasione
fiscale. Il testo della convenzione è stato pubblicato in
Austria nella Gazzetta Ufficiale Federale 125/1985. I redditi derivanti
da immobili, inclusi i redditi delle attività agricole e forestali, vengono tassati nello Stato in cui si trova l’immobile (art.
6). Gli utili di un’impresa sono tassati nello stato di residenza fiscale della
stessa, a meno che l’impresa svolga attività
nell’altro Stato tramite una stabile organizzazione ivi situata. In tal caso
gli utili della stabile organizzazione possono essere tassati nello Stato in
cui questa si trova, ma solo nella misura in cui gli utili sono attribuibili a
detta stabile organizzazione (art. 7). Secondo la convenzione, una stabile
organizzazione è definita come una sede fissa d’affari in cui l’impresa
esercita in tutto o in parte i suoi affari (art. 5).
Si può trattare in particolare di:
una sede di direzione
una succursale
un ufficio
una officina
un laboratorio
una miniera
una cava o altro luogo di estrazione di
risorse minerali
un cantiere di costruzione o di
montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
I dividendi, i canoni e gli interessi sono imponibili
nello Stato di residenza della persona che li percepisce. Allo Stato in cui
tali redditi siano stati prodotti spetta comunque un
diritto di tassazione limitata che non può superare il 10% per gli interessi ed
i canoni (per i canoni solo se chi gli percepisce possiede più del 50% della
società erogante) o il 15% per i dividendi (artt.
10-12). Gli utili derivanti dalla vendita di beni immobili vengono
tassati nello Stato in cui si trova l’immobile. Con il § 94a della Legge
sull’imposta dei redditi è stata recepita in Austria
la Direttiva dell’Unione Europea sulle società madri e figlie in base alla
quale i dividendi distribuiti da una società figlia alla società madre in un
altro Stato membro dell’Unione Europea sono esenti da imposta. La società madre
deve detenere una partecipazione pari ad almeno il 25% per un periodo
ininterrotto di 2 anni.
Le riforme tributarie austriache che hanno
sostanzialmente semplificato la disciplina fiscale
risalgono al 1 gennaio 1989 e 1 gennaio 1994. Con la legge di riforma n.
201/1996 sono state introdotte ulteriori modifiche per
l’adattamento delle normative ai criteri di Maastricht.
Imposta sulle
società (Körperschaftssteuer)
Le società di capitali con sede,
legale o amministrativa, in Austria sono soggette all’imposta sulle società per
i redditi ovunque prodotti. Le società non residenti ed in particolare le
stabili organizzazioni di società estere sono soggette a tale imposta per il
reddito prodotto in Austria. Con l’Italia (e con quasi tutti i principali
Stati) è in vigore un Trattato per evitare le doppie imposizioni. La base
imponibile è costituita dai redditi (profitti commerciali, dividendi,
interessi, canoni ecc.) conseguiti nell’anno solare con la deduzione di tutti
gli oneri e le spese attinenti l’esercizio
dell’impresa (stipendi, interessi passivi pagati, diritti di licenza,
ammortamenti etc.) Il periodo di ammortamento dipende dalla durata di utilizzo
economico del bene in oggetto. Esso differisce pertanto a
seconda dei diversi tipi di beni. Per i macchinari, ad esempio, esso
oscilla fra i 5 e 10 anni, per gli autoveicoli è di otto
anni. Per gli edifici aziendali utilizzati per la produzione e lo stoccaggio
delle merci la legge permette un ammortamento del 4%
l’anno mentre per gli edifici destinati all’amministrazione è del 2%. Al di là dell’ammortamento ordinario la legge concede, in
relazione alla normale durata del bene nell’impresa, degli ammortamenti
addizionali nell’anno dell’investimento pari al 12% fino al 1.1.98 e al 9% dopo
tale data. Di conseguenza la base dell’ammortamento sale al 112% o al 109% delle
spese di acquisto. Per spese provate di ricerca viene riconosciuta, esente da tassazione, una quota del 12%.
I dividendi provenienti da partecipazioni al capitale di società austriache
oppure da partecipazioni al capitale di società estere in misura superiore al
25% non rientrano nel reddito imponibile. Non rientrano altresì nel reddito imponibile certi redditi di capitale, come
depositi bancari presso banche austriache, obbligazioni in scellini posteriori
al 1993 etc., che peraltro sono sottoposti alla ritenuta
alla fonte del 25%.
Specifico trattamento fiscale
Le perdite di un esercizio possono essere portate in
deduzione del reddito degli esercizi successivi. L’aliquota d’imposta è unica e
ammonta al 34% del reddito imponibile. Dal 1994 è stata introdotta per le
società con sede o amministrazione in Austria una minimum tax
annuale pari – a decorrere dal 1997- a ATS 25.000,-
per le Srl e a ATS 50.000,- per le SpA, aumentabili a ATS 75.000,- qualora il giro d’affari
annuale di queste ultime ammonti a ATS 50 milioni. La differenza tra minimum tax pagata e l’importo effettivamente dovuto viene trattenuta come acconto d’imposta per gli anni
successivi. Il periodo d’imposta è basato sull’anno solare. La dichiarazione
dei redditi va presentata entro il 31 marzo e ad essa
vanno allegati il bilancio e relativa delibera d’approvazione, una copia della
certificazione di bilancio, un prospetto di raccordo tra bilancio e
dichiarazione. È stata abolita dal 1994 l’imposta sulle imprese commerciali e
industriali (Gewerbesteuer). Le società di persone
non vengono tassate direttamente, gli utili o le
perdite vengono attribuiti direttamente ai soci e tassati in base alla Einkommensteuer (imposta sui redditi).
Rimpatrio dei
profitti
Il trasferimento di profitti all´estero
è completamente libero. Non esistono in proposito vincoli o restrizioni di
sorta.
Joint venture contrattuali (accordi di licenza)
Una joint venture può costituirsi in Austria in uno dei
seguenti modi: a) costituendo una società, che può essere una società di
persone oppure di capitali; b) in base ad un contratto di cooperazione al quale
si applicano le norme generali (codice civile oppure commerciale); c)
costituendo una società semplice La società semplice non è una persona
giuridica e non è registrabile nel registro delle società. Normalmente viene formata per la realizzazione di determinate opere e
viene disciolta e liquidata quando esse sono state realizzate. I soci
rispondono per i debiti della società in via solidale tra di
loro. La gestione di una joint venture è regolata dal
contratto fra le parti. Il contratto sociale non richiede una
forma specifica, ma, per ovvie ragioni, è consigliabile la forma
scritta. Esso deve contenere disposizioni sulle prestazioni dei soci e sulla
loro reciproca collaborazione, sui poteri di amministrazione,
sulle quote di partecipazione e sulla partecipazione agli utili e alle perdite,
sulla nomina degli organi della società, sull’ordinamento interno della stessa
nonché sull’amministrazione commerciale, tecnica e organizzativa.